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Argomento: Parte subito dal 2012 l' IMU

Autore Risposta

jema

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 0 -  0 - Inviato: 25 Maggio 2012 alle ore 09:42

"dado48" ha scritto:
Il Comma 10 dell'Art. 13 del D.L. 6/12/2011 nº 201, a proposito della detrazione d'imposta per l'abitazione principale e nel caso di più soggetti passivi contitolari, recita:

… se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi [size=18]proporzionalmente alla quota [/size]per la quale la detrazione medesima si verifica.

Mentre la Circolare:

… se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi [size=18]in egual misura[/size] e proporzionalmente al periodo per il quale la destinazione si verifica.

Quale delle due considerare visto che hanno diverso significato ???
Ciò anche in relazione a quanto scritto in questa Faq:
www.geolive.org/modules.php?name=Forums&...

Ciao, buon lavoro.


Caro Claudio,
come sai bene la cosiddetta "gerarchia delle fonti" non lascia spazio a dubbi: una Circolare arriva sempre dopo una Legge!

In ogni modo, sto spulciando attentamente la Circolare in questione e (per il momento) ho trovato più di una cosa che non quadra (come amava ripetere spesso il mastro Bottaio). :lol:

A breve proporrò un piccolo elenco.

Saluti
Emanuele

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totonno
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 0 -  0 - Inviato: 25 Maggio 2012 alle ore 12:49

"totonno" ha scritto:
"dado48" ha scritto:
Vi è poi un'altra idea che ha cominciato a frullarmi per la testa:
se saranno ritoccate (naturalmente in aumento) le aliquote e, di conseguenza, il saldo di dicembre sarà più oneroso dell'acconto di giugno, quale percentuale della tassa sarà incamerata dallo Stato ?
il 50 % del 7,6 x mille, lasciando l'altro 50 % ai Comuni che incasseranno in più la rimanente quota tra il 7,6 x mille e l'aumento deliberato ?
Oppure Stato e Comuni si ripartiranno per due, da buoni amici, la Tassa derivata dall'applicazione dell'aliquota totale ?
Se fosse valida la prima ipotesi, a dicembre il calcolo sarà solo di poco complicato, ma per noi, Tecnici navigati, sarà come bere un sorso d'acqua.
Ma, ammesso che possa verificarsi, se qualche Comune ritoccherà al ribasso le aliquote ?
In questo caso mi sa che lo Stato non rinuncerà alla sua fetta data dal 50 % del 7,6 x mille (o altra aliquota maggiorata che sarà stabilita, anche solo qualche giorno prima dalla scadenza di dicembre).
Mi immagino già quanti errori saranno commessi.
Restiamo in attesa di certezze.
Ciao, buon lavoro.



Riguardo l'aspetto delle fette IMU Comune-Stato, rileggo il comma 11 Art.13 della L.214/2011 che regola come va fatta la spartizione del bottino. Sembra molto chiaro che lo Stato si prenda il 50% di tutti gli immobili tranne le abitazioni principali e beni strumentali agricoli, con l'applicazione dell'aliquota base del 7,6 per 1000 senza ritocchi comunali.

11. E' riservata allo Stato la quota di imposta pari alla meta'
dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli
immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative
pertinenze di cui al comma 7, nonche' dei fabbricati rurali ad uso
strumentale di cui al comma 8, l'aliquota di base di cui al comma 6,
primo periodo. La quota di imposta risultante e' versata allo Stato
contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni
previste dal presente articolo, nonche' le detrazioni e le riduzioni
di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di
imposta riservata allo Stato di cui al periodo precedente. Per
l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli
interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in
materia di imposta municipale propria. Le attivita' di accertamento e
riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale
spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette
attivita' a titolo di imposta, interessi e sanzioni.


Interessante anche il fatto che dovranno essere i Comuni ad effettuare attività di controllo del versamento dell'imposta erariale a cui spetteranno come premio le maggiori somme dovute a titolo di sanzioni, interessi e maggiore imposta.

Saluti erariali. :wink:



Vorrei suggerire a Dado48 di inserire nella ottima Faq che tratta l'argomento le modalità previste per il calcolo degli importi da versare allo Stato e quelli da versare ai Comuni. Credo sia una mancanza sostanziale visto che si indicano i codici tributo distinti tra Comune e Stato, per assolvere tale operazione.
Grazie.

Saluti tributari. :wink:

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totonno
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 0 -  0 - Inviato: 29 Maggio 2012 alle ore 08:52

Buongiorno, segnalo questo comunicato stampa dell'AdE a chiarimento dell'obbligo della indicazione o meno della rateizzazione da indicare sull'F24 per il pagamento dell'imposta IMU.
In un primo momento sulle guide dell'Agenzia per la compilazione dell'F24 non era prevista, appunto l'indicazione della rateizzazione. Molti solerti contribuenti si sono quindi visti rifiutare dalla banca l'F24 privo dell'indicazione delle rate.

Comunicato Stampa AdE del 24/05/2012

Imu, poste e banche devono accettare anche le deleghe di pagamento senza indicazione del numero di rate scelte.
Le deleghe di pagamento già compilate senza l’indicazione della scelta all’interno del riquadro “rateazione/mese rif.” sono comunque considerate corrette e devono essere accettate dagli intermediari della riscossione (banche, Poste Italiane Spa e Agenti della riscossione).
Con l’entrata in vigore dell’articolo 4, comma 5 lettera i) del Decreto legge n. 16/2012 (introdotto in sede di conversione dalla legge 26 aprile 2012 n. 44) i contribuenti hanno la possibilità di versare l’acconto dell’IMU dovuta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in due rate (scadenza il 18 giugno 2012 e il 17 settembre 2012), mentre il versamento del saldo è previsto in unica soluzione (scadenza il 17 dicembre 2012).
Ai fini della corretta esecuzione dei versamenti relativi all’IMU si precisa, quindi, che è ora necessario indicare nella delega di pagamento F24 il numero di rate scelto dal contribuente per il pagamento di giugno (1 o 2 per l’acconto nel formato rispettivamente 0101 e 0102).
Le deleghe di pagamento già compilate senza l’indicazione della scelta all’interno del riquadro “rateazione/mese rif.” sono comunque considerate corrette e devono essere accettate dagli intermediari della riscossione (banche, Poste Italiane Spa e Agenti della riscossione).


Saluti rateizzati. :wink:

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george_ces

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 0 -  0 - Inviato: 29 Maggio 2012 alle ore 11:59

Buongiorno a tutti e
scusatemi anticipatamente se la risposta al mio quesito è già presente in questa discussione , ed io non l'ho vista ... vi chiedo :

il pagamento dell'IMU dev'eesere fatto obbligatoriamente con il mod. F24 o può essere effettuato anche tramite bollettino c/c/postale come per l'ICI ???

Ringrazio tutti, augurandovi una buona giornata

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george_ces

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 0 -  0 - Inviato: 29 Maggio 2012 alle ore 12:18

"george_ces" ha scritto:
Buongiorno a tutti e
scusatemi anticipatamente se la risposta al mio quesito è già presente in questa discussione , ed io non l'ho vista ... vi chiedo :

il pagamento dell'IMU dev'eesere fatto obbligatoriamente con il mod. F24 o può essere effettuato anche tramite bollettino c/c/postale come per l'ICI ???

Ringrazio tutti, augurandovi una buona giornata



Mi rispondo da solo e lo pubblico a beneficio di tutti :
- nella circolare n. 3/DF del Ministero dell'economia e delle finanze del 18/05/2012, prot. 9485/2012, a pag. 37 è precisato

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jema

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 0 -  0 - Inviato: 29 Maggio 2012 alle ore 13:30

"jema" ha scritto:
A breve proporrò un piccolo elenco.


Nella Circolare MEF n. 3/DF del 18 maggio 2012, troviamo (tra le cose più interessanti):

- pag. 21: incertezza sull’anno della norma citata – “art. 2 della legge 9 gennaio 1963, n. 9”;

- pag. 27: il “C1” è erroneamente inserito nell’elenco delle categorie degli immobili strumentali – si ritiene che in realtà si volesse intendere “C7”;

- pag. 38: previsto versamento unico per tutti gli immobili posseduti nel territorio nazionale - contrariamente a quanto disciplinato per la precedente ICI;

- pag. 39: d.p.c.m. entro il 10/12/12 per modificare (eventualmente) aliquote e detrazioni e modifica Regolamenti comunali, entro il 30/09/12, anche per i Comuni che già avessero deliberato in materia;

- pag. 45, 48, 49, 50, 51 e 52: problema arrotondamento 33,3% (equivalente ad 1/3), anche se per gli importi utilizzati negli esempi non si rilevano scarti riguardo al tributo (arrotondato) complessivamente dovuto;

- pag. 52 e 53: la categoria in questione non è da intendersi D1 ma, D10;

- pag. 54: ritengo che la frase “si prevede in base al gettito della prima rata …“ sia un’affermazione quanto meno confusa, visto che per il tipo di fabbricati trattati, è prevista un’unica rata da versare con scadenza a dicembre;

Saluti
Emanuele

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totonno
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 0 -  0 - Inviato: 30 Maggio 2012 alle ore 08:40

Carina anche questa sull' arrotondamento dell'importo IMU calcolato da indicare sul modello F24 trovato in rete su questo link:

blog.dossier.net/imu-il-modello-f24-semp...

Il vero problema, però, sembrano essere gli arrotondamenti.

Le stesse avvertenze per la compilazione del Modello F24 semplificato precisano che «Gli importi devono sempre essere indicati con le prime due cifre decimali, anche se queste sono pari a zero (ad esempio: somma da versare pari a 52 euro, va indicato 52,00). In presenza di più cifre decimali occorre arrotondare la seconda con il seguente criterio: se la terza cifra è uguale o superiore a 5, si arrotonda al centesimo per eccesso, altrimenti per difetto (ad esempio: 52,755 euro arrotondato diventa 52,76; 52,758 euro arrotondato diventa 52,76; 52,752 euro arrotondato diventa 52,75).»

Le avvertenze contraddicono quanto scritto nella circolare n. 3/DF del 18 maggio: «Si rammenta che il comma 166 dell’art. 1 della legge n. 296 del 2006, applicabile anche all’IMU, ai sensi dell’art. 9, comma 7, del D. Lgs. n. 23 del 2011, prevede che “il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo”.» Di conseguenza, se il calcolo dell’Imu dà come risultato la cifra di 1070,55 euro, il contribuente dovrà arrotondare l’importo all’unità di euro superiore (cioè 1071 euro) e così riportarlo nel Modello F24 con il relativo codice tributo.


Seguirò il consiglio.

Saluti arrotondati. :wink:

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jema

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 0 -  0 - Inviato: 05 Giugno 2012 alle ore 10:20

Controllate la FAQ sull'argomento in questione: alla fine Claudio ha aggiunto un interessante, nonché utile, link.

Saluti
Emanuele
:wink:

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totonno
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 0 -  0 - Inviato: 05 Giugno 2012 alle ore 13:04

Oltre al modello F24 normale, è stato istituito un modello semplificato anche per agevolare il pagamento dell'IMU.

Questo è il link che fornisce oltre al modello anche una guida alla compilazione.

www.dossier.net/guida/compilazione-model...

Saluti modellati :wink:

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george_ces

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 0 -  0 - Inviato: 06 Giugno 2012 alle ore 17:58

Dopo una ricerca infruttuosa, pareri discordanti in rete, normativa farraginosa, e consultazione dell'ottima FAQ www.geolive.org/modules.php?name=Forums&... del collega dado48 , chiedo a chi è già capitato :
- in caso di abitazione non locata e tenuta a disposizione da 2 coniugi residenti all'estero ma iscritti all'AIRE, si può applicare l'aliquota 1° casa al 4/1000, come avveniva per l'ICI ?
Grazie

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dado48

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Terzo pianeta del Sistema Solare

 0 -  0 - Inviato: 06 Giugno 2012 alle ore 18:30

"george_ces" ha scritto:
Dopo una ricerca infruttuosa, pareri discordanti in rete, normativa farraginosa:
- in caso di abitazione non locata e tenuta a disposizione da 2 coniugi residenti all'estero ma iscritti all'AIRE, si può applicare l'aliquota 1° casa al 4/1000, come avveniva per l'ICI ?


La Circolare 3/DF del 18/05/2012, al Paragrafo 6.2, 5º Capoverso recita:

"Il riconoscimento da parte le Legislatore della possibilità per i Comuni di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani e dai cittadini italiani residenti all'estero, comporta che, nel caso in cui venga esercitata tale facoltà, sull'imposta da versare non deve essere computata la quota riservata allo Stato di cui al Comma 11 dell'Art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, poichè quest'ultima norma esclude espressamente dall'anzidetta quota l'abitazione principale e le relative pertinenze."

Secondo il mio parere e secondo quanto appena citato, sono i Comuni che devono deliberare tale possibilità: in assenza di delibera, l'aliquota da applicare deve essere del 7,6 %[size=7]0[/size].

Altre considerazioni ?
Ciao, buon lavoro.

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totonno
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 0 -  0 - Inviato: 06 Giugno 2012 alle ore 19:04

"george_ces" ha scritto:
Dopo una ricerca infruttuosa, pareri discordanti in rete, normativa farraginosa, e consultazione dell'ottima FAQ www.geolive.org/modules.php?name=Forums&... del collega dado48 , chiedo a chi è già capitato :
- in caso di abitazione non locata e tenuta a disposizione da 2 coniugi residenti all'estero ma iscritti all'AIRE, si può applicare l'aliquota 1° casa al 4/1000, come avveniva per l'ICI ?
Grazie



Nei casi particolari descritti dal Comune di Firenze è scritto chiaramente che i residenti all'estero pagano l'imposta applicando l'aliquota ordinaria, purtroppo. Pertanto conviene scaricarsi dal web il regolamento IMU del Comune presso il quale è sito l'immobile in proprietà, nella speranza di trovare qualcosa di favorevole sul caso. senza alcun chiarimento ho paura che si debba considerare l'immobile non come abitazione principale.
Riguardo invece gli anziani residenti in case di cura, sempre per il Comune di Firenze, si può considerare l'immobile posseduto e non locato, come abitazione principale. C'è da inginocchiarsi nel ringraziare!

Saluti particolari. :wink:

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jema

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 0 -  0 - Inviato: 07 Giugno 2012 alle ore 09:40

"dado48" ha scritto:
"george_ces" ha scritto:
Dopo una ricerca infruttuosa, pareri discordanti in rete, normativa farraginosa:
- in caso di abitazione non locata e tenuta a disposizione da 2 coniugi residenti all'estero ma iscritti all'AIRE, si può applicare l'aliquota 1° casa al 4/1000, come avveniva per l'ICI ?


La Circolare 3/DF del 18/05/2012, al Paragrafo 6.2, 5º Capoverso recita:

"Il riconoscimento da parte le Legislatore della possibilità per i Comuni di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani e dai cittadini italiani residenti all'estero, comporta che, nel caso in cui venga esercitata tale facoltà, sull'imposta da versare non deve essere computata la quota riservata allo Stato di cui al Comma 11 dell'Art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, poichè quest'ultima norma esclude espressamente dall'anzidetta quota l'abitazione principale e le relative pertinenze."

Secondo il mio parere e secondo quanto appena citato, sono i Comuni che devono deliberare tale possibilità: in assenza di delibera, l'aliquota da applicare deve essere del 7,6 %[size=7]0[/size].

Altre considerazioni ?
Ciao, buon lavoro.


Concordo ed aggiungo questa interessante comunicazione, riguardante la modalità di versamento dell'IMU da parte dei soggetti non residenti.

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§


I contribuenti non residenti nel territorio dello Stato devono versare l'imposta municipale propria (IMU), calcolata seguendo le disposizioni generali illustrate nella circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012.

Per le modalità di pagamento si rinvia a quanto chiarito dalla citata circolare al paragrafo 10.

Nel caso in cui non sia possibile utilizzare il modello F24 per effettuare i versamenti IMU dall'estero, occorre provvedere nei modi seguenti:

- per la quota spettante al Comune, i contribuenti devono contattare direttamente il Comune beneficiario per ottenere le relative istruzioni e il codice IBAN del conto sul quale accreditare l'importo dovuto;

- per la quota riservata allo Stato, i contribuenti devono effettuare un bonifico direttamente in favore della Banca d'Italia (codice BIC BITAITRRENT), utilizzando il codice IBAN IT02G0100003245348006108000.

La copia di entrambe le operazioni deve essere inoltrata al Comune per i successivi controlli.

Come causale dei versamenti devono essere indicati:

· il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;

· la sigla "IMU", il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili e i relativi codici tributo indicati nella risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 35/E del 12 aprile 2012;

· l'annualità di riferimento;

· l'indicazione "Acconto" o "Saldo" nel caso di pagamento in due rate.

Se il contribuente, per l'abitazione principale, sceglie di pagare l'IMU in tre rate deve indicare se si tratta di "Prima rata", "Seconda rata" o "Saldo".


Fonte: Ministero dell'Economia e delle Finanze - www.tesoro.it/ufficio-stampa/comunicati/...

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anonimo_leccese

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 0 -  0 - Inviato: 07 Giugno 2012 alle ore 12:48

Salve ho utilizzato:

www.amministrazionicomunali.it/imu/calco...

semplice ed intuitivo il suo utilizzo, però c'è qualche cosa che non mi quadra, quando si ha il possesso di prima casa, ma solo per il 70 %, per esempio, il rimanente 30 risulta seconda casa per l'altro proprietario residente fuori, la detrazione non và rapportata anch'essa alla quota di possesso ? Perchè il programma inserisce la detrazione piena di 100/200 euro ? Ho sempre sbagliato io da 20 anni in quà ? 8O

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jema

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in giro in giro creek

 0 -  0 - Inviato: 07 Giugno 2012 alle ore 13:00

"anonimo_leccese" ha scritto:
Salve ho utilizzato:

www.amministrazionicomunali.it/imu/calco...

semplice ed intuitivo il suo utilizzo, però c'è qualche cosa che non mi quadra, quando si ha il possesso di prima casa, ma solo per il 70 %, per esempio, il rimanente 30 risulta seconda casa per l'altro proprietario residente fuori, la detrazione non và rapportata anch'essa alla quota di possesso ? Perchè il programma inserisce la detrazione piena di 100/200 euro ? Ho sempre sbagliato io da 20 anni in quà ? 8O


Tranquillo la news riguarda solamente l'IMU, infatti la Circolare 3 precisa che:

Per gli immobili in questione, l’art. 13, comma 10, del D. L. 201 del 2011, riconosce una detrazione pari a € 200 per il periodo durante il quale si protrae tale destinazione; inoltre, se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in egual misura e proporzionalmente al periodo per il quale la destinazione stessa si verifica.

Saluti
8)

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