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Autore Proroga case fantasma

Pincopalina

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07 Ottobre 2009

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 0 -  0 - Inviato: 16 Febbraio 2011 alle ore 14:38

Il Senato ha approvato il Decreto "Milleproroghe" che sposta dal 31 marzo 2011 al 30 aprile 2011 il termine per l'accatastamento dei "fabbricati fantasma".

la proroga entrerà in vigore solo dopo l'approvazione della camera dei deputati di questo decreto, senza modifiche su questo punto.

Alla Tabella 1 prevista dall'articolo 1 sopprimere la seguente voce:

«31 dicembre 2010 – Articolo 19, commi 8, 9 e 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».

Conseguentemente

all'articolo 2, dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Il termine del 31 dicembre 2010 previsto dall'articolo 19, commi 8, 9 e 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è differito al 30 aprile 2011. Conseguentemente, in considerazione della massa delle operazioni di attribuzione della rendita presunta, l'Agenzia del Territorio notifica gli atti di attribuzione della predetta rendita mediante affissione all'albo pretorio dei Comuni dove sono ubicati gli immobili. Dell'avvenuta affissione è data notizia con comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sul sito internet dell'Agenzia del Territorio, nonché presso gli Uffici provinciali ed i Comuni interessati. Trascorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione del comunicato in Gazzetta Ufficiale, decorrono i termini per la proposizione del ricorso dinanzi alla commissione tributaria provinciale competente. In deroga alle vigenti disposizioni, la rendita catastale presunta, e quella successivamente dichiarata come rendita proposta o attribuita come rendita catastale definitiva, producono effetti fiscali fin dalla loro iscrizione in catasto, con decorrenza dal 1º gennaio dell'anno 2007, salva la prova contraria volta a dimostrare, in sede di autotutela, una diversa decorrenza. I tributi, erariali e locali, commisurati alla base imponibile determinata con riferimento alla rendita catastale presunta, sono corrisposti a titolo di acconto e salvo conguaglio. Le procedure previste per l'attribuzione della rendita presunta si applicano anche agli immobili non dichiarati in catasto, individuati ai sensi del comma 7, dell'art. 19 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a far data dal 2 maggio 2011.».

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