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Calcolo valore immobile con diritto di abitazione |

stdioru
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13 Febbraio 2013 alle ore 19:58
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Buongiorno a tutti. Volevo porvi un quesito a proposito del calcolo del valore di un immobile caduto in successione al coniuge ed a due figli. Premetto che al coniuge superstite non spetta l'agevolazione prima casa in quanto proprietaria di altro immobile nel territorio comunale. L'immobile è praticamente la casa coniugale in comproprietà. In successione cade il 50% della proprietà, al coniuge superstiste oltre ad 1/3 della quota successoria spetta per legge anche il diritto di abitazione (equiparabile ad usufrutto), quindi la quota dei figli potrebbe intendersi come una nuda proprietà. Ho letto da qualche parte che secondo questa tesi anche il valore dell'immobile, su cui calcolare le imposte ipotecarie e catastali, può essere calcolata appunto come nuda proprietà (cioè al netto del valore dell'usufrutto). Prima d'ora non mi ero mai posto il problema perchè mi sono capitate per la maggior parte situazione di prima casa. A voi risulta questo. Qualcuno ha già applicato questa procedura di calcolo. Ringrazio in anticipo per la collaborazione.
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Giuseppe329
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15 Settembre 2017 alle ore 13:56
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Ciao, a me non risulta, una cosa è l'usufrutto e la nuda proprietà e una cosa è il diritto di abitazione, che spetta al coniuge superstite per legge. Nel tuo caso ho sempre calcolato il valore come se fosse proprietà, attribuendo 1/3 al coniuge e 2/3 ai figli della quota andata in successione. Poi nella casella diritto di abitazione inserisco il codice relativo al coniuge superstite. Trovi tutto nelle istruzioni del riquadro EC
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EALFIN
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La quota da dichiarare in successione, per l'abitazione in questione, è il 100% della piena proprietà sulla quota di 1/2 posseduta dal de cuius. Insomma va dichiarato 1/2 della piena proprietà come posseduto in vita dal coniuge defunto. Alla fine quindi il coniuge superstite diventerà intestatario di 4/6, ciascuno dei figli di 1/6, tutti in piena proprietà, dei quali i complessivi diritti pari a 2/6 a favore dei figli saranno gravati dal diritto di abitazione a favore del coniuge (per intenderci i figli non avranno alcun dovere fiscale sulla casa del genitore fino alla morte dello stesso e/o fino al verificarsi di altri eventi previsti dalla norma). Un conto è il diritto di abitazione come previsto dal Codice Civile (art. 540) il quale nel tuo caso comunque spetta al coniuge superstite avendone i requisiti (possesso dei restanti diritti non caduti in successione e possesso della residenza anagrafica, alla data del decesso ed al momento della presentazione della dichiarazione di successione, nell'abitazione interessata). Un altro conto sono le agevolazioni fiscali che il beneficiario del diritto di abitazione potrebbe ottenere (anche a vantaggio degli altri eredi) se ne ricorrono i presupposti (non possedere altra casa di abitazione nel Comune, ecc.). In una successione presentata manualmente nel 2018 avevo un coniuge rinunciatario a favore dei 3 figli, una casa coniugale posseduta ineramente dal de cuius, un'altra casa di abitazione già posseduta dal coniuge in quanto ereditata dal genitore. Nella successione non ho richiesto le agevolazioni prima casa ma nelle annotazioni ho richiesto comunque la volontà di eseguire la voltura del diritto di abitazione a favore del coniuge e per l'abitazione coniugale. La voltura mi è stata accettata. Con le successioni telematiche non saprei se è possibile volturare il diritto di abitazione anche in assenza di richiesta agevolazioni prima casa da parte del coniuge superstite.
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stdioru
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13 Febbraio 2013 alle ore 19:58
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Grazie, molto preciso e dettagliato. Appunto perchè le quote dei figli sono gravate dal diritto di abitazione (che poi è simile ad un usufrutto, in quanto i figli non possono godere del bene fino alla morte della madre) qualcuno sostiene che il valore del bene su cui calcolare le imposte ipotecarie e catastali va calcolata sulla nudà proprietà. Anche a me sembra strano ma l'ho trovato scritto su un testo su come redigere la dichirazione di successione.
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stdioru
Iscritto il:
13 Febbraio 2013 alle ore 19:58
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Grazie per il contributo. Anche a me sembra strano ma l'ho trovato scritto su un testo su come redigere la dichirazione di successione. Scusami ancora, ma quindi tu nel caso si trattasse di usufrutto calcoleresti le imposte sul valore della nuda proprietà. ?
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EALFIN
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03 Dicembre 2006
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Il valore della nuda proprietà, ai fini fiscali, si calcola come tale se, ad esempio, possiedo la piena proprietà, dono ad un parente, ecc. la nuda proprietà e mi riservo l'usufrutto. In tal caso l'oggetto del trasferimento è la nuda proprietà che, ai fini fiscali, sulla base di alcuni parametri (età del soggetto che si riserva l'usufrutto, ecc.), ha una determinata entità soggetta a tassazione. In caso di successione, ad esempio: a) se c'è un de cuius che muore; b) lascia come eredi l'altro coniuge e due figli; c) lascia anche una casa coniugale e pertinenze; d) su detta casa coniugale e pertinenze vi sono le condizioni di legge per cui sulle medesime il coniuge acquisisce (per Legge) il diritto di abitazione art. 540 C.C.; e) non importa se detto coniuge può o meno usufruire delle agevolazioni prima casa sui medesimi immobili (per di più nulla esclude che la richiesta agevolazioni prima casa di una casa coniugale dove si costrituisce il diritto di abitazione a favore del coniuge, possa essere presentata anche da un figlio qualora ne ricorrono le condizioni). Ebbene nel caso di cui sopra cosa viene trasferito agli eredi? Nel complesso la piena proprietà (diritto di abitazione più, impropriamente detta, la nuda proprietà). Quindi va tassata la piena proprietà perché è quella che viene trasferita agli eredi.
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stdioru
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13 Febbraio 2013 alle ore 19:58
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EALFIN, sono d'accordo con te... Solo che trovondalo scritto su un manuale mi era venuto il dubbio. Infatti io facevo lo stesso ragionamento e cioè che nel complesso viene trasferito agli eredi la piena proprietà e quindi le imposte vanno calcolate sul 100% del valore. Grazie. Avevo bisogno di una conferma.
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