IN MERITO AGLI ACCATASTAMENTI
Immobili per i quali non sussiste l’obbligo di accatastamento
Il comma 3 dell’art. 3 del D.M. n. 28/98 riporta infine l’elenco degli immobili che, per le loro caratteristiche, non costituiscono oggetto di inventariazione “a meno di una ordinaria autonoma suscettibilità reddituale”, da valutarsi in ogni caso specifico:
a) manufatti con superficie coperta inferiore a 8 mq;
b) serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale;
c) vasche per l'acquacoltura o di accumulo per l'irrigazione dei terreni;
d) manufatti isolati privi di copertura;
e) tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 mt, purché di volumetria inferiore a 150 mc;
f) manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo.
Nel caso in cui le opere di cui alle lettere a), c) ed e) siano rivestite in paramento murario, e costituiscano accessori a servizio di una o più unità immobiliari ordinarie, esse “sono oggetto di iscrizione in catasto contestualmente alle predette unità”.
Ai fini dell’accatastabilità di tali immobili occorre sottolineare l'importanza di un corretto esame preliminare delle loro 6 caratteristiche, al fine di verificarne l’aspetto fondamentale dell’ordinaria autonomia funzionale e di reddito, che deve essere considerata prevalente sul dato dimensionale e delle caratteristiche costruttive (es.: chioschi per la vendita di bibite, edicole per la rivendita di giornali, cabine elettriche, ecc.).
IMMOBILI OGGETTO DI INVENTARIAZIONE Il R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652 e successive modificazioni (Accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano) è la norma che istituisce la formazione del Nuovo Catasto Edilizio Urbano. Detto Decreto suddivide le UIU in due classificazioni:
1. Unità immobiliari ordinarie
2. Unità immobiliari speciali o particolari.
UNITÀ IMMOBILIARI A DESTINAZIONE ORDINARIA (CATEG GRUPPI A, B, C)
Per quanto riguarda le UIU ordinarie, l’art. 8 del R.D.L. 652/39 ne definisce la suddivisione in categorie e classi: - Per la determinazione della rendita, le unità immobiliari di gruppi di comuni, comune o porzione di comune, sono distinte, a seconda delle loro condizioni intrinseche ed estrinseche, in categorie e ciascuna categoria in classi. - Per ciascuna categoria e classe è determinata la relativa tariffa, la quale esprime in moneta legale la rendita catastale con riferimento agli elementi di valutazione che saranno definiti dal regolamento.
Le tariffe attualmente vigenti sono riferite al 1° gennaio 1989.
Gli immobili a destinazione ordinaria sono suddivisi in tre categorie:
gruppo A: Unità immobiliari con destinazione ordinaria ad abitazione (signorili, civili, economiche, popolari, ville e villini, tipiche del luogo, …), castelli, palazzi storici, uffici e/o studi privati. L’unità di misura della consistenza è il vano (artt. 45 e 46 del DPR 1142/1949).
gruppo B: Unità immobiliari con destinazione ordinaria di alloggi collettivi (collegi, ospizi, conventi, caserme, ospedali, prigioni e simili), di uffici pubblici, di scuole, di musei e simili.
L’unità di misura della consistenza è il metro cubo vuoto per pieno dell’unità immobiliare (art. 48 del DPR 1142/1949).
gruppo C: Unità immobiliari con destinazione ordinaria ad uso negozi, botteghe, magazzini e locali di deposito, laboratori per arti e mestieri, stalle, scuderie, attività commerciali e artigianali, rimesse ed autorimesse, tettoie.
L’unità di misura della consistenza è il metro quadrato e la consistenza si computa sommando le superfici libere dei locali facenti parte dell’unità immobiliare (art. 49 del DPR 1142/1949).
Il classamento di un’unità immobiliare consiste nell’individuazione della sua destinazione ordinaria e della sua redditività.
La classe sarà definita dal grado di merito o di apprezzamento estimale in funzione delle condizioni intrinseche ed estrinseche e per comparazione con unità similari nella window territoriale