dal sito del CNGeGL rilevo e trascrivo:
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Studi di Settore Contribuenti congrui e coerenti - Limiti agli accertamenti analitico-induttivi
Novità del DL 98/2011 e del DL 201/2011 convertiti
Con la conversione in legge del DL 201/2011 si possono confermare le modifiche introdotte alla disciplina degli studi di settore che esplicano la loro valenza già per il periodo d’imposta relativo ai redditi prodotti nell’anno 2011 e di prossima dichiarazione.
L’art. 10 prevede, nei confronti dei soggetti congrui e coerenti, alcuni bonus:
• sono riconosciuti la preclusione da accertamento analitico-induttivo;
• la riduzione da cinque a quattro anni dei termini di prescrizione per l’accertamento;
• l’innalzamento ad un terzo della soglia di scostamento per l’accertamento sintetico.
I benefici precitati spettano esclusivamente ai contribuenti che abbiano dichiarato fedelmente i dati relativi al modello degli studi di settore.
I soggetti non congrui possono adeguarsi dichiarando i maggiori ricavi/compensi risultanti da Gerico.
Nei confronti dei soggetti non congrui ma verosimilmente coerenti saranno svolti controlli ricorrendo alle informazioni fornite dagli intermediari finanziari.
Nei confronti dei soggetti non congrui e coerenti saranno svolti in via prioritaria i controlli anche ricorrendo alle indagini finanziarie.
In Caso di omessa presentazione della dichiarazione dei dati di cui agli studi di settore, oppure in presenza di infedeltà dei dati stessi, sarà applicata una sanzione fissa pari ad euro 2.065,00 oltre all’aumento del 50% delle relative penalità.
art. 10 DL 6.12.2011 n. 201 (S.O. n. 251 G.U. 6.12.2011 n. 284) [/quote]