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Pachino
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Per poterla lasciare ai nipoti si deve trattare di quota disponibile (non legittima). Che in una quota disponibile rientri una impresa, per quanto piccola possa essere (Silvia non ce lo dice), mi sembra alquanto azzardato. A meno che il patrimonio di tuo padre non sia "estremamente" grande.
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SilviaMi
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Grazie per la risposta. Scusatemi mi sono confusa, si quella quota rientrerebbe nella quota disponibile e non nella legittima. Inoltre, anche se non vi rientrasse, per evitare "discussioni" in famiglia abbiamo deciso di accettare questa volontà di mio padre. Mi chiedo se sia possibile stabilire un limite di età entro il quale i miei figli non possano accedere alle quote dell'azienda. Trovo particolarmente ineducativo che abbiano accesso a denaro e agevolazioni immediatamente al compimento dei 18 anni. Preferirei, almeno, fissare l'età a 27 anni, momento in cui teoricamente dovrebbero aver completato gli studi universitari. Grazie anticipatamente
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CESKO
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"SilviaMi" ha scritto: Mi chiedo se sia possibile stabilire un limite di età entro il quale i miei figli non possano accedere alle quote dell'azienda. Trovo particolarmente ineducativo che abbiano accesso a denaro e agevolazioni immediatamente al compimento dei 18 anni. Preferirei, almeno, fissare l'età a 27 anni, momento in cui teoricamente dovrebbero aver completato gli studi universitari. E a Lei chi glielodice che al compimento dei 27 anni di età dei suoi figli suo padre non sia ancora in vita?
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Pachino
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"SilviaMi" ha scritto: .....Mi chiedo se sia possibile stabilire un limite di età entro il quale i miei figli non possano accedere alle quote dell'azienda....... La quota di legittima può essere derogata solo col "patto di famiglia" applicabile laddove in gioco c'è il destino di una impresa. Tale patto-contratto va fatto, tra tutti gli eredi, prima della successione e davanti ad un notaio. Anche il testamento è bene redigerlo in forma pubblica alla presenza di un notaio che lo custodirà e che terrà conto della volonta del testatore, incluse eventuali clausole testamentarie che condizionano l'accesso all'eredità al verificarsi di determinati atti o fatti.
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SilviaMi
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credo sia da escludere, dovrebbe avere piu' di 100 anni...
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rossa
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Buongiorno. Pachino ha scritto: Anche il testamento è bene redigerlo in forma pubblica alla presenza di un notaio che lo custodirà e che terrà conto della volonta del testatore, incluse eventuali clausole testamentarie che condizionano l'accesso all'eredità al verificarsi di determinati atti o fatti. Ma quando mai ! Un notaio si limiterà a rendere pubblico il testamento ! Saluti.
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CESKO
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"rossa" ha scritto: Buongiorno. Pachino ha scritto: Anche il testamento è bene redigerlo in forma pubblica alla presenza di un notaio che lo custodirà e che terrà conto della volonta del testatore, incluse eventuali clausole testamentarie che condizionano l'accesso all'eredità al verificarsi di determinati atti o fatti. Ma quando mai ! Un notaio si limiterà a rendere pubblico il testamento ! Saluti. Appunto.... Ecco perchè sconsiglierei a priori il testamento pubblico essendo più delicato, confidando in quello olografo (dove il testatore può scrivere quello che vuole). saluti
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SilviaMi
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grazie per le risposte. Mio padre dovrà allora parlare direttamente con il notaio per decidere la soluzione piu' adatta. Mi interessava capire se quindi si potessero inserire delle clausole testamentarie che condizionino l'accesso all'eredità e dalle vostre risposte mi sembra che questo si possa fare. E che quindi una clausola sull'età possa essere inserita. Ho capito bene? Grazie mille
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Pachino
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"rossa" ha scritto: .... Ma quando mai ! Da sempre. Art. 603 CC. Mi meraviglio di CESKO che ha concordato con la, errata, risposta.
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Pachino
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"SilviaMi" ha scritto: .... Ho capito bene? ... Si. Data la delicatezza della situazione, io consiglio la redazione di un testamento pubblico davanti ad un notaio con 2 testimoni. Il notaio lo redige nella forma dell'atto pubblico, gli da un nr. di repertorio, lo inserisce nel fascicolo speciale per gli "Atti di ultima volontà", e lo custodisce fino a quando non avverrà il decesso del testatore. In questa data e su richiesta degli eredi/legati citati nel testamento, lo estrarrà dal fascicolo "Ultime volonta" (atti "mortis causa") per farlo diventare, con la registrazione e la pubblicazione, un atto cosiddetto "inter vivos" (atto tra vivi) capace, quindi, di esplicare tutti gli effetti in esso contenuti, ivi incluse il rispetto delle clausole testamentarie inserite. Non consiglio un testamento olografo che, a parte il fatto che deve essere scritto come si deve, e non come dice CESKO (.. dove il testatore può scrivere quello che vuole), e soggetto ai rischi della custodia , risulta essere più facilmente impugnabile da coloro che sono stati lesi dalle disposizioni testamentarie.
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EFFEGI
f.g.
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"Pachino" ha scritto: "SilviaMi" ha scritto: .... Ho capito bene? ... Si. Data la delicatezza della situazione, io consiglio la redazione di un testamento pubblico davanti ad un notaio con 2 testimoni. Il notaio lo redige nella forma dell'atto pubblico, gli da un nr. di repertorio, lo inserisce nel fascicolo speciale per gli "Atti di ultima volontà", e lo custodisce fino a quando non avverrà il decesso del testatore. In questa data e su richiesta degli eredi/legati citati nel testamento, lo estrarrà dal fascicolo "Ultime volonta" (atti "mortis causa") per farlo diventare, con la registrazione e la pubblicazione, un atto cosiddetto "inter vivos" (atto tra vivi) capace, quindi, di esplicare tutti gli effetti in esso contenuti, ivi incluse il rispetto delle clausole testamentarie inserite. Non consiglio un testamento olografo che, a parte il fatto che deve essere scritto come si deve, e non come dice CESKO (.. dove il testatore può scrivere quello che vuole), e soggetto ai rischi della custodia , risulta essere più facilmente impugnabile da coloro che sono stati lesi dalle disposizioni testamentarie. Concordo completamente, e su tutto quanto scritto da Pachino. Saluti
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Latemar
» ACCOUNT NON PIU' ATTIVO
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Mi viene da chiedere una cosa. Ma se il testatore muore prima che i nipoti abbiano compiuto i 27 anni di età, le quote di società, prima dell'avveramento della condizione, a chi andrebbero intestate ?
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CESKO
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"Pachino" ha scritto: "rossa" ha scritto: .... Ma quando mai ! Da sempre. Art. 603 CC. Mi meraviglio di CESKO che ha concordato con la, errata, risposta. ho preso una cantonata stavolta! chiedo scusa
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CESKO
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"Latemar" ha scritto: Mi viene da chiedere una cosa. Ma se il testatore muore prima che i nipoti abbiano compiuto i 27 anni di età, le quote di società, prima dell'avveramento della condizione, a chi andrebbero intestate ? l'alternativa c'è! ma è un pò complessa da spiegare in quattro righe (forse nemmeno il notaio ci arriva).
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