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Autore Tardività e categoria particolare in successione

FRASAN
Francesco

Iscritto il:
10 Novembre 2020 alle ore 00:28

Messaggi:
24

Località

 0 -  0 - Inviato: 11 Marzo 2021 alle ore 18:21

Salve a tutti,

dovrò presentare una successione per legge, scaduta ad agosto 2020 ed avrei un paio di dubbi riguardo:

1. Le sanzioni/interessi da calcolare sulle imposte e la tassa ipotecaria.

Ho calcolato come previsto, la tardività (dal 91 gg ed entro l'anno dalla scadenza) le sanzioni con il 3,75% su ogni totale delle relative imposte e sulla tassa ipotecaria (al rigo EF20-21-22-23), a questo poi ho aggiunto gli interessi legali calcolati sullo 0,05%.

Oppure dovrò calcolarle diversamente, considerando 1/8 della sanzione minima e quindi 1/8 di 250€?

2. Il valore da attribuire ad un immobile di categoria particolare E/9, nel caso specifico, di "proprietà per superficie" di una SOCIETA' e "proprietà per l'area" del de cuius, con una sua considerevole rendita.

Dovrò prendere in considerazione nella determinazione del valore, la rendita dell'E/9 e moltiplicarlo per il coefficiente oppure calcolarlo diversamente?

Spero di essere stato abbastanza chiaro, ho ancora molte perplessità essendo ancora alle prime armi con le successioni.

Ringrazio in anticipo chiunque sia generoso nel rispondere

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Autore Risposta

EFFEGI
f.g.

Iscritto il:
16 Dicembre 2008

Messaggi:
2059

Località
Irpinia

 0 -  0 - Inviato: 12 Marzo 2021 alle ore 12:22

"FRASAN" ha scritto:
1. Le sanzioni/interessi da calcolare sulle imposte e la tassa ipotecaria.

Ho calcolato come previsto, la tardività (dal 91 gg ed entro l'anno dalla scadenza) le sanzioni con il 3,75% su ogni totale delle relative imposte e sulla tassa ipotecaria (al rigo EF20-21-22-23), a questo poi ho aggiunto gli interessi legali calcolati sullo 0,05%.

Oppure dovrò calcolarle diversamente, considerando 1/8 della sanzione minima e quindi 1/8 di 250€?



Ciao FRASAN

Il calcolo del ravvedimento da te effettuato è corretto in merito all'applicazione della sanzione del 3.75%.

Oltre a questa sanzione del 3.75% devi applicare anche la sanzione per "Sanzione Minima" ridotta nel tuo caso ad 1/8 del minimo di €. 250.00 da liquidarsi con il codice A150.

Purtroppo con l'attuale mod. F24 il codice A150 non è autoliquidabile per cui detta sanzione "dovrebbe" essere liquidata dall'ufficio con avviso recapitato direttamente al contribuente.

Su quest'ultima sanzione c'è da dire però che ci sono pareri non conformi tra i vari uffici. Ci sono ufficio che la fanno autoliquidare "aggiungendola" al codice tributo 1535 (rigo EF20) o 1536 (rigo EF21) in modo da poterla autoliquidare direttamente con il mod. F24 (sia cartaceo che telematico).

Io ho sempre utilizzato sempre questo ultimo procedimeto, in particolare la sommo al codice tributo 1535 (rigo EF20).


"FRASAN" ha scritto:
2. Il valore da attribuire ad un immobile di categoria particolare E/9, nel caso specifico, di "proprietà per superficie" di una SOCIETA' e "proprietà per l'area" del de cuius, con una sua considerevole rendita.

Dovrò prendere in considerazione nella determinazione del valore, la rendita dell'E/9 e moltiplicarlo per il coefficiente oppure calcolarlo diversamente?



Ai fini della valutazione del valore relativo alla "proprietà dell'area" devi fare una apposita stima di tale valore, tenendo conto del tipo di diritto di superficie ossia se tale diritto è a tempo determinato oppure a tempo indeterminato nonchè tener conto se la costruzione sarà esigibile dal proprietario o dal superficiario.

saluti

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FRASAN
Francesco

Iscritto il:
10 Novembre 2020 alle ore 00:28

Messaggi:
24

Località

 0 -  0 - Inviato: 12 Marzo 2021 alle ore 16:15

"EFFEGI" ha scritto:
Ciao FRASAN

Il calcolo del ravvedimento da te effettuato è corretto in merito all'applicazione della sanzione del 3.75%.

Oltre a questa sanzione del 3.75% devi applicare anche la sanzione per "Sanzione Minima" ridotta nel tuo caso ad 1/8 del minimo di €. 250.00 da liquidarsi con il codice A150.

Purtroppo con l'attuale mod. F24 il codice A150 non è autoliquidabile per cui detta sanzione "dovrebbe" essere liquidata dall'ufficio con avviso recapitato direttamente al contribuente.

Su quest'ultima sanzione c'è da dire però che ci sono pareri non conformi tra i vari uffici. Ci sono ufficio che la fanno autoliquidare "aggiungendola" al codice tributo 1535 (rigo EF20) o 1536 (rigo EF21) in modo da poterla autoliquidare direttamente con il mod. F24 (sia cartaceo che telematico).

Io ho sempre utilizzato sempre questo ultimo procedimeto, in particolare la sommo al codice tributo 1535 (rigo EF20).




Ciao, credo proprio che opterò per sommare la sanzione minima al rigo EF20 sperando che vada bene così.


"EFFEGI" ha scritto:

Ai fini della valutazione del valore relativo alla "proprietà dell'area" devi fare una apposita stima di tale valore, tenendo conto del tipo di diritto di superficie ossia se tale diritto è a tempo determinato oppure a tempo indeterminato nonchè tener conto se la costruzione sarà esigibile dal proprietario o dal superficiario.

saluti



Quello che realmente possedeva la de cuius era il solo terreno agricolo, su cui ai suoi tempi vi è stata costruita una cabina per il gas ed è stato stipulato anche un atto di costituzione di servitù, quindi direi che bisognerebbe fare come hai suggerito tu, di attribuire un valore venale, ma solo al terreno agricolo.

Eventualmente non so, opterei anche per allegare nel quadro EG8 una semplice annotazione dove spiegare il diritto reale della de cuius.

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