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Superficie finestrata minore di 1/8 |

macondo
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Ho cercato sia sul forum, che in rete in generale, ma nessuna traccia di temi simili... il problema è non topografico, ma relativo alla certificazione igienico-sanitaria: sto ristrutturando un immobile di circa 70 anni in agro (ma zona B1 in agro) i lavori consistono nel rifacimento del tetto (completamente fatiscente) e la realizzazione di due bagni ricavati in altrettante stanze, con apertura di due nuove piccole finestre per ciascun bagno. Le attuali tre stanze sono di circa 22 mq. ciascuna, con finestre di dimensioni 0,90x1,00 ciascuna, eccezione fatta per quella con la porta d'ingresso che possiede finestra+porta. Con l'inserimento dei 2 nuovi bagni la superficie pavimentata si riduce a 16,00 mq. quindi per il rispetto del D.M. 05/07/1975 la superficie finestrata minima dovrebbe essere di 2,00 mq., ovvero più del doppio dell'attuale finestra esistente (la quale è ben definita da stipiti in pietra che ne determinano le caratteristiche del periodo costruttivo). A questo punto mi è sorto il dubbio sulla possibilità di poter mantenere tali-quali le finestre (tipiche e caratteristiche del luogo, ma non rispettose della dimensione minima prevista) con la dimensione attuale, ma non ho trovato nessun tipo di appiglio legislativo che consenta di rispettare la "storicità" della finestra in ragione della sua dimensione e del fatto che si stia intervenendo sull'immobile per la sola ristrutturaione. Fra l'altro ampliando l'infisso si andrebbe incontro al completo snaturamento del fabbricato stile "rurale" (anche se in zona B1), quindi con possibile "bocciatura" della pratica da parte dell'ufficio paesaggistico...di contro però la certificazione dei requisiti igienico sanitari non potrebbe essere emessa... Secondo voi esiste una soluzione per mantenerle tali??? Grazie in anticipo per il supporto.
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geomal
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dado48
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Terzo pianeta del Sistema Solare
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[quote]... mi sa che devi modificare le destinazioni delle stanze... cmq spesso succede che l'asp neanche controlla le dimensioni delle finestre, almeno da noi è così ... guarda altri aspetti ... dipende da ufficio ... questa la mia esperienza...[/quote] Riporto il 1º Comma dell'Art. 20 del D.Lgs nº 380/2001: "1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 11, va presentata allo sportello unico corredata da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio, e quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte II. La domanda è accompagnata da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività' edilizia e,[size=18] in particolare[/size], alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali, alle norme relative all'efficienza energetica." per riportare la discussione sul binario dell'Ortodossia urbanistica ed igienico sanitaria, lasciando agli interlocutori il proseguimento del dibattito. Ciao, buon lavoro.
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giakiroma
barcelona939
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Se la dimensione delle stanze diminuisce e la sup. finestrata rimane quella preesistente tu vai a creare una situazione che, benchè non coerente con la norma dell' 1/8, è comunque migliorativa rispetto alla situazione di partenza. Dovresti chiedere un parere igienico-sanitario alla Asl competente, che dovrebbe riconoscerti questa circostanza. E' ovvio che questo parere il comune lo accetta solo se sono presenti comprovati motivi che ti impediscono di raggiungere 1/8 di sup. fin. . Io a volte l'ho fatto, se ci sono i "comprovati motivi" in genere va a buon fine.
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totonno
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"giakiroma" ha scritto: Se la dimensione delle stanze diminuisce e la sup. finestrata rimane quella preesistente tu vai a creare una situazione che, benchè non coerente con la norma dell' 1/8, è comunque migliorativa rispetto alla situazione di partenza. Dovresti chiedere un parere igienico-sanitario alla Asl competente, che dovrebbe riconoscerti questa circostanza. E' ovvio che questo parere il comune lo accetta solo se sono presenti comprovati motivi che ti impediscono di raggiungere 1/8 di sup. fin. . Io a volte l'ho fatto, se ci sono i "comprovati motivi" in genere va a buon fine. Confermo tutto quanto scrive giakiroma. Inoltre, probabilmente se cerchi nel regolamento edilizio del Comune ci dovrebbe essere un articolo che riguarda la deroga sugli edifici esistenti salvo che l'intervento non sia peggiorativo della situazione igienico.sanitaria esistente. Quindi dal punto di vista "edilizio" l'intervento è ammesso, rimane l'aspetto igienico-sanitario e l'agibilità e abitabilità rimane non conforme alle normative vigenti se pur l'intervento ne sia migliorativo. La tipologia dell'intervento comunque non dovrebbe essere "ristrutturazione", ma "risanamento conservativo", perchè la prima è una serie di interventi sull'immobile sostanziale che rinnova totalmente le caratteristiche dello stesso e quindi richiede per forza anche che gli interventi rispettino senza deroghe le norme igienico-sanitarie, a differenza del risanamento conservativo le cui opere non riguardano la totalità dell'immobile ma solo porzioni dello stesso senza stravolgerne le caratteristiche originarie e cercando invece di mantenerle, recuperarle e miglirarle. Saluti e salute.
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einste
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Andria
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Se i lavori riguardano l'ultimo piano possibile che non arriviate a come ottenere ulteriore luce diretta senza allargare finestre perimetrali?
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geoalfa
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"totonno" ha scritto: "giakiroma" ha scritto: Se la dimensione delle stanze diminuisce e la sup. finestrata rimane quella preesistente tu vai a creare una situazione che, benchè non coerente con la norma dell' 1/8, è comunque migliorativa rispetto alla situazione di partenza. Dovresti chiedere un parere igienico-sanitario alla Asl competente, che dovrebbe riconoscerti questa circostanza. E' ovvio che questo parere il comune lo accetta solo se sono presenti comprovati motivi che ti impediscono di raggiungere 1/8 di sup. fin. . Io a volte l'ho fatto, se ci sono i "comprovati motivi" in genere va a buon fine. Confermo tutto quanto scrive giakiroma. Inoltre, probabilmente se cerchi nel regolamento edilizio del Comune ci dovrebbe essere un articolo che riguarda la deroga sugli edifici esistenti salvo che l'intervento non sia peggiorativo della situazione igienico.sanitaria esistente. Quindi dal punto di vista "edilizio" l'intervento è ammesso, rimane l'aspetto igienico-sanitario e l'agibilità e abitabilità rimane non conforme alle normative vigenti se pur l'intervento ne sia migliorativo. La tipologia dell'intervento comunque non dovrebbe essere "ristrutturazione", ma "risanamento conservativo", perchè la prima è una serie di interventi sull'immobile sostanziale che rinnova totalmente le caratteristiche dello stesso e quindi richiede per forza anche che gli interventi rispettino senza deroghe le norme igienico-sanitarie, a differenza del risanamento conservativo le cui opere non riguardano la totalità dell'immobile ma solo porzioni dello stesso senza stravolgerne le caratteristiche originarie e cercando invece di mantenerle, recuperarle e miglirarle. Saluti e salute.  Trattandosi di edificio esistente e già abitato da più di 70 anni e trattandosi quindi di edificio "storico" è ravvisabile la possibilità di applicare la deroga di cui parlano giakiroma e tononno che condivido. ma ciò va scritto e ben evidenziato in apposita relazione! basta pensare alla quantità di abitazioni con infissi di dimensioni miserevoli presenti nei centri storici di tutti i comuni d'Italia ... ! che dovremmo fare? lo sfratto a tutti ?.... suvvia! la norma che prevede il rispetto del rapporto SF/SP = o < di 1/8 va applicata alle nuove costruzioni o ristrutturazioni .
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macondo
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Io ho esposto il problema all'ufficio tecnico del comune, nella speranza di trovare "appoggio" nel regolaemnto edilizio, che aimè non menziona, per la superficie finestrata, gli edifici esistenti, richiamando le disposizioni del D.M. del 1975. A questo punto ho proposto di far vistare la pratica al medico d'igiene pubblica (che ancora chiamo ufficiale sanitario!!!), giusto il tutto seguito da apposita relazione che esponendo quanto già indicato, illustra le motivazioni che non consentono di ampliare le finestre per il raggiungimento di 1/8 minimo, ma comunque situazione migliorata rispetto allo stato attuale. Mi è stato detto che non era dovuto, in quanto sulla base del 380/2001 la certificazione spettava a me tecnico!!! A questo punto comunque, non mi resta che seguire e percorrere solo questa ipotesi, modificando la dicitura in "risanamento igienico sanitario e manutenzione straordinaria" (quest'ultima che comprenderebbe sia il rifacimento della copertura, interamente da demolire perchè fatta con legno e canne, in parte compleatamente logorate dall'acqua e dagli anni, sia la realizzazione dei bagni all'interno del fabbricato) quindi nel pieno rispetto del art. 3 comma 1, lett. b del 380/2001. Predisposto ciò, farò una verifica preliminare con il medico di igiene pubblica.....e vediamo cosa viene fuori!!! Se la pratica viene vistata con tale dimostrazione dei fatti, in comune non possono fare altro che accettare la certificazione emessa sull'immobile. Ha ragione geoalfa quando dice che esistono un'infinità di casi similari, con case sia nei centri storici, sia in agro che edificati oltre 50 anni fa, hanno degli infissi ridotti all'osso, però solitamente con caratteristiche tipiche del periodo di costruzione (vedi stipiti o architravi sia in pietra che lignee) che per molteplici ragioni è giusto conservare tali quali. Vi ringrazio ancora e vi farò sapere come si evolve la vicenda. Cordialmente
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dado48
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"Macondo" ha scritto: Mi è stato detto che non era dovuto, in quanto sulla base del 380/2001 la certificazione spettava a me tecnico!!! Se si ponesse la necessaria attenzione al testo delle Disposizioni legislative .... " La domanda è accompagnata da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto ... in particolare ... norme ... igienico-sanitarie [size=18]nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali[/size] Cioè, il Progettista può dichiarare solo la completa osservanza di tutte le Norme igienico-sanitarie. Però, se anche solo una di esse non è conforme, il Progettista deve sottoporre la pratica edlizia all'esame della competente ASL che, sola ed unica, può " ammettere la deroga" affinchè il Sindaco emani poi il provvedimento che riporterà anche menzione del Parere positivo. Ciao, buon lavoro.
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macondo
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"dado48" ha scritto: "Macondo" ha scritto: Mi è stato detto che non era dovuto, in quanto sulla base del 380/2001 la certificazione spettava a me tecnico!!! Se si ponesse la necessaria attenzione al testo delle Disposizioni legislative .... " La domanda è accompagnata da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto ... in particolare ... norme ... igienico-sanitarie [size=18]nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali[/size] Cioè, il Progettista può dichiarare solo la completa osservanza di tutte le Norme igienico-sanitarie. Però, se anche solo una di esse non è conforme, il Progettista deve sottoporre la pratica edlizia all'esame della competente ASL che, sola ed unica, può " ammettere la deroga" affinchè il Sindaco emani poi il provvedimento che riporterà anche menzione del Parere positivo. Ciao, buon lavoro. infatti, sulla base di questo imposterò tutta la relazione allegata al progetto, che sottoporrò al medico di igiene pubblica...Ancora grazie!!!
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totonno
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Sarà, ma io ho delle perplessità sulla chiamata in causa del medico per fargli fare una certificazione sullo stato dei luoghi, che a mio parere non farà. Forse potrebbe essere più logico fare una pratica di parere preventivo sulla fattibilità delle opere dal punto di vista igienico sanitario. Comunque a mio parere la tipologia delle opere, che sono di risanamento conservativo con miglioramenti igienico sanitari, anche dei rapporti di luminosità delle stanze che riducono la loro superficie, quindi si avvicinano al limite di luminosità e areazione imposto dalle norme, non vedo che difficoltà ci sia nel dichiarare, da parte del tecnico progettista, non la conformità igienico sanitaria dell'immobile, ma che gli interventi migliorano anche l'aspetto igienico sanitario dell'immobile. Questo è quello che ti chiede il tecnico comunale, da dichiararsi solamente nel titolo abilitativo (immagino sia una SCIA su bene residenziale). Le opere che si vanno ad eseguire non prevedono neanche il nulla osta della ASL, questo certo che va dichiarato, ovviamente nella pratica da presentarsi al comune. Tutto ciò vale solamente se ovviamente non si cambia la destinazione dell'immobile, non ci siano frazionamenti o opere sostanziali che stravolgano le caratteristiche dell'immobile e che riguardino interventi di adeguamento anche sugli scarichi della acque reflue. Ci pensi: un soggetto che ha un bagno da rifare o il tetto che crolla, non possa eseguire migliorie perchè l'ufficiale sanitario dichiara che non ci sono i rapporti illuminanti? Vuol dire che il comune deve eseguire una ordinanza per rendere inabiltabile l'immobile. Sembra credibile, solo se il proprietario ci vuole fare una clinica o un albergo nuovo al posto della propria abitazione (o un residence o un agriturismo...). Saluti.
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macondo
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"totonno" ha scritto: Sarà, ma io ho delle perplessità sulla chiamata in causa del medico per fargli fare una certificazione sullo stato dei luoghi, che a mio parere non farà. Forse potrebbe essere più logico fare una pratica di parere preventivo sulla fattibilità delle opere dal punto di vista igienico sanitario. Comunque a mio parere la tipologia delle opere, che sono di risanamento conservativo con miglioramenti igienico sanitari, anche dei rapporti di luminosità delle stanze che riducono la loro superficie, quindi si avvicinano al limite di luminosità e areazione imposto dalle norme, non vedo che difficoltà ci sia nel dichiarare, da parte del tecnico progettista, non la conformità igienico sanitaria dell'immobile, ma che gli interventi migliorano anche l'aspetto igienico sanitario dell'immobile. Questo è quello che ti chiede il tecnico comunale, da dichiararsi solamente nel titolo abilitativo (immagino sia una SCIA su bene residenziale). Le opere che si vanno ad eseguire non prevedono neanche il nulla osta della ASL, questo certo che va dichiarato, ovviamente nella pratica da presentarsi al comune. Tutto ciò vale solamente se ovviamente non si cambia la destinazione dell'immobile, non ci siano frazionamenti o opere sostanziali che stravolgano le caratteristiche dell'immobile e che riguardino interventi di adeguamento anche sugli scarichi della acque reflue. Ci pensi: un soggetto che ha un bagno da rifare o il tetto che crolla, non possa eseguire migliorie perchè l'ufficiale sanitario dichiara che non ci sono i rapporti illuminanti? Vuol dire che il comune deve eseguire una ordinanza per rendere inabiltabile l'immobile. Sembra credibile, solo se il proprietario ci vuole fare una clinica o un albergo nuovo al posto della propria abitazione (o un residence o un agriturismo...). Saluti.  infatti ho citato "farò una verifica preliminare con il medico di igiene pubblica....." le tavole le ho già pronte, avendole visonate con: 1)ufficio tecnico, 2) soprintendenza archeologica (il fabbicato è a meno di 150 ml da un bene archeologico vincolato), 3) ufficio tutela paesaggio, ...quindi fare una chiaccherata con l'ufficiale sanitario costa ben poco. La sua eventuale dichiarazione, che più che dichiarazione potrebbe essere solo un mero visto sulle tavole e sulla relazione, probabilmente è fondamentale per il mantenimento dello stato delle finestre attuale, per il semplice fatto che il comune non rilascerà mai l'agibilità dei locali se non rispetta i requisiti minimi previsti, a maggior ragione con una certificazione del tecnico che attesta che non sono rispettati!!! (ovviamente siamo nel campo delle ipotesi)...Mentre dichiarando il tutto bene in relazione, e sottoponendolo alla verifica dell'ufficiale sanitario, quest'ultimo può (come di contro potrebbe non farlo) vistare la pratica, o porre delle condizioni alla stessa. Comunque a questo punto io sarei "guidato", nel predispore la pratica, da un parere discrezionale esterno ed il tecnico comunale avrebbe la mia certificazione sullo stato dei luoghi modificati (migliorati) e il visto dell'ufficio igiene pubblica........SE SE SE......tanti se.....alcuni ma.......una cosa certa: ora ho le idee più chiare ed una strada da seguire con un po' più di cognizione...vediamo come va a finire. Ancora, grazie Saluti
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SIMBA964
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Salve Rispolvero questo post per chiarire con voi un'aspetto che non mi è del tutto chiaro, la superficie finestrata, a seconda dei casi 1/8, 1/10, ecc.. viene considerata l'apertura del foro della finestra?? Oppure nel computo della sf si deve scorporare l'ingombro del serramento interno alla finestra?? Ho letto un po in giro, e ho trovato pareri discordanti Saluti cordiali
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totonno
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"SIMBA964" ha scritto: Salve Rispolvero questo post per chiarire con voi un'aspetto che non mi è del tutto chiaro, la superficie finestrata, a seconda dei casi 1/8, 1/10, ecc.. viene considerata l'apertura del foro della finestra?? Oppure nel computo della sf si deve scorporare l'ingombro del serramento interno alla finestra?? Ho letto un po in giro, e ho trovato pareri discordanti Saluti cordiali Si considera il vuoto muratura salvo disposizioni o regolamenti locali. Nano nano!
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SIMBA964
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20 Marzo 2014 alle ore 17:05
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Ciao Antonio Sei sicuro?? E da dove viene questa tua sicurezza?? Saluti cordiali
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