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Successione modificativa per errore dati catastali dopo i termini |

ALCHIMISSA
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01 Dicembre 2012 alle ore 17:40
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Gentili colleghi e membri della community, mi trovo costretta a riaprire questo argomento (per non padronanza del forum sono andata a porre la mia domanda su un argomento gia chiuso ... scusate!) e a chieder cortesemente il Vs. aiuto, ...sembra io sia un pò dura di comprendonio e a meno che qualcuno non mi reindirizzi verso argomento già trattato e che chiarisca a pieno i miei dubbi, espongo quanto segue: leggendo parecchio sull'argomento Successioni modificative da presentare oltre i termini stabiliti dal seguente passo della risoluzione dell'AdR n 8 del 13 feb2012: ...In considerazione del mutato orientamento dei giudici di legittimità, espresso nelle richiamate sentenze, deve ritenersi che i contribuenti possano procedere alla rettifica di errori contenuti nella dichiarazione di successione anche non meramente materiali o di calcolo, e gli uffici dell’Agenzia sono tenuti a valutare tali rettifiche, a condizione che tali modifiche vengano dichiarate prima della notificazione dell’avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta ovvero prima del decorso del termine ultimo previsto dall’articolo 27, comma 3, del TUS, per la notifica del medesimo (due anni dal pagamento dell’imposta principale), avendo il caso di una successione aperta il 21-05-2015, presentata e liquidata nei termini il 17-05-2013, riscontrato all'attualità 11-12-2014 due errori: 1) particella catastale a cui è stato aggiunto un subalterno inesistente, 2)particella registrata senza aver dichiarato una particella graffata, il tutto senza variazione di valore. L'Ade mi conferma che va presentata la dichiarazione modificativa con pagamento di imp. catastale € 168 + imp. ipotecaria € 168 + tassa ipotecaria di € 35 + imposta di bollo di € 64 + €19,50 tributi speciali ed eventuali sanzioni non meglio definite. Dubbi da fugare: vi risulta corretto il conteggio? secondo voi cosa si intende per " errori contenuti nella dichiarazione di successione anche non meramente materiali o di calcolo" e ancora " tali modifiche vengano dichiarate prima della notificazione dell’avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta ovvero prima del decorso del termine ultimo per la notifica del medesimo (due anni dal pagamento dell’imposta principale)", secondo il Vs. la mia successione potrebbe rientrare in questa casistica? Grazie a tutti coloro che vorranno colmare le mie lacune Alchimissa
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Salvatore_B.
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29 Gennaio 2014 alle ore 14:47
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Juneau
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se non ho capito male, gli importi da pagare per la modificativa (che non aumenta il valore dell'asse e neanche il valore di ogni singolo bene) sono giusti. in pratica paghi "le spese minime" perché presenti una nuova pratica "correttiva". i tributi speciali variano da regione a regione. nella mia sono di più. non so se in questo caso ci sono sanzioni. se la dichiarazione è errata, va ripresentata. se ti accerti che non ci sono sanzioni, presentala; se le sanzioni sono "eccessive" forse ti contiene aspettare che decorarno i 5 anni dall'apertura (se le persone non hanno premura di averla rettificata).
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ALCHIMISSA
Iscritto il:
01 Dicembre 2012 alle ore 17:40
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Ciao Salvatore B. , grazie per la risposta, hai capito bene per la prima parte, mentre per la pratica, si tratta di una"modificativa" perché cambio un dato di un immobile e ne aggiungo un altro ad un immobile già compreso in dichiarazione non variando il valore , poi, in merito all'ultima parte della tua risposta chiarisco che anche un impiegato dell'AdE della provincia di Sassari da cui dipende la pratica mi ha consigliato questa alternativa, "paese ben strano questo nostro che se vuoi fare le cose correttamente accorgendoti tardivamente di un errore ti bastona e dopo 5 anni... ti premia!!! boh! Comunque il mio dubbio riguardava in particolare i passaggi della sopracitata circolare dove " non sono passati 2 anni dal pagamento dell'imposta principale" e se "i contribuenti possano procedere alla rettifica di errori contenuti nella dichiarazione di successione anche non meramente materiali o di calcolo" : (1_ particella catastale a cui è stato aggiunto un subalterno inesistente, 2_ particella registrata senza aver dichiarato una particella graffata, il tutto senza variazione di valore) interpreto male a includermi in questa casistica? e per finire ,a voi tutti risulta corretto che si debbano ripagare le imposte catastali e d ipotecarie ed eventuali sanzioni visto che ho pagato il dovuto. Chiedo cortesemente l'opinione anche a chi tempo addietro si occupato di questo argomento ed aveva postato il link della risoluzione AdR. Grazie di nuovo Alchimissa
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Salvatore_B.
Iscritto il:
29 Gennaio 2014 alle ore 14:47
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Juneau
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MISSA, quando ora vai a pagare i 168 e i 168 etc., non stai ripagando le imposte catastali e ipotecarie etc., ma stai pagando un minimo perché presenti una "pratica nuova" che deve essere trascritta (anche la precedente verrà trascritta) etc. etc. sono le regole del gioco. in parallelo, se fai un atto di rettifica con un notaio, il tutto si ripaga, perché inneschi una nuova pratica, una nuova procedura, che va registrata, trascritta, etc. i 5 anni sono la "prescrizione" ed è giusto! per non lasciare impicci ai figli o ai nipoti...
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ALCHIMISSA
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01 Dicembre 2012 alle ore 17:40
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Grazie Salvatore per l'ulteriore chiarimento ed il tuo tempo, a volte "non c'è più sordo di chi non vuole sentire" cioè io, non mi resta che proseguire il mio lavoro seguendo le regole del gioco. Già da prima e d'ora in poi la mia massima sarà ancora di più controllare e ricontrollare prima di consegnare qualsiasi lavoro. Buon tutto a tutti Alchimissa
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