La riduzione del reddito attribuito ad una unità immobiliare può essere concessa solo sulla base di apposita domanda prodotta dal contribuente, ai sensi dell’art. 35 del Testo Unico delle Imposte Dirette n° 917 del 22.12.1986, dimostrando che per un triennio il reddito lordo effettivo dell’unità immobiliare differisce dalla rendita catastale per almeno il 50% di questa. Gli effetti fiscali della variazione decorreranno dal 1° gennaio dell’anno successivo al triennio in cui si sono verificati i presupposti per la revisione. Ne consegue che alcuna variazione in tal senso potrà essere accettata con la procedura Doc.Fa.
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