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Il coacervo successorio è soppresso ma come interpretare allora il comma f dell'art. 29 del TUS? |

aristide
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Buongiorno, ho un sassolino nella scarpa, spero qualcuno possa aiutarmi a toglierlo. E’ noto che con la Circ. AdE n. 29/E del 19 Ottobre 2023 è stato eliminato l’istituto del coacervo successorio (e contestualmente il quadro ES dal modello di Dichiarazione) anche se è solo con la pubblicazione del D. Lgs n. 139/2024 che si è arrivati alla soppressione del comma 4 dell’art. 8 che per l’appunto prevedeva il coacervo (soppressione prevista con l’ art. 1). Quindi dal 1 Gennaio 2025 è vigente il testo del TUS aggiornato. Il mio dubbio è questo: a cosa si riferisce allora il comma f) dell’art. 29 del TUS tuttora vigente? L’art. 29 “ Contenuto della dichiarazione” recita: dalla dichiarazione della successione devono risultare: f) gli estremi delle donazioni fatte dal defunto agli eredi o legatari…….. con indicazione dei relativi valori alla data di apertura della successione. Il già citato D. Lgs n. 139/2024 non ha previsto la soppressione di questo comma. Qualcuno può aiutarmi a dissipare questo dubbio? Non esiste più il quadro ES ma vanno comunque indicate le donazioni magari allegando una dichiarazione sostitutiva, ad esempio? Trovo la cosa piuttosto contraddittoria. Un grazie anticipato a chi vorrà intervenire sul presente quesito. Saluti.
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Volture
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06 Luglio 2025 alle ore 00:23
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Sul fatto che il meccanismo del coacervo non esista più non credo che l'agenzia delle entrate possa sollevare alcuna obiezione. Per cui, delle due l'una: - o tale parte deve ritenersi implicitamente abrogata, non essendovi alcun obbligo di indicarle nella denuncia di successione, - oppure sarebbe rimasto in piedi soltanto l'obbligo di comunicarle, con una finalità, per così dire, informativa. Seguendo questa lettura, la dichiarazione che non ne riporti gli estremi non sarebbe irregolare ex art. 32 co. 1 in quanto l'art. 29 lett. f) non è richiamato. Inoltre, io ritengo non possa considerarsi incompleta ex art 32 co. 2 in quanto si tratta di beni che non sono "compresi nell'attivo ereditario", come richiede la disposizione.
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aristide
Iscritto il:
16 Gennaio 2005
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"Volture" ha scritto: Sul fatto che il meccanismo del coacervo non esista più non credo che l'agenzia delle entrate possa sollevare alcuna obiezione. Per cui, delle due l'una: - o tale parte deve ritenersi implicitamente abrogata, non essendovi alcun obbligo di indicarle nella denuncia di successione, - oppure sarebbe rimasto in piedi soltanto l'obbligo di comunicarle, con una finalità, per così dire, informativa. Seguendo questa lettura, la dichiarazione che non ne riporti gli estremi non sarebbe irregolare ex art. 32 co. 1 in quanto l'art. 29 lett. f) non è richiamato. Inoltre, io ritengo non possa considerarsi incompleta ex art 32 co. 2 in quanto si tratta di beni che non sono "compresi nell'attivo ereditario", come richiede la disposizione. Buongiorno, ringrazio per la tua risposta e per il contributo dato al quesito. In effetti anche io ho pensato inizialmente che permanesse l'obbligo di indicarle a titolo informativo però poi riflettendo mi son detto che tale aspetto doveva essere messo in evidenza, se non altro in qualche Circolare. Per cui trovo il comma f) dell'art. 29 molto contraddittorio e spero che prima o poi venga fatta chiarezza al riguardo. Molto utili le riflessioni fatte ai fini dell'irregolarità o incompletezza della dichiarazione. Buona giornata. Aristide
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