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Autore De cuius si dichiara in separazione ma non lo è.

rubino
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 0 -  0 - Inviato: 08 Aprile 2021 alle ore 11:10

Buongiorno. Il caso è questo: il Sig. Cornelio, nel 2004, acquista all'insaputa della moglie Octavia un garage vicino casa: nell'atto, il Notaio scrive che si dichiara in regime di separazione dei beni. Alla data della morte erano conviventi in vigenza di matrimonio. Dalle indagini all'anagrafe del Comune di Vergate sul Membro, dove entrambe risiedevano, è risultato (estratto dell'atto di matrimonio) che i due avevano contratto matrimonio il 31/10/1977 Nel Comune di Colgate presso un noto Santuario: dalle annotazioni risulta "NULLA".

Contattata l'anagrafe di Colgate ed ottenuto il documento omologo, viene confermata data e ora del matrimonio e, anche qui "NESSUNA ANNOTAZIONE" ergo, i coniugi Cornelio-Octavia sono in regime di comunione dei beni.

I coniugi non hanno figli, lui lascia la moglie e una pletora di sorelle e nipoti che non si sparano solo perchè stanno lontani; la moglie incarica un Avvocato di curare la successione dopo essere stata trattata malissimo dai parenti e dal loro Legale, che lascia al primo di procedere ma "si dimentica" di riferire che alcuni parenti hanno rinunciato all'eredità, composta dal garage e da un appartamento acquistato da Caio prima del matrimonio (1968): il primo è intestato con i diritti di "proprietà superficiaria per 1/1 in regime di separazione dei beni" (il Comune di Vergate sul Membro è proprietario per l'area). L'appartamento è in proprietà 1/1.

Sorge la necessità di rettificare la successione apprese e acclarate le rinunce ecc., tuttavia la dichiarazione di separazione e l'intestazione catastale del garage non sono corretti e quindi non tutto fila lisco; per l'appartamento non c'è problema ed essendo il cespite più consistente, vorrei un consiglio da voi: vi è capitato un caso simile? Come vi siete comportati? Avrei pensato di procedere con due successioni separate, in modo da circoscrivere l'anomalia al gagare liberando l'appartamento evitandone il "contagio" nel medesimo documento; ovviamente dovrebbero essere d'accordo gli eredi, visto che così pagherebbero due volte i minimi, tuttavia prima di proporglielo vorrei leggere da voi come la pensate.

Grazie.

Aggiungo: non vi sarà sfuggito che la quota della moglie non rimane uguale se c'è la comunione o la separazione dei beni.

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Autore Risposta

SIMBA4

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 0 -  0 - Inviato: 08 Aprile 2021 alle ore 16:26

Ciao Rocco

fai pagare una piccola parte della tua parcella anche al notaio inziale (se ancora in vita) visto che si è fidato delle dichiarazioni di parte e non ha preteso i documenti ufficiali per testare la comunione o non dei beni.

No non mi è mai capitato un caso del genere come il tuo, ma io penso che la gestione della situazione la devi concordare tu visto che hai le mani in pasta.

La moglie se era in comunione dei beni aveva già diritto alla metà sulla compravendità del marito, per l'altra metà dovrai calcolare le quote come previsto dal diritto.

cordiali saluti

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EFFEGI
f.g.

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 0 -  0 - Inviato: 08 Aprile 2021 alle ore 16:53

"rubino" ha scritto:
Buongiorno. Il caso è questo: il Sig. Cornelio, nel 2004, acquista all'insaputa della moglie Octavia un garage vicino casa: nell'atto, il Notaio scrive che si dichiara in regime di separazione dei beni. Alla data della morte erano conviventi in vigenza di matrimonio. Dalle indagini all'anagrafe del Comune di Vergate sul Membro, dove entrambe risiedevano, è risultato (estratto dell'atto di matrimonio) che i due avevano contratto matrimonio il 31/10/1977 Nel Comune di Colgate presso un noto Santuario: dalle annotazioni risulta "NULLA".

Contattata l'anagrafe di Colgate ed ottenuto il documento omologo, viene confermata data e ora del matrimonio e, anche qui "NESSUNA ANNOTAZIONE" ergo, i coniugi Cornelio-Octavia sono in regime di comunione dei beni.

I coniugi non hanno figli, lui lascia la moglie e una pletora di sorelle e nipoti che non si sparano solo perchè stanno lontani; la moglie incarica un Avvocato di curare la successione dopo essere stata trattata malissimo dai parenti e dal loro Legale, che lascia al primo di procedere ma "si dimentica" di riferire che alcuni parenti hanno rinunciato all'eredità, composta dal garage e da un appartamento acquistato da Caio prima del matrimonio (1968): il primo è intestato con i diritti di "proprietà superficiaria per 1/1 in regime di separazione dei beni" (il Comune di Vergate sul Membro è proprietario per l'area). L'appartamento è in proprietà 1/1.

Sorge la necessità di rettificare la successione apprese e acclarate le rinunce ecc., tuttavia la dichiarazione di separazione e l'intestazione catastale del garage non sono corretti e quindi non tutto fila lisco; per l'appartamento non c'è problema ed essendo il cespite più consistente, vorrei un consiglio da voi: vi è capitato un caso simile? Come vi siete comportati? Avrei pensato di procedere con due successioni separate, in modo da circoscrivere l'anomalia al gagare liberando l'appartamento evitandone il "contagio" nel medesimo documento; ovviamente dovrebbero essere d'accordo gli eredi, visto che così pagherebbero due volte i minimi, tuttavia prima di proporglielo vorrei leggere da voi come la pensate.

Grazie.

Aggiungo: non vi sarà sfuggito che la quota della moglie non rimane uguale se c'è la comunione o la separazione dei beni.



Non hai specificato la data di morte del De Cuius onde poter capire se la successione è stata presentata telematicamente oppure cartacea. Se la successione è telematica purtroppo le due successioni “integrative” che vorresti presentare vanno dichiarate entrambe come “sostitutive” per cui vanno indicati sempre tutti gli immobili oggetto di successione e, quindi, in ogni caso non risolvi il problema di evitare il “contagio”.

L’istituto della comunione legale dei beni NON PUO’ prescindere da quanto contenuto nell’estratto di matrimonio, per cui se nello stesso non risulta alcuna annotazione il regime patrimoniale è da intendersi IN COMUNIONE.

La Conservatoria dei RR.II., e quindi l’atto notarile, NON FA FEDE per la verifica dello “stato civile”.

Il regime patrimoniale dei coniugi è unicamente certificato tramite la certificazione rilasciata dallo “stato civile” del comune, e quindi, nel caso in parola, dall’estratto di matrimonio.

Ti consiglio di fare un’indagine presso la parrocchia ove si sono sposati in coniugi, in quanto se il matrimonio è religioso tale dichiarazione viene resa al sacerdote e in mancanza di alcuna dichiarazione, il regime a cui sono sottoposti, per legge, i rapporti patrimoniali dei coniugi è quello della comunione dei beni (Codice Civile, articolo 159).

Dopo la celebrazione del matrimonio la trasmissione della dichiarazione della scelta del regime patrimoniale viene inviata dal sacerdote allo stato civile, e potrebbe essere che ci sia stato qualche intoppo tra la chiesa ed il comune, e se fosse così si può richiedere oggi di apporre l’annotazione di “separazione” sull’estratto di matrimonio.

Altro consiglio che posso darti è quello di fare una visura ipotecaria per valutare se tra il De Cuius e il coniuge sia stato stipulato, una convenzione matrimoniale con atto notarile e in questo caso è il notaio che trasmette l'atto al Comune, per l'annotazione nell'atto di matrimonio.

Fatte entrambe le suddette ulteriori verifiche (parrocchia e conservatoria) senza alcuna novità in merito, il regime patrimoniale è quello della SEPARAZIONE DEI BENI per cui, io, non avrei alcun dubbio nel presentare un’unica successione selezionando “separazione dei beni” quale regime patrimoniale dei beni del De Cuius con le conseguenze naturali in capo al coniuge superstite per quanto concerne la quota di proprietà del garage essendo questo acquistato dopo il matrimonio.

Saluti.

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rubino
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 0 -  0 - Inviato: 08 Aprile 2021 alle ore 17:22

La successione è stata presentata con modalità telematica l'anno scorso, esattamente un anno dopo la morte; la moglie è stata considerata in comunione dei beni perchè al Comune dove è stato contratto il matrimonio nulla risulta in merito alla separazione e nulla fu comunicato da questo al Comune di residenza dei coniugi, il che esclude che vi siano stati passaggi successivi, infatti la moglie conferma che non andarono dopo dal notaio per la separazione. Il Sacerdote assume anche le funzioni di ufficiale dello stato civile, tutto è possibile ma è poco plausibile che si sia sbagliato tuttavia è molto difficile, in questo momento, effettuare verifiche presso il Santuario, che è in un'altra regione; secondo me, il regime è quello della comunione e Caio ha reso una dichiarazione falsa o quanto meno non veritiera, contraddetta dagli estratti di matrimonio, quindi secondo me è corretto che il regime sia quello della comunione dei beni.

Secondo un notaio, occorrerebbe un atto di rettifica.

Le successioni rettificherebbero tutte le quote avendo alcuni eredi, presenti nella prima denuncia, rinunciato all'eredità prima della presentazione.

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SIMBA4

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 0 -  0 - Inviato: 08 Aprile 2021 alle ore 17:59

Salve



anche secondo me Rubino servirebbe un atto a rettifica, direi che ci potrebbero essere gli estremi per dichiarare anche l'atto nullo, visto che è avvulso da dichiarazione mendace.

cordiali saluti

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EFFEGI
f.g.

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 0 -  0 - Inviato: 08 Aprile 2021 alle ore 18:17

Concordo .... il regime è quello della comunione dei beni.

Considerato che la successione è telematica questa dovrà essere per forza di cosa SOSTITUTIVA.

Per quanto concerne l'atto a rettifica non la vedo una strada percorribile essendo che colui che ha sottoscritto il rogito è deceduto e quindi non può dichiarare più nulla e gli eredi per sottoscrivere l'atto devono prima fare la successione.

La dichiarazione resa sullo stato civile è una dichiarazione penalmente rilevante, ma essendo il dichiarante deceduto, non si potrà agire nei suoi confronti, mentre gli effetti giuridici vengono meno poichè trattasi di dichiarazione "errata" (non dico mendace poichè non sappiamo se lo stesso era effettivamente consapevole di cosa dichiarava) e quindi vale ciò che risulta ufficialmente dallo stato civile del comune.

Aggiungo: Mentre per gli immobili l'opponibilità a terzi decorre dalla data di trascrizione per la comunione dei beni decorre dalla data della relativa annotazione nei registri di stato civile.

Rimando a questo interessante link: www.prefettura.it/FILES/docs/1173/2012_1...

In particolare a pag. 136 comma 2.

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rubino
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 0 -  0 - Inviato: 08 Aprile 2021 alle ore 18:27

E' quello che dico anch'io ma la responsabilità sarebbe tutta la mia. Come mi paro?

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SIMBA4

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 0 -  0 - Inviato: 08 Aprile 2021 alle ore 18:30

Salve

mi era sfuggito EFFEGI che il sig. Corneglio è morto.

cordiali saluti

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EFFEGI
f.g.

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Irpinia

 0 -  0 - Inviato: 08 Aprile 2021 alle ore 18:31

"rubino" ha scritto:
E' quello che dico anch'io ma la responsabilità sarebbe tutta la mia. Come mi paro?



Riporto quanto ho aggiunto nella mia precedente risposta.

Rimando a questo interessante link: www.prefettura.it/FILES/docs/1173/2012_1...

In particolare a pag. 136 comma 2.

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rubino
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 0 -  0 - Inviato: 08 Aprile 2021 alle ore 18:40

Grazie.

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