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Autore DocFA Elaborati Grafici

geoalfa
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Inviato: 29 Agosto 2015 alle ore 17:59

DocFa - Come rappresentare gli Elaborati Grafici : Schede ed EP

************************

CIRCOLARE N. 9 26/11/2001

ved:
http://www.geolive.org/normativa/circolari/2001/nceu-circolare-9-2001-attivazione-della-procedura-docfa-30-22/

... Omissis …

Di seguito vengono elencati gli elementi più innovativi contenuti in questa versione del DOCFA.

· obbligatorietà di presentazione dell'immagine grafica informatizzata della unità immobiliare urbana in formato raster o vettoriale;

· soppressione dei modelli planimetrici cartacei AN e BN, sostituiti dai nuovi modelli virtuali in formato UNI A/3 e A/4. I dettagli tecnici per la loro compilazione sono contenuti nell'allegato tecnico accluso alla presente;

· introduzione del calcolo obbligatorio delle superfici catastali, mediante il criterio del calcolo dei poligoni (vedi allegato tecnico), per tutte le unità immobiliari censite nelle categorie ordinarie (gruppi A, B e C);

· soppressione dei modelli planimetrici EP1, EP2 e EP3 sostituiti da: - un unico modello denominato EP integrato nella procedura DOCFA. Più precisamente il modello EP1 scompare, il modello EP2 viene sostituito dal modello EP e il modello EP3 è sostituito da un "Elenco Subalterni" integrato nella procedura Docfa. Di questo elenco è prevista la stampa e la possibilità di ottenerne un file in formato testo, che potrà essere rilasciato successivamente per la redazione di ulteriori denunce di variazione. Analogamente alle planimetrie virtuali, anche il modello EP può essere in formato A/4 o A/3.

· uso degli stradari codificati dagli Uffici al fine di una corretta imputazione del dato toponomastico;

· superamento, di fatto, della partita catastale, sostituita dal criterio di raggruppamento per ditta intestataria.

· Il quadro dei “dati per la notifica” è diventato il quadro dei “dati del dichiarante”. Infatti le eventuali successive notifiche che si rendessero necessarie a seguito di rettifiche di rendite proposte, verranno effettuate dall’Ufficio, con le procedure in uso o in corso di sviluppo.

7. ALCUNI CHIARIMENTI DI NATURA PROCEDURALE E CATASTALE

Elaborato planimetrico

Come è noto, questa elaborazione grafica rappresenta la chiave di lettura della subalternazione, come dichiarazione di parte, eseguita dal professionista, il quale indica anche la destinazione d'uso delle varie unità immobiliari e delle varie parti comuni, allo scopo di
permetterne una agevole individuazione.
La rappresentazione grafica può essere eseguita nella scala ritenuta più opportuna dal tecnico presentatore, preferibilmente 1:500 o 1:200.

Inoltre, si precisa quanto segue:
l’elaborato planimetrico è obbligatorio per:

- denuncia di nuova costruzione quando siano presenti due o più unità immobiliari aventi porzioni e/o dipendenze in comune;

- denunce di unità in corso di costruzione quale che sia il numero di u.i. anche se non sono presenti parti comuni;

- denunce di variazione qualora l’elaborato sia già presente agli atti dell’ufficio ovvero quando si costituiscono beni comuni censibili e beni comuni non censibili.

- l’elaborato planimetrico può essere omesso qualora siano presenti solo corti di proprietà esclusiva di ogni singola unità immobiliare, le quali devono essere rappresentate graficamente per intero e senza interruzioni della linea di confine, esclusivamente nella corrispondente planimetria;

- le unità ascrivibili alle cosiddette categorie fittizie (F1, F2, …), devono essere individuate esclusivamente nell’elaborato planimetrico, con esclusione della presentazione di singole planimetrie;

- le parti comuni (cortili, ingressi, vani scale, centrale termica …) devono essere indicate, in modo completo, solo nell’elaborato planimetrico, in quanto, a seguito di una eventuale variazione dei beni comuni non censibili, sarà possibile ripresentare solo il modello EP di aggiornamento e non tutte le singole planimetrie nelle quali sono rappresentate le parti comuni oggetto di variazione;

- le corti comuni ed i beni comuni non censibili, come i vani scala, le lavanderie, le centrali termiche ecc…, indicati nel modello EP vanno rappresentati interamente, evitando interruzioni della linea di confine;

- qualora si debba variare un elaborato planimetrico già depositato agli atti, si possono ripresentare le sole pagine variate;

- i beni comuni non censibili BCNC (vano scala, centrale termica …) ed i beni comuni censibili BCC (garage condominiale, cantina condominiale, alloggio del portiere …), indicati nell’elenco subalterni, devono essere chiaramente definiti nella loro destinazione e nel loro abbinamento agli identificativi principali (…comune ai sub…);

- l’elaborato planimetrico a seguito di tipi di frazionamento, per espropri relativi a strade, ferrovie e canali deve essere ripresentato qualora sia già agli atti, mentre può esserne omessa la presentazione qualora non sia presente. In entrambi i casi non è comunque obbligatoria la ripresentazione delle planimetrie;


********************************
CIRCOLARE N. 1/2004 13 febbraio 2004

ved.:http://www.geolive.org/normativa/circolari/2004/rappresentazione-schede-docfa-controlli-e-verifiche-circolare-01-13feb2004-12213-149/

PREMESSA Omissis …

1. CONTROLLI PRELIMINARI DI NATURA FORMALE
Sono quelli che vanno eseguiti in ogni caso, in front-office, in modo del tutto indipendente dal modello dei controlli di merito adottati dall’Ufficio.

L'operatore che riceve la pratica allo sportello esegue i controlli di natura formale, su tutti i documenti in ingresso, tra i quali assumono rilevanza:
· la leggibilità del supporto informatico;
· il controllo antivirus;
· la completezza degli elaborati cartacei;
· la presenza di errori formali riconosciuti in automatico dalle procedure;
· la presenza delle firme delle parti e del tecnico incaricato (con apposizione del relativo timbro), laddove le stesse sono previste;
· la corrispondenza fra il codice stampato sul documento e quello contenuto nel dischetto.

Qualora l’atto di aggiornamento risulti incompleto deve essere restituito all’utente, senza eseguire l’operazione di protocollazione, affinchè lo stesso apporti le necessarie integrazioni.
In ogni caso sarà fornita all’utente la necessaria assistenza per rimuovere le cause di errore.
Superato il controllo preliminare concernente la completezza dell’atto, l’operatore effettua i seguenti ulteriori riscontri su:
· la coerenza delle intestazioni;
· la leggibilità delle immagini raster o vettoriali;
· la presenza di errori formali riguardanti:

-la corretta attribuzione degli identificativi, della zona censuaria e della eventuale sezione urbana per il foglio trattato, corrispondenti a quelli desumibili dalla banca dati o indicati nell’allegato tipo mappale se si tratta di un nuovo accatastamento;

- l’esatta descrizione dei poligoni per il calcolo delle superfici, in conformità a quanto disposto dal D.P.R. n.138/1998 e a quanto indicato nell’allegato tecnico alla circolare 9T/2001;

- la corretta indicazione della scala di rappresentazione;

- la presenza del simbolo di orientamento;

- l’indicazione dell’altezza dei vani;

- l’indicazione del vano “cucina” e della destinazione dei locali “accessori” (bagno, ripostiglio, cantina, come previsto dalle istruzioni);

- la corretta indicazione dei piani;

- la corretta rappresentazione delle corti esclusive senza, cioè, interruzione delle linee di confine e quindi della loro estensione;

- l’utilizzo di un unica scala di rappresentazione all’interno di una singola scheda;
(si veda quanto indicato alla pag. 12 della circ. 9T/2001).

- l’impropria rappresentazione nella planimetria di retinature, arredi, di elementi architettonici o informazioni; (es. NON devono essere indicati i nominativi dei confinanti, bensì i numeri di mappa e/o le diciture “altra u.i.u.”);

- la corretta redazione dell’elaborato planimetrico e/o dell’elenco subalterni nei casi in cui è obbligatoria la presentazione;

- la corretta indicazione della causale di dichiarazione di variazione e l’utilizzo, per quanto possibile, delle causali già codificate (si veda a tale proposito quanto indicato alla pag 10 della circ. 9T/2001);

- la presenza, in banca dati, dell’unità immobiliare in trattazione, nei casi di dichiarazione di variazione, in uno stadio coerente con la proposta di aggiornamento.



******************************
CIRCOLARE n. 4 del 29 ottobre 2009

Ved.:
http://www.geolive.org/normativa/circolari/2009/adozione-docfa4-dichiarazione-uiu-circolare-04-29ott2009-397/

... Omissis …

Contenuti degli Elaborati Grafici

E’ opportuno precisare, ad integrazione delle disposizioni già emanate con le circolari n. 9 del 26 novembre 2001 e n. 1 del 13 febbraio 2004, che:

1-) ciascuna planimetria deve essere correttamente ed accuratamente disegnata, secondo le regole correnti dei disegni edili, nella scala di 1:200 tenendo presente che, per unità immobiliari di dimensioni contenute, è consentita l’adozione della scala 1:100, ovvero 1:50.

2-) Per le unità immobiliari in villa, in castelli o signorili, nonché per le unità a destinazione speciale o particolare è consentito l’uso nella rappresentazione grafica della scala 1:500.

3-) La planimetria, a pena di mancata accettazione della pratica DocFa,

DEVE CONTENERE:

• 3a -) la corretta indicazione della scala di rappresentazione che deve essere unica all’interno di una singola scheda;

• 3b -) l’indicazione dell’altezza dei singoli locali;

• 3c -) nel caso dialtezza costante su tutto il piano è sufficiente riportarne la misura una volta sola;

• 3d -) nel caso dilocali ad altezza variabile, per ciascuno di essi devono essere riportate le altezze: minima e massima;

• 3e -) nel caso di altezza minima inferiore a m. 1,50, deve essere rappresentata, a linea tratteggiata sottile, la delimitazione tra le porzioni a diversa altezza e, a margine della stessa, deve essere riportata l’indicazione h = m. 1,50;

• 3f -) i valori dell’altezza sono espressi in metri, con arrotondamento ai cinque centimetri, misurati da pavimento a soffitto;

• 3g -) il simbolo di orientamento a mezzo di freccia rivolta verso il Nord, tracciato esternamente al disegno, in qualunque posizione, ma preferibilmente in basso a destra del foglio;

• 3h -) la corretta indicazione del piano o dei piani in caso fossero in numero maggiore di uno;

• 3i -) la planimetria delle unità immobiliari a più piani deve essere estesa a tutti i piani, anche se solo alcuni accessori sono posti in piani differenti da quello che contiene il resto dell’unità immobiliare.

• 3j -) NON deve MAI MANCARE:

• 3j1 -) la rappresentazione della pertinenza scoperta esclusiva, se presente:

• 3j2 -) la rappresentazione, con tratto sottile e mediante semplice accenno, della posizione del vano scala comune, del pianerottolo e dell’eventuale disimpegno di accesso all’unità immobiliare e, in mancanza dell’elaborato planimetrico, anche del perimetro del fabbricato;

• 3j3 -) accesso all’unità immobiliare e, in mancanza dell’elaborato planimetrico, anche del perimetro del fabbricato;

• 3j4 -) nell’interno del disegno, in corrispondenza del vano destinato a cucina, la parola “cucina” o il simbolo “K” ed in corrispondenza di ciascun accessorio (a servizio diretto o indiretto) la denominazione che ne spiega l’uso: “ingresso”, “corridoio”, “bagno”, “w.c.”, “w.c.-doccia”, “ripostiglio”, “veranda”, “vano buio”, “soffitta”,“cantina”, “legnaia”, “retro”, ecc..
Tali indicazioni non vincolano il calcolo della consistenza e della connessa rendita catastale.

• 3j5 -) la corretta rappresentazione delle corti esclusive senza interruzione delle linee di confine e quindi della loro estensione; nel caso di corti esclusive di estensione tale che la rappresentazione alla scala ordinaria dell’unità immobiliare (1:200) ecceda il formato disponibile, la corte potrà essere rappresentata in una scheda separata, nella scala più opportuna; conseguentemente al medesimo identificativo catastale vengono associate più schede, con diverse scale di rappresentazione;

• 3j6 -) l’indicazione dei muri delimitanti gli ambienti, ivi compresi quelli perimetrali dell’unità immobiliare, anche se in comunione; ogni muro deve essere sempre delimitato da linee continue anche allo scopo di un corretto calcolo della superficie.

• 3k -) La planimetria NON DEVE contenere:

• 3k1 -) le retinature, gli arredi, le informazioni superflue, quali l’indicazione dei nominativi dei confinanti, al posto dei quali sono indicati i numeri di mappa e subalterni e/o la dicitura “altra u.i.u.”;

• 3k2 -) le campiture od i riempimenti che pongano in evidenza muri portanti e pilastri od altri manufatti edilizi.

• 3l -) Nella planimetria della singola unità immobiliare, non è più necessario indicare i numeri dei subalterni o delle particelle confinanti, in presenza dell’elaborato planimetrico, redatto con le specifiche che seguono (individuazione del perimetro delle unità immobiliari).

• 3l1 -) L’Elaborato Planimetrico, ( la cui presentazione risulta sempre necessaria nel caso che la dichiarazione interessi due o più unità immobiliari dotate di beni comuni non censibili, oppure anche un solo immobile da censire in una delle categorie del gruppo F),

DEVE contenere, sempre a pena di rifiuto, le seguenti indicazioni:

• 3l1a -) per ogni piano, le parti coperte e quelle scoperte;

• 3l1b -) il perimetro dell’edificato;

• 3l1c -) l’indicazione degli accessi ed il perimetro delle singole unità immobiliari;

• 3l1d -) per ogni porzione di fabbricato rappresentata, il subalterno assegnato ed eventuali riferimenti di piano;

• 3l1e -) la rappresentazione con linea continua e senza interruzione della linea di confine, che delimiti ciascuna porzione immobiliare coperta o scoperta, comprese quelle raggruppabili nelle categorie fittizie F/1, F/2, F/3, F/4 ed F/5;

• 3l1f -) il subalterno di ogni porzione immobiliare identificata, ovvero il numero di mappa per le aree urbane, in modo che tutte le superfici di piano risultino completamente identificate;

• 3l1g -) l’indicazione del numero di almeno due particelle o la denominazione delle strade e delle acque (fiume, lago, ecc.) a confine del lotto.

• 3m -) Relativamente alle pertinenze esclusive dell’unità immobiliare, è facoltà del professionista attribuire un nuovo subalterno (dando luogo conseguentemente ad un identificativo graffato),

ovvero

assegnare il medesimo subalterno dell’unità cui fa riferimento;

In tale ultima circostanza nell’elenco dei subalterni si dovrà fare espressa menzione delle diverse destinazioni (ad es. abitazione con corte esclusiva).



********

Consultare anche i Chiarimenti della Direzione Generale AdT 21marzo2010 prot 17471

www.geolive.org/normativa/chiarimenti/20...

www.geolive.org/normativa/chiarimenti/20...docfa-4-adozione-chiarimenti-operativi-31mar2010-17471-304/

Ultimo aggiornamento: 03 Settembre 2015 alle ore 18:00
 
 

 

 

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