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Argomento: SUCCESSIONE TESTAMENTARIA USUFRUTTO CON DIRITTO ENFITEUTA

Autore Risposta

EFFEGI
f.g.

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 0 -  0 - Inviato: 23 Ottobre 2025 alle ore 15:58

La visura catastale non è probante, ma rappresenta la partenza per indagare se l'intestazione è corretta o meno.

Per coloro che hanno in precedenza risposto dico: il quesito è molto chiaro ed è relativo alla possibilità di presentare una successione testamentaria con "usufrutto su enfiteusi", e a questa domanda DOBBIAMO RISPONDERE e non andare a fare le pulci ogni volta dando i più disparati consigli anche se fossero giusti noi dobbiamo attenerci al quesito e non oltrepassarlo.

Tornando al quesito:

La costituzione di un diritto a carico di un bene già gravato da altro diritto determina un atto di disposizione, che, peraltro, non può aggirare od oltrepassare i limiti imposti imperativamente dal codice civile in materia (art. 957, comma 2, c.c.). (fonte geonetwork)

Detto questo, secondo me la successione telematica non è presentabile dato che il sistema non lo permette, per cui è da valutare se possa essere presentata in deroga in modalità cartacea. Naturalmente il tutto va concordato con l'ufficio di competenza.

Un escamotage che va sempre concordato con l'ufficio potrebbe essere quello di considerare il De cuius come proprietario e spuntare la casella "passaggi intermedi non esistenti" e dichiararlo come proprietario, ed ALLEGANDO alla successione una piccola relazioncina nella quale viene specificato che tale sotterfugio è stato utilizzato al solo fine di poter presentare la successione telematica e che tale annotazione dovrà comparire anche nella nota di trascrizione (anche se questo credo non sarà possibile in quanto l'ufficio non interviene in alcun modo sul sistema di trascrizione, ma provvede solo all'inoltro in Conservatoria).

Successivamente va presentata una voltura cartacea per allineare la ditta, dato che a livello catastale ADESSO comunque compare la descrizionue del diritto "usufrutto su enfiteusi", mentre qualche anno fa questa descrizione non compariva, tant'è che capitò anche a me dover ricorrere ad una istanza di preallineamento per una successionue cartacea.

Ripeto, quanto sopra, va concordato con l'ufficio in quanto non è la prassi ordinaria...

Saluti

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Topgun

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 0 -  0 - Inviato: 23 Ottobre 2025 alle ore 16:20

Il diritto di enfiteusi non si può estinguere con gli escamotage. E' un diritto reale.

La successione non è trascrivibile per mancata continuità e la voltura, anche se cartacea e concordata con l'ufficio non può passare perchè non c'è il titolo di affrancazione. Il decesso dell'enfiteuta non può bastare.

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EFFEGI
f.g.

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Topgun

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CESKO

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Topgun

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CESKO

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 0 -  0 - Inviato: 24 Ottobre 2025 alle ore 12:00

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Topgun

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jarod
Antonino S. Cutri'
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Gioia Tauro

 0 -  0 - Inviato: 24 Ottobre 2025 alle ore 12:35

Per chiarezza nei confronti di tutti, qualora si intenda mettere in discussione un’affermazione tecnica, mi aspetto che ciò avvenga in modo rispettoso e supportando la propria tesi con eventuali riferimenti agli articoli della normativa tecnica pertinente.



Grazie.

P.S.
Non fatemelo ripetere una seconda volta.

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filigrifo

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 0 -  0 - Inviato: 24 Ottobre 2025 alle ore 15:46

secondo me è questa l'interpretazione giusta. E trattare il bene in questione con le quote di legittima.

Il titolo originario parla di livello e non è stato mai affrancato

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filigrifo

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21 Ottobre 2025 alle ore 23:17

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 0 -  0 - Inviato: 24 Ottobre 2025 alle ore 17:12

[...Un escamotage che va sempre concordato con l'ufficio potrebbe essere quello di considerare il De cuius come proprietario e spuntare la casella "passaggi intermedi non esistenti" e dichiararlo come proprietario, ed ALLEGANDO alla successione una piccola relazioncina nella quale viene specificato che tale sotterfugio è stato utilizzato al solo fine di poter presentare la successione telematica...]

da concordare con l'Agenzia del Territorio (per la questione volture) o con l'Agenzia delle Entrate (per la successione in sè)?

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rubino
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 1 -  0 - Inviato: 25 Ottobre 2025 alle ore 13:08

Buongiorno. Il diritto di livello e l' enfiteusi posso sembrare la stessa cosa ma non è così. Essi possono essere trasferiti, vanno in successione ma non sono mai la piena proprietà. Più che il titolo del "concessionario" va vista la natura del concedente: se si tratta del Comune o del Demanio dello Stato è probabile che il fondo concesso sia gravato da diritti civici e/o pubblici, i primi possono essere diritti dei cittadini del Comune X amministrati dal loro municipio ma non di sua proprietà, oppure sono beni dello Stato, di cui non si può disporre. Gli usi civici sono per la loro peculiare natura giuridica, inusucapibili, inalienabili, imprescrittibilit e immutabili nella destinazione, anche se si riuscisse a far sparire la loro visibilità dall' intestazione catastale essi non cessano e non vengono meno se non sono state eseguite le procedure di affrancazione - quando il bene è allodiale - o di legittimazione nel caso, ad esempio, di arbitraria occupazione. I notai, i Caf, i professionisti ecc. dovrebbero averlo capito da tempo che devono andarci piano quando vedono certe intestazioni e lo stesso fa oggi, finalmente, l'ex Conservatoria. Dalle visure storiche e dalla consultazioni dei vecchi registri viene fuori quasi tutto meno l' informazione se il bene è allodiale o arbitrariamente occupato ed altre anomalie dello stato di fatto che non vi sto a scrivere. Vi consiglio di approfondire bene alla Regione, che è subentrata ai commissariati per la liquidazione degli usi civici.

Aggiungo: in altro termini, il livellario o l' enfiteuta non possono disporre nulla, soprattutto quando il Concedente è un ente pubblico.

Aggiungo 2: il diritto di livello o l' enfiteusi non sono gratis, essi soptattutto se concessi da un soggetto pubblico, non possono prescindere dal pagamento del canone, anche se si sono dimenticati di chiederlo.

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EFFEGI
f.g.

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 0 -  0 - Inviato: 27 Ottobre 2025 alle ore 07:49

Buongiorno Rubino

il quesito non verte nulla cancellazione del diritto del Concedente, ma sulla procedura da seguire per presentare una successione telematica TESTAMENTARIA nella quale il testatore ha legato "l'usufrutto sul diritto di enfiteusi".

L'autore del post non chiede se è possibile o come si deve fare, per cancellare il diritto del Concedente, ma chiede come presentare la successione (che è un obbligo di legge) salvaguardando quanto disposto con il testamento.

Io ho espresso una mia opinione in merito e ho chiaramente scritto che deve essere avallato dalla competente agenzia delle entrate, qualcun altro ha scritto che l'autore del post deve fare la successione non inserendo l'immobile gravato da enfiteusi.

Questo è il quesito.

Cordiali saluti

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rubino
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(GURU)

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 0 -  0 - Inviato: 27 Ottobre 2025 alle ore 17:16

E' vero, la mia risposta è OT. L'ho scritta perchè m'era sembrato di leggere che si voleva togliere il livello con la successione, cancellandolo dall'intestazione, e chi s'è visto s'è visto.

Se non è così puoi procedere alla cancellazione e grazie per avermelo scritto tuttavia vedo che un forumista gli ha dato il pollice su e lo ringrazio, si vede che gli serviva, dato che non è dannosa ed è corretta nel suo tema, potrebbe tornare utile ad altri, vedi tu. Saluti.

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EFFEGI
f.g.

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Irpinia

 0 -  0 - Inviato: 27 Ottobre 2025 alle ore 18:28

Ciao Rocco

sicuramente la tua risposta sarà utile a qualche altro perchè è precisa e concisa ed è giusto precisare che con la mera successione non si possa cancellare un diritto del Concedente.



P.S. hai sentito il terremoto ieri sera? (anche io vado OT

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