Totonno & c.
Anzichè sforzarvi a fare gli spiritosi, potevate fare una semplicissima ricerca, come questa che riporto:
LE DONAZIONI VANNO DICHIARATE IN SUCCESSIONE? La donazione in vita è un contratto attraverso cui una persona (donante) decide di donare i propri beni ad altri (donatari).
Può trattarsi di denaro, beni mobili, immobili… in tutti i casi, per essere considerata una donazione giuridicamente valida, dev’essere fatta per puro spirito di liberalità (si dice animus donandi).
Da questa scelta deve derivare un arricchimento del beneficiario e contemporaneamente un impoverimento del donante.
Le donazioni vanno dichiarate in successione, poiché le liberalità donative, dirette e indirette, sono considerate anche ai fini fiscali come anticipo di eredità.
Dichiararle in successione non significa pagare due volte le imposte, ma solamente verificare la c.d. “erosione della franchigia”.
Le liberalità fatte dal defunto agli eredi devono essere ancora dichiarate in successione per verificare la franchigia?
Questa è l’ostinata posizione dell’Agenzia delle Entrate, che come vedremo più avanti, è contrastata dalla giurisprudenza.
Esempio pratico: Faccio un esempio per comprendere facilmente perché le liberalità devo essere dichiarate in successione.
Erede fratello del de cujus che in vita ha avuto una donazione del valore attuale di euro 90.000,00 ed oggi eredita beni per un valore di 40.000,00.
In quanto fratello è soggetto a franchigia di euro 100.000,00 ed imposte al 6% per la parte eccedente.
Con la donazione non ha pagato imposte perché in franchigia (inferiore a 100.000,00) e anche con l’eredità rientrerebbe in franchigia perché i beni valgono 40.000,00 euro.
In questo modo l’erede che ha ricevuto una donazione non pagherebbe mai le imposte di successione.
Invece il fisco in occasione della successione fa riunire il virtualmente patrimonio (coacervo del donato e rimasto) così da far emergere l’eventuale erosione.
Nell’esempio fatto si è verificata: 90.000,00 donazione + 40.000,00 eredità = 130.000,00, con conseguente applicazione dell’imposta di successione del 6% sull’eccedenza pari ad euro 30.000,00 (130.000,00 valore beni – 100.000,00 franchigia).
Le donazioni non formano base imponibile Poiché lo scopo non è quello di attrarre a tassazione i beni donati in vita dal defunto, i beni donati devono essere comunque esclusi dalla determinazione della base imponibile ai fini dell’applicazione dell’imposta di successione.
In considerazione del motivo sopra indicato, saranno rilevanti solo le donazioni che, per l’esenzione, non abbiano scontato alcuna imposta, mentre saranno irrilevanti quelle che già l’abbiano scontata.
Ma ce ne sono altre altrettanto esaustive
Saluti e cordialità