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Argomento: Parte subito dal 2012 l' IMU
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geoalfa
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02 Dicembre 2005
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"dado48" ha scritto: Gira e rigira per la Rete alla ricerca di qualcuno (magari qualche entità aliena) che sappia come calcolare esattamente la nuova Tassa, nell'attesa di ricevere pressanti richieste da possibili Clienti che ruoteranno come trottole tra gli Studi tecnici, quelli Commerciali ed i più vicini Caf, ho trovato questa bella "regola" che sposterebbe al prossimo anno l'applicazione delle nuove rendite catastali per l'IMU: ... si rende applicabile la regola, di carattere generale, contenuta nel primo periodo del comma 2 dell’art. 5 del d.lgs. n. 504/1992, in forza della quale, dovendosi assumere, per ciascun anno di imposizione, le rendite quali risultanti in catasto al primo gennaio dell’anno di imposizione medesimo, le modifiche di rendita hanno effetto soltanto a decorrere dall’anno di tassazione successivo a quello nel corso del quale le modifiche medesime risultano essere state annotate negli atti catastali (cosiddetta "messa in atti"). Ma, ancora, mi vien da pensare: se saranno modificate le rendite catastali con nuovi calcoli basati sulla superficie, sulla posizione dell'immobile, sul valore venale dell'immobile, vi sarà l'obbligo per l'Agenzia del Territorio della notifica e, nel caso, in quale forma ? A quel punto, ci si potrà opporre con un ricorso entro 60 giorni, se vi saranno gli estremi per farlo ? Cerchiamo, se possibile, di annotare nel seguito di questa discussione eventuali "nuove scoperte" che possano interessare tutti. Imperterrito nella continua ricerca, ho trovato una "prima" risposta all'ultimo quesito: Il comma 1 dell’articolo 74 della legge n. 342/2000 stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione ai soggetti intestatari della relativa partita e non è più sufficiente la comunicazione della rendita catastale[4] ma è necessaria la notificazione della stessa, sulla base delle norme legislative fissate per questo procedimento, al contribuente e al comune interessato. Dalla data di notificazione decorre il termine di 60 giorni per la proposizione del ricorso contro l’attribuzione delle rendita[5]. E’ da segnalare che non sempre vi è coincidenza tra soggetto interessato e contribuente, il quale - per statuto dei diritti del contribuente - ha diritto di avere l’effettiva conoscenza degli atti a lui destinati e per tale motivo e per garantire il diritto alla difesa è necessaria che la rendita sia notificata sia al contribuente che a colui che ha il possesso del bene. Ciao, buon lavoro. ho voluto incorniciare qui questa sontuosa ricuerca di Claudio e...... :?: vogliamo fare una scommessa ? : [size=16]VOLETE SCOMMETTERE CHE ALL'ULTIMO GIORNO UTILE INVENTERANNO IL SISTEMA DELLA DICHIARAZIONE DELLA SUPERFICIE PRESUNTA CON RISERVA DI VERIFICA A DOPO L'AGGIORNAMENTO CATASTALE DA FARE A CURA E SPESE DEL CITTADINO? [/size]
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malteser
» ACCOUNT NON PIU' ATTIVO
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Superficie presunta, rendita presunta, tutto sta diventando "presunto"... Vedete che hanno ragione quei "tecnici" che fanno i TM "presunti"? :lol: Ridiamo per non piangere, siamo messi male assai... Buon lavoro 8)
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anonimo_leccese
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"malteser" ha scritto: Superficie presunta, rendita presunta, tutto sta diventando "presunto"... Vedete che hanno ragione quei "tecnici" che fanno i TM "presunti"? :lol: Ridiamo per non piangere, siamo messi male assai... Buon lavoro 8) [size=18]per non parlare dei nostri "compensi"...presunti.... [/size]  :cry: Saluti...presunti !
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gian72
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Tranquilli cari colleghi, che tanto deve intervenire la SOGEI per modificare i parametri DOCFA ed allora si può stare tranquilli per altri "10 anni"!!!!!!!!!!!! Prova ne è il fatto delle pratiche Docfa sospese perchè noi utilizziamo ancora le vecchie toponomastiche ed invece alle Agenzia hanno già quelle aggiornate riversate in banca dati dai comuni. Se per pubblicare l'Archivio topo aggiornato ci mettono una vita, ...... Saluti a tutti e sogni d'argento
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george_ces
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"geoalfa" ha scritto: "dado48" ha scritto: Gira e rigira per la Rete alla ricerca di qualcuno (magari qualche entità aliena) che sappia come calcolare esattamente la nuova Tassa, nell'attesa di ricevere pressanti richieste da possibili Clienti che ruoteranno come trottole tra gli Studi tecnici, quelli Commerciali ed i più vicini Caf, ho trovato questa bella "regola" che sposterebbe al prossimo anno l'applicazione delle nuove rendite catastali per l'IMU: ... si rende applicabile la regola, di carattere generale, contenuta nel primo periodo del comma 2 dell’art. 5 del d.lgs. n. 504/1992, in forza della quale, dovendosi assumere, per ciascun anno di imposizione, le rendite quali risultanti in catasto al primo gennaio dell’anno di imposizione medesimo, le modifiche di rendita hanno effetto soltanto a decorrere dall’anno di tassazione successivo a quello nel corso del quale le modifiche medesime risultano essere state annotate negli atti catastali (cosiddetta "messa in atti"). Ma, ancora, mi vien da pensare: se saranno modificate le rendite catastali con nuovi calcoli basati sulla superficie, sulla posizione dell'immobile, sul valore venale dell'immobile, vi sarà l'obbligo per l'Agenzia del Territorio della notifica e, nel caso, in quale forma ? A quel punto, ci si potrà opporre con un ricorso entro 60 giorni, se vi saranno gli estremi per farlo ? Cerchiamo, se possibile, di annotare nel seguito di questa discussione eventuali "nuove scoperte" che possano interessare tutti. Imperterrito nella continua ricerca, ho trovato una "prima" risposta all'ultimo quesito: Il comma 1 dell’articolo 74 della legge n. 342/2000 stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione ai soggetti intestatari della relativa partita e non è più sufficiente la comunicazione della rendita catastale[4] ma è necessaria la notificazione della stessa, sulla base delle norme legislative fissate per questo procedimento, al contribuente e al comune interessato. Dalla data di notificazione decorre il termine di 60 giorni per la proposizione del ricorso contro l’attribuzione delle rendita[5]. E’ da segnalare che non sempre vi è coincidenza tra soggetto interessato e contribuente, il quale - per statuto dei diritti del contribuente - ha diritto di avere l’effettiva conoscenza degli atti a lui destinati e per tale motivo e per garantire il diritto alla difesa è necessaria che la rendita sia notificata sia al contribuente che a colui che ha il possesso del bene. Ciao, buon lavoro. ho voluto incorniciare qui questa sontuosa ricuerca di Claudio e...... Dado48 ... un nome una garanzia ... MITICO
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dado48
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Terzo pianeta del Sistema Solare
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Si delinea sempre meglio quale metodo sarà utilizzato per la: Riforma catasto. Nuovi criteri per determinare la rendita Il Governo è delegato ad attuare la revisione del catasto in collaborazione con i Comuni. A ciascuna unità immobiliare saranno attribuiti il relativo valore patrimoniale e la rendita, basandosi sui rispettivi valori medi ordinari espressi dal mercato in un arco temporale di tre anni, e sugli ambiti territoriali del mercato immobiliare. Immobili a destinazione ordinaria Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, la determinazione del valore patrimoniale medio ordinario dovrà avvenire attraverso l'utilizzo di funzioni statistiche che esprimano la relazione tra il valore di mercato, la localizzazione e le caratteristiche edilizie. Come unità di consistenza dovrà essere utilizzato il metro quadrato. Immobili a destinazione speciale Per gli immobili a destinazione speciale, il valore patrimoniale si determina sulla base di procedimenti di stima diretta con l'applicazione di metodi standardizzati e di parametri di consistenza specifici. Nel caso in cui non si possa fare riferimento diretto ai valori di mercato, si utilizza il criterio del costo per gli immobili a carattere prevalentemente strumentale, e quello reddituale se la redditività costituisce l'aspetto prevalente. Rendita media ordinaria Criteri analoghi saranno impiegati per determinare la rendita media ordinaria. È previsto l'utilizzo di funzioni statistiche per esprimere la relazione tra redditi da locazione medi, localizzazione e caratteristiche edilizie dell'edificio. In assenza di un consolidato mercato delle locazioni, si potranno applicare specifici saggi di redditività desumibili dal mercato e riferibili a un arco temporale di tre anni. Quanto sono fortunati gli Statistici che, unici tra i mortali, forse ci capiranno qualcosa. Ciao, buon lavoro.
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anonimo_leccese
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Allarme dei Caf su Imu, senza indicazioni e' caos Appello in una lettera inviata al Tesoro, per acconto applicare le aliquote di base o proroga 01 aprile, 12:39 www.ansa.it/web/notizie/rubriche/economi... Un pò di pepe...vista anche l'ora... che inseriscano anche dei tecnici nei caf (Geometri, ingegnere etc,,,) e non il/la figlia dell'amico che da due mesi si è preso il diplomino di ragioniere .......non avrebbero tutti sti problemi, inoltre se la prendessero con i comuni che non hanno ancora deliberato le aliquote !!!! :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :wink:
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dado48
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Terzo pianeta del Sistema Solare
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Qualcuno dei Caf mi dovrebbe spiegare dov'è il Caos: Imu di casa mia : Rendita x 1,05 x 160 x 0,004 Imu della mia seconda casa: Rendita x 1,05 x 160 x 0,0076 Imu del mio negozio: Rendita x 1.05 x 55 x 0,0076 Imu del mio locale artigianale: Rendita x 1,05 x 140 x 0,0076 Ecc. ecc. Eseguito il calcolo, si dovrà togliere la Detrazione prima casa ed il gioco è fatto. Naturalmente le aliquote sono quelle indicate se il mio Comune non le ha modificate, ma se le avesse modificate non dovrò che applicare le nuove. A breve ci saranno forniti i codici da indicare nel modello F24 e, poi, tutti a far la fila in banca per il pagamento. Mi ri-chiedo dove sta il Caos, se non nel fatto che quasi nessuno è in grado di compilarsi il modello F24, ma per quello ci sono i .... Caf. Infine e purtroppo: la maggior parte delle persone non ha ancora scoperto che, circa, pagherà quest'anno quasi il doppio del precedente. Ciao, buon lavoro.
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anonimo_leccese
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Senza dimenticare la ulteriore deduzione per i figli a carico under 26 anni !!! :wink: Una questione che mi è sfuggita,...per terreni agricoli posseduti da persone "non agricoltori" qual'è l'aliquota minima ?
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dado48
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"Anonimo_leccese" ha scritto: Senza dimenticare la ulteriore deduzione per i figli a carico under 26 anni !!! Questa me la sono dimenticata, perchè non è più il mio .... caso. [quote]Una questione che mi è sfuggita,...per terreni agricoli posseduti da persone "non agricoltori" qual'è l'aliquota minima ?[/quote] Se il Comune non modifica le aliquote, nel caso si calcola con il 7,6 x mille. Ciao, buona domenica.
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anonimo_leccese
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Buon giorno, neanch'io vedo tutto questo allarmismo, ammettiamo che i comuni pubblicano le aliquote definitive dopo giugno (se non erro hanno tempo sino a settembre) la prima rata sarà in base al 4 x 1000, per esempio . Se poi i comuni decideranno di scendere vuol dire che la seconda rata sarà più bassa, se invece, purtroppo l'alzeranno, sarà più alta...e quindi , dov'è il problema ?? ! Intanto pago la prima metà, poi dopo ci si adegua con le percentuali definitive, tanto per quanto possano cambiare, siamo nell'ordine di decimi di percentuale, quindi alla fine avremo si e no qualche 10 euro in più o meno - Secondo me, e non me vogliano, essendo i caf legati con i sindacati, è tutto finalizzato a creare caos e critiche contro l'attuale governo, a proposito ma gli immobili dei Sindacati e delle sedi caf sono esonerati dall'Imu ? D'altra parte fanno male i comuni a tenere nell'incertezza i proprietari di case, dovrebbero darsi na mossa !
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anonimo_leccese
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Acconto Imu si paghera' con aliquote base Cgia: 'Verso nuova stangata'. Marcegaglia, 'Si' a tagli. Casini, 'Evasori? Ladri' 02 aprile, 20:46 L'acconto di giugno dell'Imu si pagherà con "le aliquote di base e la detrazione" già fissata per la prima abitazione. Lo prevede un emendamento dei relatori al dl fiscale appena depositato alle Commissioni Bilancio e Finanze del Senato. "Per l'anno 2012 il pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria - si legge nell'emendamento a firma dei relatori - è effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50% dell'importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione previste". La seconda rata "é versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata". www.ansa.it/web/notizie/rubriche/economi... Ma guarda un pò...quello che ho detto un pò più su :P :P :P :P
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anonimo_leccese
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Fabbricati rurali, storici e proprieta' dei Comuni: Imu piu' leggera con nuovi emendamenti Riduzione del 50% per strutture inagibili, esenti costruzioni agricole montane oltre i 1000 metri Esenzioni e alleggerimenti sono in arrivo per l'imposta municipale su immobili agricoli, case popolari e dimore storiche. Sono contenute in una serie di emendamenti al decreto sulle semplificazioni fiscali, proposte dalla commissione Finanze del Senato che, approvate dal Governo, cambieranno la situazione a partire da giugno, cui si aggiungerà uno sconto del 50% per fabbricati inagibili e dimore storiche. continua..... www.geometra.info/fabbricati-rurali-stor...
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anonimo_leccese
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Una sola parola:....... bastaaaaaaaaaaaa !!!!! Confedilizia, tornare a modello Ici Si pagherebbe meno con zero burocrazia 02 aprile 2012 www.a-realestate.it/news/primo_piano/120... Già la gente comune è inc__ata per fatti propri, poi ci mettete anche l'ansia da incertezza sul modo, sull'aliquote, sui tempi etc... di pagare l'imu, e poi grazie che la ggente si stufa :?
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anonimo_leccese
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In confronto, le telenovelas erano degli spot pubblicitari: Dopo acconti Imu agricola può scendere Per il ministro Catania, sulla base del gettito potrà essere rivista l'aliquota 10 aprile 2012 www.a-realestate.it/news/primo_piano/120...
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