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Argomento: Notizie sulla redazione degli APE dal 2 ottobre 2014
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SIMBA964
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20 Marzo 2014 alle ore 17:05
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in fede con DIO
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Salve Ringrazio totonno che ci tiene sempre informati su un argomento così di attualità, anche dalle mie parti se manca l'APE l'atto non si stipula. Saluti cordiali
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totonno
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Stefano. Io direi grazie a chi partecipa e mostra interesse sull'argomento. Saluti
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totonno
(GURU)
» ACCOUNT NON PIU' ATTIVO
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Certificazione energetica, tutti i casi in cui non serve allegare l’APE nei contratti L’Attestato di Prestazione Energetica (il c.d. APE) non è sempre obbligatorio. Il tema è molto delicato, poiché sapere con precisione quando è necessario allegare la “pagella energetica” dell’edificio e quando, invece, se ne può fare a meno, ha dei riflessi a livello economico e sulla validità dei contratti e degli atti. Sul tema, recentemente, si è espresso anche il Centro Studi del Notariato, che ha realizzato un documento di chiarimento sull’Attestato di Prestazione Energetica (leggi Allegazione APE agli atti immobiliari, 1...). Vediamo di fornire un elenco, per la verità piuttosto corposo, di casi in cui un immobile può evitare di allegare l’APE nei contratti e negli atti che lo riguardano. - Tutti gli edifici adibiti a luoghi di culto; - i fabbricati agricoli non adibiti a residenza e sprovvisti di impianti di climatizzazione; - qualsiasi manufatto che non può essere riconducibile alla definizione di “edificio”, come può essere il caso dei capanni per gli attrezzi, le piscine, i gazebo, ecc.; - i fabbricati allo stato di “scheletro strutturale”, quindi privi delle di parti dell’involucro edilizio; - i fabbricati “al rustico”, quindi privi di serramenti, rifiniture e impianti tecnologici; - i fabbricati isolati con una superficie utile inferiore ai 50 mq; - i fabbricati che non devono garantire comfort abitativo perché di servizio e non destinati a permanenza prolungata di persone (garage, locali tecnici, locali caldaia, stalle, cantine, depositi, ecc.); - i fabbricati adibiti a garage, autorimesse, depositi auto, ecc. - i fabbricati collabenti, i ruderi e quelli abbandonati; - i fabbricati industriali e artigianali particolari che vengono riscaldati per esigenze particolari (serre) o climatizzati tramite la combustione di reflui del processo produttivo che, altrimenti, non potrebbero essere impiegati in altro modo; - manufatti “marginali” come legnaie, portici, ecc. Articolo ripreso da: www.ediltecnico.it/21577/ape-e-certifica... Saluti
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totonno
(GURU)
» ACCOUNT NON PIU' ATTIVO
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Certificazioni energetiche low cost, interrogazione alla Camera Realacci: “Superare le criticità e garantire efficacia e controllo nell’attestazione delle prestazioni energetiche degli edifici” ATTESTATI LOW COST MA POCO ATTENDIBILI. “Purtroppo in Italia – ricorda Realacci - continuano ad esserci diverse criticità sulla certificazione energetica del patrimonio edilizio: dalla mancata uniformità nel sistema di certificazione tra le diverse regioni alla farraginosità di controlli e sanzioni. Fino al fenomeno del facile rilascio degli Attestati di Prestazione Energetica, che mette sul mercato certificati ottenuti con questionari di autovalutazione online a basso costo, ma con scarsa attendibilità. Una pratica che danneggia l’azione di riqualificazione energetica degli edifici, nuoce agli operatori onesti e pregiudica la nascita di nuovi professionisti”. L'Articolo per intero è riportato su: www.casaeclima.com/ar_24089__certificazi...
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uli
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"totonno" ha scritto: Certificazione energetica, tutti i casi in cui non serve allegare l’APE nei contratti L’Attestato di Prestazione Energetica (il c.d. APE) non è sempre obbligatorio. Il tema è molto delicato, poiché sapere con precisione quando è necessario allegare la “pagella energetica” dell’edificio e quando, invece, se ne può fare a meno, ha dei riflessi a livello economico e sulla validità dei contratti e degli atti. Sul tema, recentemente, si è espresso anche il Centro Studi del Notariato, che ha realizzato un documento di chiarimento sull’Attestato di Prestazione Energetica (leggi Allegazione APE agli atti immobiliari, 1...). Vediamo di fornire un elenco, per la verità piuttosto corposo, di casi in cui un immobile può evitare di allegare l’APE nei contratti e negli atti che lo riguardano. - Tutti gli edifici adibiti a luoghi di culto; - i fabbricati agricoli non adibiti a residenza e sprovvisti di impianti di climatizzazione; - qualsiasi manufatto che non può essere riconducibile alla definizione di “edificio”, come può essere il caso dei capanni per gli attrezzi, le piscine, i gazebo, ecc.; - i fabbricati allo stato di “scheletro strutturale”, quindi privi delle di parti dell’involucro edilizio; - i fabbricati “al rustico”, quindi privi di serramenti, rifiniture e impianti tecnologici; - i fabbricati isolati con una superficie utile inferiore ai 50 mq; - i fabbricati che non devono garantire comfort abitativo perché di servizio e non destinati a permanenza prolungata di persone (garage, locali tecnici, locali caldaia, stalle, cantine, depositi, ecc.); - i fabbricati adibiti a garage, autorimesse, depositi auto, ecc. - i fabbricati collabenti, i ruderi e quelli abbandonati; - i fabbricati industriali e artigianali particolari che vengono riscaldati per esigenze particolari (serre) o climatizzati tramite la combustione di reflui del processo produttivo che, altrimenti, non potrebbero essere impiegati in altro modo; - manufatti “marginali” come legnaie, portici, ecc. Articolo ripreso da: www.ediltecnico.it/21577/ape-e-certifica... Saluti  In merito ai fabbricati industriali / artigianali che potrebbero essere esclusi dall'allegazione dell'APE, mi trovo in questa situazione: Capannone prefabbricato censito in C/3 da cedere in locazione. L'uiu è costituita da una "scatola" in prefabbricato, rettangolare vuota senza alcun impianto, senza alcuna attività in essere a cui è posta in adiacenza la zona uffici con pompe di calore e boiler per acs. Alla luce di quanto sopra dovrei: a) redigere unico ape distinguendo nel calcolo le zone termiche ovviamente; b) redigere l'ape solo per la parte adibita a uffici Credo di trovarmi nel caso a) però vorrei un vostro parere in merito... greazie.
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pitagora74
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Io uso Termus ACCA e ai fini del risultato è la stessa cosa. Caso A) prima zona "dotata di generatore di calore". (CALCOLATA) seconda zona NON dotata di generatore di calore (NON CALCOLATA) Caso B) zona calcolata "dotata di generatore di calore". (CALCOLATA) zona confinante "NON dotata di generatore di calore" (NON CALCOLATA)
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uli
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Grazie pitagora74, quindi secondo te dovrei comunque (a prescindere dal metodo) certificare la parte di capannone destinata a deposito/lavorazione artigianale ? quindi non rientro nel caso di esclusione previsto all'art. 3 c.3 lett. b) d.lgs. 192/2005 "i fabbricati industriali e artigianali particolari che vengono riscaldati per esigenze particolari o climatizzati tramite la combustione di reflui del processo produttivo che, altrimenti, non potrebbero essere impiegati in altro modo" Il mio dubbio era se certificare con uno unico ape o fare solo l'ape della parte destinata a ufficio (dato che il capannone potrebbe essere escluso)
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pitagora74
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Secondo me devi certificare l'intera unità C3 che comprende parte uffici (scaldati + ACS) e parte priva di riscaldamento. Va da se che preventivamente devi identificare, ai soli fini della certificazione, le due zone. Ripeto, non so quale software tu usi ma il mio mi da la possibilità di creare quante zone voglio, identificare se queste sono riscaldate o no e se comprenderle nel calcolo. Un esempio analogo potrebbe essere il caso in cui ti trovi a certificare la medesima unità con zone parzializzate e scaldate da sistemi differenti. Spero di essere stato di aiuto
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Gioyss
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Ovviamente nel calcolo occorre considerare due zone termiche in quanto hanno caratteristiche diverse.Però, non sono assolutamente d'accordo con quanto detto prima: scegliere di certificare una sola zona o entrambe non porta sicuramente allo stesso risultato in quanto oltre a fabbisogni di energia primaria maggiori (una zona termica é priva di impianti e quindi il suo fabbisogno é circa raddoppiato nella conversione in energia elettrica fp=2,174) anche la classe energetica può essere diversa in quanto il fattore di forma dell'edificio (e di conseguenza i limiti delle classi) sono del tutto diversi. Questo caso lo trovai ben spiegato proprio nei SAAT del software Blumatica Energy che uso; evidentemente è un errore comune che fanno in molti. Pertanto, io ti consiglio di considerare entrambe le zone nel calcolo e redigere un unico APE.
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uli
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"Gioyss" ha scritto: Ovviamente nel calcolo occorre considerare due zone termiche in quanto hanno caratteristiche diverse. Però, non sono assolutamente d'accordo con quanto detto prima: scegliere di certificare una sola zona o entrambe non porta sicuramente allo stesso risultato in quanto oltre a fabbisogni di energia primaria maggiori (una zona termica é priva di impianti e quindi il suo fabbisogno é circa raddoppiato nella conversione in energia elettrica fp=2,174) anche la classe energetica può essere diversa in quanto il fattore di forma dell'edificio (e di conseguenza i limiti delle classi) sono del tutto diversi. Questo caso lo trovai ben spiegato proprio nei SAAT del software Blumatica Energy che uso; evidentemente è un errore comune che fanno in molti. Pertanto, io ti consiglio di considerare entrambe le zone nel calcolo e redigere un unico APE. Anch'io uso Blumatica e non ho problemi a individuare e trattare le rispettive zone termiche. Il mio dubbio era più che altro legato alle disposzioni del 192 in merito all'esclusione dell'ape di particolari fabbricati. Comunque sono arrivato alla conclusioni di fare un ape con entrambe le zone termiche. Grazie.
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geo_roma
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Buona sera a tutti! Qualcuno per caso è a conoscenza di quando verrà aggiornato il software Docet? L'art. 8 del Decreto 26 giugno 2015 prevede che lo stesso venga adeguato entro il 1° Ottobre 2015...chissà che slitti questa data. Saluti
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Gioyss
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Io spero mai...ha fatto e continuerebbe a fare solo danni....è il classico paradosso italiano. Lasciatelo perdere, davvero!!
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geo_roma
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Conosco l'attendibilità del programma. Però considerando che il suo utilizzo è previsto da una norma, in alcuni casi potrebbe tornare utile. E poi una considerazione personale: per una compravendita di un immobile edificato negli anni 50/60/70 (dove l'incertezza dei parametri d'ingresso è così grande da far passare in secondo piano l'accuratezza del metodo di calcolo), l'utilizzo del Docet non lo trovo così scandaloso. E non vedo quali danni possa arrecare. Saluti e buon lavoro
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Gioyss
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17 Febbraio 2012
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Nel decreto é fatto obbligo ad Enea di predisporre un metodo semplificato per la certificazione energetica che é ben altra cosa di predisporre un software. Inoltre, cosa significa metodo semplificato? Meno dati di input, meno calcoli rispetto a quelli ormai consolidati della uni 11300 che già prevede dei metodi precalcolati da utilizzare per gli edifici già esistenti, meno servizi energetici da considerare (es. Essendo valido solo per edifici residenziali non occorre giustamente considerare illuminazione, trasporto persone)? Al momento non è stato ancora definito. Inoltre, c'è da dire che tale metodo ha un margine di errore del 20%, che consiste in uno scatto di quasi 2 classi energetiche...altro che errore trascurabile.
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divi
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11 Settembre 2004
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Buona sera a tutti. Un'agenzia immobiliare mi chiede di fare un APE per un appartamento che a dicembre devrò comprare io stesso. Posso redarre l'APE o i requisiti di indipendenza e imparzialità me lo impediscono? Grazie!!!
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