SCORPORARE LA CANTINA AL CATASTO, OBBLIGATORIO Dal
1° Luglio 2020 è divenuto obbligatorio separare, tecnicamente scorporare, il vano cantina dall’appartamento, qualora gli stessi facciano parte della stessa scheda catastale ed abbiano quindi un unico subalterno che li contraddistingua.
Per svolgere una verifica di parte sugli immobili di proprietà, si può facilmente acquisire dalle banche dati catastali la propria planimetria catastale.
Con la nota prot. n. 223119 del 4 Giugno 2020, l’AdE-Catasto conferma tale obbligo, con decorrenza dal 1° Luglio 2020, sia in sede di accatastamento, che nelle Variazioni catastali. ( Ved. Circolare n. 2/E del 1 feb. 2016 )
In essa si precisa che:
“.. le cantine, i depositi e le autorimesse presenti in complessi con una o più unità immobiliari residenziali, quando hanno accesso autonomo da strada, o da corte esclusiva, o da parti comuni, costituiscano di norma unità immobiliari a sé stanti”. Pertanto dovranno avere una planimetria catastale a parte, separandole eventualmente dall’abitazione a cui erano abbinate.
Quando è obbligatorio per il contribuente, eseguire tale “scorporo” nei casi previsti dalla normativa catastale.
L’AdE precisa che tale nota “
NON instaura alcun obbligo alla divisione dell’originaria unica unità immobiliare, quando in questa, in assenza di eventi che ne richiedono la variazione in Catasto, al suo interno contiene già questi beni”.
Le pertinenze presenti sul territorio nazionale interessate da questa nuova normativa sono milioni.
Lo scopo principale dell’AdE-Catasto è quello di archiviare tutte quelle unità immobiliari (cantine, box, depositi, ..) che devono essere censite singolarmente ma che ad oggi sono state abbinate alle abitazioni, al fine di scorporarle ed attribuire loro un più corretto valore unitario.
Le casistiche sono molteplici, che interessano solo chi si sta apprestando ad eseguire delle variazioni dei propri immobili.
Un caso di variazione della planimetria catastale può avvenire durante le attività di ristrutturazione, dove generalmente in fase di collaudo e fine lavori a seguito di C.I.L.A., si rende necessario l’aggiornamento del nuovo stato anche al Catasto e se l’appartamento ricade sulla stessa scheda catastale della cantina, sarà obbligatorio scorporarli.
Anche a seguito di modifica della consistenza catastale mediante condono edilizio oppure per realizzazione di serra solare, si renderà necessaria la presentazione di una denuncia di variazione catastale che dovrà ottemperare alla predetta nota n.223119/2020, con obbligatoria divisione delle due unità.
Conseguenze per il contribuente Di certo ci sarà un aggravio economico consistente nei tributi, pari a 50 euro ad unità derivata da pagare al momento della presentazione della variazione.
Bisognerà inoltre rivedere tutti gli atti giuridici e fiscali che si svolgeranno in futuro relativamente ai beni interessati, ricordandosi di sostituire i vecchi dati con i nuovi attribuiti dopo l’aggiornamento sugli stessi (es. pagamento TARI, contratti di affitto, rinnovo A.P.E., ecc..).
Nei casi di pertinenze di modesta superficie, accertato anche dei miglioramenti sotto il profilo fiscale.
Non sempre si riscontrano aumenti di rendita tra la situazione iniziale e la situazione finale.
Per evitare contenziosi con il Fisco, entro un anno dalla presentazione dell’atto catastale, verificare eventuali unilaterali variazioni alle rendite, attribuite dall’AdE-Catasto.
Ultimo aggiornamento: 13 Giugno 2024 alle ore 09:05