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Autore altezza inferiore a 1,50 m non sono considerate idonee a pro

geoalfa
(GURU)

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02 Dicembre 2005

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12257

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Inviato: 30 Marzo 2026 alle ore 07:53

La frase "altezza inferiore al metro e mezzo non sono considerate idonee a produrre reddito" fa in genere riferimento a

---> norme catastali e tecniche urbanistiche

---> piuttosto che a una legge nazionale sul lavoro, in particolare in contesti come il calcolo della superficie agibile o abitabile di un immobile dove solitamente il limite di 1,50 mi si riferisce a parametri immobiliari (altezza interna dell'edificio) per determinare se una parte della casa può produrre reddito (es. affitto come abitazione) o meno.

Abitabilità e Locali Accessori:

--> Nei Locali di Lavoro:

L'altezza minima standard dei locali di lavoro è solitamente di 2,70 metri, riducibile in casi particolari.

--> In ambito edilizio:

Le zone di un locale con altezza inferiore a una certa soglia (spesso 1,50 m o meno, a seconda dei regolamenti locali e del decreto "Salva Casa", che per locali accessori o in recuperi sottotetto, può abbassare il limite a 2,20 m o 2,40 m non vengono conteggiate come superficie abitabile e spesso sono considerate solo "spazio di servizio" o ripostiglio.

NEL VADEMECUM DOCFA DEL 2020

www.agenziaentrate.gov.it/portale/docume...

Si riporta:

... è obbligatorio indicare le altezze dei locali, rispettando le seguenti regole:

1. per le unità con altezze uniformi l’altezza va indicata una sola

volta, preferibilmente in corrispondenza dell’indicazione del piano;

2. per le unità con locali con altezze diverse la misura è riportata in

ogni ambiente;

3. per i locali con altezze variabili va riportata sia l’altezza minima

che quella massima, in corrispondenza, rispettivamente, del punto di

altezza minima e del punto di altezza massima, come nell’esempio di

cui sotto



4. per vani con altezza variabile, di cui una parte è inferiore a m.

1,50, la porzione con H1,50 m, e va indicato, sul margine della

dividente, H= m. 1,50, come nell’esempio di cui sotto



5. i valori delle altezze sono espressi in metri, con arrotondamento

ai 5 cm, misurati da pavimento a soffitto, tuttavia il professionista ha

facoltà di riportare la misura reale, con arrotondamento al centimetro;

 
 

 

 

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