STATUTO SOCIALE A.G.I.T.
(Statuto Agit in formato pdf)
Con il patrocinio del Consiglio Nazionale Geometri
TITOLO I - Costituzione Sede Durata Scopi
Art. 1 - Costituzione e Sede
L'A.G.I.T. (Associazione Geometri Italiani Topografi), costituita, con il patrocinio del Consiglio Nazionale dei Geometri, tra professionisti geometri italiani, ha sede presso il Consiglio Nazionale Geometri, Via Barberini, 68 - 00187 Roma, è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.
Art.2 - Carattere dell'Associazione
L'Associazione ha carattere culturale e senza fini di lucro ed ha come scopo fondamentale lo sviluppo della cultura topografica in Italia e la valorizzazione della professione del Topografo.
L'Associazione potrà partecipare, quale Socio, ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi, nonché partecipare ad Enti con scopi culturali e sociali, sia in Italia, sia all'estero.
Art 3 - Durata
La durata è a tempo illimitato, salvo scioglimento per provvedimento amministrativo o per delibera dell'assemblea con il modo indicato dagli articoli 13 e 31.
Art. 4 - Scopi
L'A.G.I.T si prefigge i seguenti scopi:
Migliorare il livello culturale e professionale degli associati, tramite corsi d'istruzione e formazione, di ricerche od altro e promuovere scambi culturali, iniziative editoriali;
Valorizzare la professione del Topografo attraverso opportune iniziative da intraprendere presso Enti pubblici e privati;
Formare un elenco dei propri iscritti da diffondere, nelle forme appropriate, presso tutti i soggetti che possono avere interesse a conoscere la realtà del mondo topografico;
Promuovere l'Associazione stessa mediante proposte di collaborazione con Ministeri, Enti locali ed altri;
Elevare la figura del Topografo italiano sul modello degli altri paesi Europei favorendo l'integrazione nel contesto internazionale;
Redigere e pubblicare annualmente i costi medi dei lavori geotopocartografici e catastali.
L'Associazione, nell'ambito delle sue finalità, può stipulare accordi di carattere organizzativo e scientifico con Enti, Società, Organizzazioni e Associazioni Culturali affini, operanti in Italia e all'estero.
Ad A.G.I.T. è data, inoltre, la possibilità di confederarsi con altre Associazioni, operanti, sia a livello nazionale, sia a livello internazionale, che perseguano scopi similari.
Le principali attività che l'Associazione intende svolgere sono le seguenti:
Attività culturali: convegni, conferenze, congressi, dibattiti, mostre scientifiche e tecniche, inchieste, seminari, istituzione di biblioteche.
Attività di formazione: corsi di preparazione e corsi di perfezionamento, costituzione di comitati di studio e ricerca.
Attività editoriale: pubblicazione di una rivista-bollettino, pubblicazione degli atti di convegni, di seminari, degli studi e delle ricerche.
Art. 5 - Statuto e Regolamento
L'A.G.I.T. è regolata dal presente Statuto Sociale e da un Regolamento Integrativo.
Detto Regolamento Integrativo è redatto dal Consiglio Direttivo e sottoposto all'Assemblea dei Soci.
TITOLO II - I SOCI
Art. 6 - Requisiti dei Soci
L'A.G.I.T è costituita dalla totalità dei Soci, senza limitazione di numero, che si riuniscono periodicamente in Assemblea.
I Soci possono essere: onorari, di diritto e ordinari
I Soci onorari sono nominati per delibera dell'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, tra persone distintesi per i loro meriti scientifici o culturali o per l'apporto all'Associazione.
I Soci di diritto sono: Il Presidente (o suo delegato scelto nellambito del Consiglio Nazionale Geometri) ed un consigliere del C.N.G. in carica senza diritto di voto.
I Soci ordinari sono:
individuali (persone fisiche): iscritti all'Albo dei Geometri e pensionati geometri;
collettivi (persone giuridiche):
Associazioni di topografi aventi carattere locale e scopi sociali similari a quelli dell'A.G.I.T. purchè composti da soli geometri;
Amministrazioni ed Enti pubblici, Università, Istituti e Licei Tecnici e Fondazioni.
I Soci collettivi sono rappresentati da una persona fisica designata dall'Associazione o Ente.
Art. 7 - Ammissione dei Soci
Possono entrare a far parte dell'associazione, in qualità di Socio, le persone fisiche geometri iscritti all'albo e pensionati geometri o giuridiche che operano nel settore della topografia sia come produttori sia in campo formativo e culturale.
Le domande d'ammissione devono essere indirizzate al Presidente che le sottopone al Consiglio Direttivo per l'accettazione.
Per i Soci individuali la domanda d'iscrizione deve essere corredata da un curriculum comprendente i titoli posseduti e l'attività professionale svolta.
Le iscrizioni decorrono dal 1 gennaio dell'anno in cui la domanda è accolta.
L'appartenenza del Socio al Sodalizio è comprovata dalla sua iscrizione sul Libro dei Soci tenuto dal Segretario.
Art. 8 - Doveri dei Soci
L'ammissione a Socio comporta l'accettazione dei seguenti obblighi sociali:
-osservanza delle Regole statutarie e del Regolamento Integrativo;
-rispetto delle Deliberazioni degli Organi Direttivi;
-impegno al versamento delle quote associative.
Le quote associative sono costituite da:
-quota d'iscrizione
-quota associativa annuale
L'importo delle quote, per ciascuna Categoria di Soci e per ogni anno, è proposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea ordinaria dell'anno precedente.
I Soci onorari e di diritto sono esenti dal pagamento della quota associativa.
L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.
Art. 9 - Diritti dei Soci
I Soci onorari ed i Soci ordinari in regola con i versamenti, hanno i seguenti diritti:
Diritto al voto;
Partecipare, a condizioni agevolate, alle varie attività organizzate dall'Associazione;
Ricevere le pubblicazioni curate dall'Associazione;
Ricoprire cariche sociali;
Usufruire dei servizi messi a disposizione dell'Associazione.
Tutti i soci, di qualunque Categoria, hanno diritto ad un solo voto.
Art. 10 - Perdita della qualità di socio
La qualità di Socio può venire meno per i seguenti motivi:
Per dimissioni da comunicarsi per iscritto che diventano operanti amministrativamente dal 1 gennaio dell'anno successivo;
Per decadenza e, in altre parole, per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
Per morte;
Per delibera di esclusione decretata dal Consiglio Direttivo, sentito il parere del Collegio dei Probiviri, per condotta riprovevole, intendendo come tale quella condannata dal Codice Civile, o gravemente contraria agli interessi stabiliti dalle finalità statutarie.
Per ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno.
TITOLO III - Organi direttivi
Art. 11 - Organi dell'Associazione
Gli organi direttivi dell'A.G.I.T. ai quali sono affidati il governo dell'Associazione sono costituiti da:
L'Assemblea dei Soci;
Il Consiglio Direttivo;
La Giunta Esecutiva;
Il Presidente e Vicepresidente;
Il Collegio dei Sindaci Revisori;
Il Collegio dei Probiviri.
ASSEMBLEA
Art. 12 - Partecipazione all'Assemblea
Hanno diritto di partecipare all'Assemblea, sia Ordinaria, sia Straordinaria, i Soci iscritti nel libro dei Soci in regola con le quote sociali.
L'Assemblea viene convocata in via Ordinaria una volta l'anno, entro il 30 giugno per l'approvazione del bilancio dell'anno precedente, per l'eventuale rinnovo delle cariche e per presentare il bilancio preventivo dell'anno in corso.
L'Assemblea può essere inoltre convocata, sia in sede Ordinaria, sia in sede Straordinaria, per decisione del Consiglio Direttivo o per richiesta, indirizzata al Presidente, da almeno 80 Soci.
Art. 13 - Compiti dell'Assemblea
Ad essa competono le seguenti prerogative:
In sede Ordinaria:
Eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
Eleggere il Collegio dei Sindaci Revisori;
Eleggere il Collegio dei Probiviri;
Nominare i Soci onorari;
Discutere e deliberare sui bilanci annuali consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
Approvare il programma d'attività dell'Associazione proposto dal Presidente di concerto con il Consiglio Direttivo;
Fissare, per proposta del Consiglio Direttivo, l'importo delle quote d'ammissione e i contributi associativi nonché la penale per i ritardati pagamenti;
Deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione del Consiglio Direttivo;
In sede Straordinaria:
Deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
Deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
Deliberare sul trasferimento della sede legale;
Deliberare su ogni argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo o da almeno 80 soci.
Art. 14 - Convocazione
Le Assemblee Ordinarie e Straordinarie sono convocate, con preavviso di almeno 30 giorni di calendario, mediante invito indirizzato ai Soci, nelle forme decise dal Consiglio Direttivo, a cura del Presidente. Nei casi d'urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a sette giorni di calendario.
In seconda convocazione l'Assemblea può essere costituita dopo un'ora dalla prima.
Art. 15 - Deliberazioni dell'Assemblea
L'Assemblea in sede Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto.
L'Assemblea in sede Straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i due terzi dei Soci.
L'Assemblea in sede Ordinaria e Straordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti.
Ciascun Socio può essere rappresentato in Assemblea da un altro Socio per delega.
Ciascun Socio non può rappresentare più di tre Soci, oltre se stesso.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza dal Vicepresidente.
In assenza anche di questi da persona designata dall'Assemblea.
I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal Segretario in carica o, in sua assenza e per quella sola Assemblea, da persona scelta dal Presidente fra i presenti.
Il Presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un Notaio per redigere il verbale dell'Assemblea fungendo questi da Segretario, sia per l'Assemblea in sede ordinaria che straordinaria.
L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria delibera, sia in prima sia in seconda convocazione con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.
Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i Soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 16 - Composizione del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo dell'Associazione esso è composto da sette membri nominati dall'Assemblea.
Ogni Socio è libero di candidarsi ed ha diritto al voto solo se in regola con i versamenti delle quote sociali o i pagamenti in genere.
Sono considerati eletti i Soci candidati che ottengono il maggior numero di voti e a parità di voti i più anziani di età.
Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni e solo per l'ordinaria amministrazione, fino all'Assemblea Ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.
Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati.
Negli intervalli tra le assemblee sociali ed in caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il Consiglio Direttivo ha la facoltà di procedere - per cooptazione tra i più votati - all'integrazione del consiglio stesso.
Non possono far parte del Consiglio Direttivo coloro che fanno parte del Consiglio Nazionale Geometri e del Consiglio di Amministrazione della Cassa Italiana Assistenza e Previdenza Geometri Liberi Professionisti.
Art. 17 - Compiti del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
Deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea, prende direttamente, salvo convalida ove prevista, tutte le iniziative atte al conseguimento degli scopi sociali, al potenziamento e al miglioramento dell'Associazione e all'attuazione dei programmi d'attività.
Amministrare i fondi dell'Associazione, delibera su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione.
Delibera sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad Enti ed istituzioni pubbliche e private nazionali e internazionali che interessano l'attività dell'Associazione stessa disegnandone i rappresentanti da scegliere fra i Soci.
Procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei Soci per accertare la permanenza dei requisiti d'appartenenza di ciascun Socio, prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario.
Deliberare l'espulsione di un Socio sentito il parere dei Probiviri.
Predisporre i bilanci consuntivi e preventivi da sottoporre all'Assemblea
Dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente.
Deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi Soci.
Il Consiglio Direttivo è regolarmente insediato quando sono presenti almeno la metà dei Consiglieri eletti, uno dei quali deve essere il Presidente o il Vicepresidente in sua assenza. Esso delibera a maggioranza semplice dei Consiglieri presenti; in caso di parità prevale la mozione per cui ha votato il Presidente o in sua assenza il Vicepresidente.
Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio, nominate dal consiglio stesso, composte di Soci e non Soci, assegnare incarichi specifici a singoli consiglieri, Soci e non Soci.
Art. 18 - Nomina del Presidente e Vicepresidente
Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno, entro un mese dal proprio insediamento, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere che restano in carica quanto il Consiglio stesso.
Art. 19 - Riunioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o di almeno quattro membri del Consiglio stesso tramite richiesta al Presidente, ogni volta che se ne dimostri la necessità, ma non meno di una volta ogni sei mesi, per l'esame dell'andamento della gestione sociale.
L'avviso di convocazione deve essere inviato dal Segretario con lettera raccomandata con 15 giorni d'anticipo. In caso di particolare urgenza può essere convocato con telegramma inviato almeno 2 giorni prima.
Possono partecipare alle adunanze del Consiglio Direttivo, su invito del Presidente, i Sindaci Revisori, i Probiviri ed esperti, interni od esterni all'Associazione; il diritto di voto rimane in ogni modo limitato ai membri del Consiglio.
Le sedute e deliberazioni del Consiglio sono verbalizzate dal Segretario, ed il verbale sottoscritto dal Presidente.
PRESIDENTE
Art. 20- Compiti del Presidente
Il Presidente:
Rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di fronte terzi ed in giudizio;
Ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali;
Firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei Soci sia dei terzi;
Sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
Può delegare, ad uno o più Consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente;
Ha l'obbligo di convocare entro 60 giorni l'Assemblea generale dei Soci quando è richiesta da almeno 80 dei Soci come indicato all'articolo 12.
GIUNTA ESECUTIVA
Art. 21 - Compiti della Giunta esecutiva
La Giunta esecutiva:
E' composta dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario e dal Tesoriere;
Coadiuva il Presidente per l'attuazione del suo mandato, le sue decisioni devono ottenere l'approvazione del Consiglio Direttivo;
Si riunisce su convocazione del Presidente.
SEGRETARIO
Art. 22 - Compiti del Segretario
Conserva i registri e verbalizza le riunioni e le Deliberazioni della Giunta, del Consiglio e dell'Assemblea:
Prepara e firma la corrispondenza ordinaria, mantiene i contatti della Presidenza con i membri del Consiglio, informa il Consiglio Direttivo e, quando si ravvisi lopportunità, gli uffici e Sedi Secondarie, degli atti dell'Associazione;
Organizza, dirige e sorveglia le votazioni direttive o per referendum;
Garantisce risposta alla posta;
In caso d'assenza o d'impedimento è sostituito da altro Consigliere designato dal Presidente.
TESORIERE
Art. 23 - Compiti del Tesoriere
Il Tesoriere:
Attua riscossioni e pagamenti di carattere ordinario rilasciando o pretendendo ricevute pienamente liberatorie.
Promuove ed attua le iniziative del Consiglio Direttivo necessarie alla vita economica dell'Associazione, redige e pubblica preventivi e consuntivi di gestione economica amministrativa, effettua prelevamenti e versamenti da e su conti correnti bancari o postali, conserva i registri contabili.
In caso d'assenze od impedimento è sostituito dal Segretario o da persona nominata dal Presidente.
SINDACI REVISORI
Art. 24 - Compiti dei Sindaci Revisori
Il Collegio dei Sindaci Revisori è l'organo di controllo dell'Associazione.
Esso è costituito da due membri effettivi più un supplente, eletti nella prima Assemblea ordinaria successiva al rinnovo del Consiglio Direttivo e non facenti parte di questo.
Spetta al Consiglio dei Sindaci Revisori vigilare sull'impiego e sulla conservazione del patrimonio sociale e sulla correttezza dell'amministrazione dei fondi.
In occasione della presentazione del bilancio consuntivo all'Assemblea, il Collegio dei Sindaci Revisori presenterà una propria relazione sull'esercizio finanziario.
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Art. 25 - Compiti del Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre Soci di cui due eletti nella prima Assemblea ordinaria, successiva al rinnovo del Consiglio Direttivo e non facenti parte di questo, ed uno nominato dal C.N.G. Spetta al Collegio dei Probiviri arbitrare le controversie sorte in seno all'Associazione anche in merito all'interpretazione dello Statuto e del Regolamento Integrativo, e rimettere le questioni al Consiglio Direttivo con un proprio parere.
Spetta altresì al Collegio dei Probiviri esaminare le proposte d'espulsione di un Socio, intraprendendo le azioni utili al chiarimento e rimettendo la decisione al Consiglio Direttivo con un proprio parere.
TITOLO IV - Finanza e patrimonio
Art. 26 - Entrate dell'Associazione
Le entrate dell'Associazione sono costituite:
Dalla quota d'iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'Associazione nella misura fissata dall'Assemblea Ordinaria;
Dai contributi annui ordinari, da stabilirsi annualmente dall'Assemblea ordinaria per proposta del Consiglio Direttivo;
Da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'Assemblea in relazione particolari iniziative che richiedono disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
Da versamenti volontari degli associati;
Da contributi di pubbliche amministrazioni, Enti locali, istituti di credito ed Enti in genere;
Da sovvenzioni, donazioni o lasciti d'associati o di terzi.
I contributi ordinari devono essere pagati in unica soluzione entro il 30 aprile d'ogni anno.
Art. 27 - Durata del periodo di contribuzione
I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno solare in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi Soci. Il Socio dimissionario, che in ogni caso cessa di far parte dell'Associazione, è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno solare in corso.
Art. 28 - Diritti dei Soci al patrimonio sociale
Il Socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale.
NORME FINALI E GENERALI
Art. 29 - Esercizi sociali
L'esercizio inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre d'ogni anno.
L'amministrazione e la tenuta della contabilità dell'Associazione sono affidate al Tesoriere secondo le direttive del Presidente.
Art. 30 - Utili o avanzi di gestione
Durante la vita dell'Associazione non è consentito distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi di riserva o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 31 - Scioglimento e liquidazione
In caso di scioglimento l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri
Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto secondo le indicazioni dell'Assemblea ad altre Associazioni aventi scopi Sociali simili ad A.G.I.T. , il tutto sentito preventivamente l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 Legge 662/96, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 32 - Regolamento interno
Particolari norme di funzionamento e d'esecuzione del presente Statuto sono disposte con Regolamento Interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.
Art. 33 - Rinvio
Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si rinvia alle norme di Legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.