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Autore successione immobile censito su due comuni e agevolazione prima casa

Giuseppe329

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15 Settembre 2017 alle ore 13:56

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 0 -  0 - Inviato: 30 Dicembre 2021 alle ore 11:46

Ciao, ho provato ad effettuare una ricerca sull'argomentio, ma ho trovato solo casi riferiti a porzioni di uiu, il mio caso riguarda un immobile tagliato in due dal confine comunale, ogni porzione risulta giustamente accatastata, come prevede la normativa, sul comune dove effettivamente ricade, con propri identificativi catastali.

Nelle annotazioni presenti in visura il catasto ha specificato che le porzioni sono unite di fatto ai fini fiscali rispettivamente con quella identificata al foglio x particella y sub z. Chiaramente essendo di fatto un'unica abitazione anche se ha due sub, credo che non ci siano dubbi che possano beneficiare entrambe le porzioni dell'agevolazione prima casa, ma mi chiedevo se conviene chiarirlo magari allegando una dichiarazione

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Autore Risposta

CESKO

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 0 -  0 - Inviato: 30 Dicembre 2021 alle ore 19:54

"Giuseppe329" ha scritto:
Ciao, ho provato ad effettuare una ricerca sull'argomentio, ma ho trovato solo casi riferiti a porzioni di uiu, il mio caso riguarda un immobile tagliato in due dal confine comunale, ogni porzione risulta giustamente accatastata, come prevede la normativa, sul comune dove effettivamente ricade, con propri identificativi catastali.

Nelle annotazioni presenti in visura il catasto ha specificato che le porzioni sono unite di fatto ai fini fiscali rispettivamente con quella identificata al foglio x particella y sub z. Chiaramente essendo di fatto un'unica abitazione anche se ha due sub, credo che non ci siano dubbi che possano beneficiare entrambe le porzioni dell'agevolazione prima casa, ma mi chiedevo se conviene chiarirlo magari allegando una dichiarazione



devi specificare il tutto nell'atto notorio reso da chi richiede le agevolazioni come prima casa.

saluti

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pan

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 0 -  0 - Inviato: 05 Gennaio 2022 alle ore 13:11

Sono comunque due unità immobiliri con rendita separata. Per usufruire dell'agevolazione una delle due deve essere immobile contiguo (Z)
Ci sarebbe l'impegno a fonderle in un'unica unità entro 36 mesi. E' questo che dovrestii chiarire nel tuo caso

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CESKO

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Agro Nocerino Sarnese

 0 -  0 - Inviato: 05 Gennaio 2022 alle ore 13:45

"pan" ha scritto:
Sono comunque due unità immobiliri con rendita separata. Per usufruire dell'agevolazione una delle due deve essere immobile contiguo (Z)
Ci sarebbe l'impegno a fonderle in un'unica unità entro 36 mesi. E' questo che dovrestii chiarire nel tuo caso



parli di fusione.... e come si fà? visto che i comuni sono diversi?

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Giuseppe329

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15 Settembre 2017 alle ore 13:56

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 0 -  0 - Inviato: 05 Gennaio 2022 alle ore 13:47

"pan" ha scritto:
Sono comunque due unità immobiliri con rendita separata. Per usufruire dell'agevolazione una delle due deve essere immobile contiguo (Z)

Ci sarebbe l'impegno a fonderle in un'unica unità entro 36 mesi. E' questo che dovrestii chiarire nel tuo caso





non si possono fondere se sono su due comuni diversi, l'appartamento di fatto è uno, con un solo accesso. Mi spiego meglio l'appartamento ha accesso solo dal comune x, la parte che ricade sul comune y non ha accesso ed è solo di 23 mq e non ha autonomia funzionale

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Giuseppe329

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15 Settembre 2017 alle ore 13:56

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 0 -  0 - Inviato: 05 Gennaio 2022 alle ore 13:51

Comunque ho trovato supporto dalle istruzioni della dichiarazione imu che al punto 1.6 recita:


"La dichiarazione IMU deve essere presentata, con le modalità che saranno specificate al paragrafo 2, al comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili.
Se gli immobili sono ubicati in più comuni devono essere compilate tante dichiarazioni per quanti sono i comuni (in ciascuna di esse, naturalmente, verranno indicati i soli immobili situati nel territorio del comune al quale la dichiarazione viene inviata).
Se l’immobile insiste su territori di comuni diversi, non essendovi più la norma che, ai fini ICI, prevedeva che l’imposta era dovuta al comune per l’immobile la cui superficie insisteva interamente o prevalentemen- te, sul territorio del comune stesso, si deve concludere che la dichiarazione IMU deve essere presentata ai comuni sui cui territori insiste l’immobile.

Un’ipotesi particolare si verifica nel caso in cui l’immobile in questione è adibito ad abitazione principale dal soggetto passivo. Si ritiene che, se l’immobile rispetta tutte le condizioni previste dalla disciplina IMU stabilita per l’abitazione principale, allora la lettura sistematica delle norme in questione porta a con- cludere che l’imposta deve essere corrisposta ai diversi comuni proporzionalmente alla superficie sul cui territorio insiste l’immobile, tenendo conto delle aliquote e della detrazione deliberate da ciascun comune per tale fattispecie. Al contribuente non può, infatti, essere negato il diritto all’agevolazione per il solo fatto che non può fissare la propria residenza anagrafica contemporaneamente in più comuni. Per quanto riguarda l’obbligo dichiarativo, si deve, quindi, concludere che la dichiarazione deve essere presentata ai soli comuni in cui il soggetto stesso non ha la residenza anagrafica, specificando nella parte dedica- ta alle “Annotazioni” che si tratta di Immobile destinato ad abitazione principale la cui superficie insiste su territori di comuni diversi”




credo che si possa applicare lo stesso concetto, in quanto non si può discriminare uno che ha la sfortuna di avere l'abitazione principale su due comuni

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pan

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 0 -  0 - Inviato: 05 Gennaio 2022 alle ore 14:51

"Giuseppe329" ha scritto:
Comunque ho trovato supporto dalle istruzioni della dichiarazione imu che al punto 1.6 recita:


"La dichiarazione IMU deve essere presentata, con le modalità che saranno specificate al paragrafo 2, al comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili.
Se gli immobili sono ubicati in più comuni devono essere compilate tante dichiarazioni per quanti sono i comuni (in ciascuna di esse, naturalmente, verranno indicati i soli immobili situati nel territorio del comune al quale la dichiarazione viene inviata).
Se l’immobile insiste su territori di comuni diversi, non essendovi più la norma che, ai fini ICI, prevedeva che l’imposta era dovuta al comune per l’immobile la cui superficie insisteva interamente o prevalentemen- te, sul territorio del comune stesso, si deve concludere che la dichiarazione IMU deve essere presentata ai comuni sui cui territori insiste l’immobile.

Un’ipotesi particolare si verifica nel caso in cui l’immobile in questione è adibito ad abitazione principale dal soggetto passivo. Si ritiene che, se l’immobile rispetta tutte le condizioni previste dalla disciplina IMU stabilita per l’abitazione principale, allora la lettura sistematica delle norme in questione porta a con- cludere che l’imposta deve essere corrisposta ai diversi comuni proporzionalmente alla superficie sul cui territorio insiste l’immobile, tenendo conto delle aliquote e della detrazione deliberate da ciascun comune per tale fattispecie. Al contribuente non può, infatti, essere negato il diritto all’agevolazione per il solo fatto che non può fissare la propria residenza anagrafica contemporaneamente in più comuni. Per quanto riguarda l’obbligo dichiarativo, si deve, quindi, concludere che la dichiarazione deve essere presentata ai soli comuni in cui il soggetto stesso non ha la residenza anagrafica, specificando nella parte dedica- ta alle “Annotazioni” che si tratta di Immobile destinato ad abitazione principale la cui superficie insiste su territori di comuni diversi”




credo che si possa applicare lo stesso concetto, in quanto non si può discriminare uno che ha la sfortuna di avere l'abitazione principale su due comuni



Tu hai ragione, mai fini IMU.

Resta il fatto che per poter usufruire dell'agevolazione a tassa fissa per la successione devi indicare che è immobile contiguo.

Se la porzione di soli 23 mq. ha una rendita modesta puoi valutare se, per pochi euro, ti convenga escluderla dall'agevolazione informandone il tuo cliente.

Ben diverso sarebbe il caso in cui le due porzioni fossero tutte e due di rendita considerevole

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Giuseppe329

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 0 -  0 - Inviato: 05 Gennaio 2022 alle ore 15:05

Pan, con tutto il rispetto, ma credo che non sia come dici tu, primo perchè non è contiguo ma unico, secondo perchè non posso fonderli in futuro

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pan

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 0 -  0 - Inviato: 05 Gennaio 2022 alle ore 16:16

"Giuseppe329" ha scritto:
Pan, con tutto il rispetto, ma credo che non sia come dici tu, primo perchè non è contiguo ma unico, secondo perchè non posso fonderli in futuro





Nessuna problema, opinioni diverse, ci confrontiamo.

L'agevolazione si applica sulla uiu. O graffata, e non è il tuo caso, oppure contigua.



L'unità 2 (comue diverso) come la inserisci nella successione?

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Giuseppe329

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 0 -  0 - Inviato: 05 Gennaio 2022 alle ore 16:48

"pan" ha scritto:
"Giuseppe329" ha scritto:
Pan, con tutto il rispetto, ma credo che non sia come dici tu, primo perchè non è contiguo ma unico, secondo perchè non posso fonderli in futuro





Nessuna problema, opinioni diverse, ci confrontiamo.

L'agevolazione si applica sulla uiu. O graffata, e non è il tuo caso, oppure contigua.



L'unità 2 (comue diverso) come la inserisci nella successione?





io pensavo di inserirle entrambe con codice P e poi allego dichiarazione dove spiego il perchè, comunque ho mandato una mail all'agenzia vediamo che rispondono

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pan

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 0 -  0 - Inviato: 05 Gennaio 2022 alle ore 17:00

"Giuseppe329" ha scritto:
"pan" ha scritto:
"Giuseppe329" ha scritto:
Pan, con tutto il rispetto, ma credo che non sia come dici tu, primo perchè non è contiguo ma unico, secondo perchè non posso fonderli in futuro





Nessuna problema, opinioni diverse, ci confrontiamo.

L'agevolazione si applica sulla uiu. O graffata, e non è il tuo caso, oppure contigua.



L'unità 2 (comue diverso) come la inserisci nella successione?





io pensavo di inserirle entrambe con codice P e poi allego dichiarazione dove spiego il perchè, comunque ho mandato una mail all'agenzia vediamo che rispondono



Due P per lo stesso soggetto dà errore. Avevo già provato per sbaglio.
E' un caso particolare non contemplato.
Facci sapere che dice L'Agenzia

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Giuseppe329

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15 Settembre 2017 alle ore 13:56

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 0 -  0 - Inviato: 07 Gennaio 2022 alle ore 14:07

Vi dico cosa mi ha detto l'agenzia

-la soluzione dell'immobile contiguo codice z non può essere applicata, in quanto non potendoli fondere successivamente potrebbe causare un contenzioso tra gli eredi e l'agenzia in merito alla dichiarazione resa;

-la soluzione di considerare entrambi come prima casa allegando una dichiarazione che spiega il tutto, mi è stata sconsigliata, perchè sicuramente l'agenzia calcolerà comunque come prima casa solamente l'immobile dove compare il codice P, con conseguente invio di richiesta agli eredi dei tributi non versati, al quale si potrà ricorrere in autotutela con buone probabilità che venga accolta;

-mi ha comunque detto che avrebbe mandato una segnalazione alla direzione regionale sottoponendo il caso, in modo da trovare una soluzione a livello software, per casi analoghi;

-la soluzione che penso di adottare per ovviare a tutti questi problemi, in attesa che si pronunci la direzione regionale, sarà quella di considerare come abitazione principale solo la parte che ricade nel comune di residenza, mentre l'altra di soli 23 mq con una rendita bassa la considererò seconda casa

comunque mi ha confermato che l'agevolazione prima casa in questo caso spetta ad entrambe le unità, ma purtroppo questa casistica non è stata contemplata nel software, se avrò altri aggiornamenti vi farò sapere

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