Il "frazionamento di una parte comune" ( ripostiglio adiacente alla parete perimetrale di una unità immobiliare urbana a cui deve essere annesso ), costruito sul pianerottolo della scala comune, non è citato nell'atto di acquisto dove le parti comuni sono trasferite "con la proporzionale quota di proprietà" - vuol dire che con l'atto in questione non sono stati stabiliti i precisi diritti sulle parti comuni e quindi occorre far riferimento ad atti precedenti e, nel caso che tutti gli atti riportino citazioni generiche, al codice civile per le quote millesimali -.
Di fatto è a uso esclusivo fin dalla costruzione dell’edificio e diventato un bagno accessibile direttamente dal la unità principale e non compare in planimetria, non è citato nei mod 5 di accertamento d'ufficio come ripostiglio comune.
Occorre : 1. costituire il ripostiglio come UNITA' AFFERENTE a nome dei quattro "condomini" del fabbricato; dichiarare "DITTA NON CONVALIDATA DA ATTO RESO PUBBLICO"
( vedere lettera n.15232 del 21.02.2002 che si trova anche su www.agenziaterritorio.it - software - docfa - particolari casi d'intestazione.)
2. stipulare un atto notarile in cui i quattro condomini cedono le rispettive quote di proprietà del ripostiglio al possessore attuale;
3. successivamente fare la fusione tra il ripostiglio e la restante unità.
4. se l'elaborato planimetrico non esiste si può costituire solo il ripostiglio come unità afferente (se non si creano BCNC si può evitare di redigere l'elaborato planimetrico).
Ultimo aggiornamento: 30 Aprile 2013 alle ore 10:27