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Argomento: Scommettiamo da 50 a 100 ?

Autore Risposta

Manero

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11 Agosto 2022 alle ore 12:24

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 0 -  0 - Inviato: 27 Maggio 2024 alle ore 16:37

"st-topos" ha scritto:


Purtroppo i fabbricati rurali sono rimasti fuori.....




Mannaggia, il villone con piscina derivato da un fabbricato rurale non si può condonare !

Lo faremo però passare come cambio di destinazione d'uso senza opere, pagandoci il doppio del valore commerciale dell'intero insediamento.

Così poi lo rivendiamo al prezzo di mercato.


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st-topos

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 0 -  0 - Inviato: 27 Maggio 2024 alle ore 17:23

La variazione in zona agricola da S.n.R. a S.U. non è cambio di destinazione d'uso.

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Manero

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 0 -  0 - Inviato: 27 Maggio 2024 alle ore 17:37

"st-topos" ha scritto:
La variazione in zona agricola da S.n.R. a S.U. non è cambio di destinazione d'uso.



Vero, non c'è bisogno di condono neppure su quelle.

Vorrà dire che per i rurali non abitativi continueremo a pagare gli oneri di deruralizzazione. Il condono è più oneroso.

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st-topos

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 0 -  0 - Inviato: 27 Maggio 2024 alle ore 17:48

Manero, spiegati meglio che non si è capito cosa vuoi dire.

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Manero

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 0 -  0 - Inviato: 27 Maggio 2024 alle ore 18:25

Voglio dire che per i fabbricati rurali non residenziali, oggetto di interventi abusivi, non c'è niente di piccolo abuso da regolarizzare che non sia già consentito dalle norme urbanistiche ed edilizie attuali.

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st-topos

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 0 -  0 - Inviato: 27 Maggio 2024 alle ore 18:43

Nel mio intervento del 26.09 parlavo delle pertinenze agricole diventate parti abitative, questi tipi di abusi sono esclusi dalla nuova norma, ovviamente parliamo di un DL ancora da convertire.

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Manero

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 0 -  0 - Inviato: 27 Maggio 2024 alle ore 21:22

"st-topos" ha scritto:
Nel mio intervento del 26.09 parlavo delle pertinenze agricole diventate parti abitative, questi tipi di abusi sono esclusi dalla nuova norma, ovviamente parliamo di un DL ancora da convertire.



Ci mancherebbe altro che il dl consenta di condonare questo tipo di superabusi.

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st-topos

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 0 -  0 - Inviato: 28 Maggio 2024 alle ore 08:58

Buongiorno

Questa tipologia di abusi è diffusissima, dalla mia esperienza dico che il 90% dei fabbricati realizzati in zona agricola convivono e a questo punto conviveranno con la problematica.

Ignorarli è estramente negativo, accettarli è altrettanto nefasto, la soluzione .......già ma quale????

Comunque sia resta una anomalia del sistema urbanistico Italiano.

A meno che le regioni e i comuni intervengano loro direttamente.

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Pippocad

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Südtirol

 0 -  0 - Inviato: 28 Maggio 2024 alle ore 09:28

"Manero" ha scritto:
Ci mancherebbe altro che il dl consenta di condonare questo tipo di superabusi.



Superabusi sono ben altri.

E se anche fossero superabusi o imponi la demolizione (ma quando mai? e i voti poi?) o andrebbero gestiti.

Questa legge salva-casa salva ben poco. Sembra una ritoccata che non cambia la sostanza. Andrebbe riformata tutta l'urbanistica con una legge completa che gestisca le varie problematiche.

Invece sono leggi spot, pro elezioni, che non cambiano la sostanza ma creano solo qualche dubbio e criticità in più.

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Manero

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11 Agosto 2022 alle ore 12:24

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 0 -  0 - Inviato: 28 Maggio 2024 alle ore 10:29

Ah, tu vuoi condonare i fienili trasformati in residenze senza permesso. Questi non sono superabusi? Va bene chiamali abusi urbanistici che ovviamente Salvino non può certamente salvare.

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st-topos

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 0 -  0 - Inviato: 28 Maggio 2024 alle ore 12:10

Lascia perdere le preferenze politiche che non interessano.

Cosa ne facciamo dei milioni di vani abusivi in zona agricola, li facciamo continuare ad evadere, stanno là in bella mostra, mandiamo il genio militare con le cariche esplosive.

Al danno ci mettiamo la beffa.

Ma ti rendi conto dei numeri che hai di fronte

E questo è per la morale.

Per la professione e/o remunerazione più ampliano le maglie, più pratiche faccio e più incasso.......quindi

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rubino
.
(GURU)

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Potenza

 0 -  0 - Inviato: 28 Maggio 2024 alle ore 16:48

Ancora dalla redazione tecnica di lavoripubblici.it, un interessante articolo sul cambio di destinazione d'uso dopo il decreto "salvacasa":

www.lavoripubblici.it/news/testo-unico-e...

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3L

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Lecce S

 0 -  0 - Inviato: 29 Maggio 2024 alle ore 13:03

In merito a quanto riportato sopra da st-topos e confermato da Manero sarebbe gradita precisazione.

Non mi è chiaro se si ritiene che:

a) da s.n.r. ad s.u.a. non sia da considerarsi cambio di destinazione d'uso e quindi non soggetta ad alcun adempimento;

b) in zona agricola, la variazione da snr a sua, debba valutarsi come altra casistica di intevento edilizio, diversa dal cambio di destinazione d'uso.

Grazie

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Manero

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 0 -  0 - Inviato: 29 Maggio 2024 alle ore 14:44

"3L" ha scritto:
In merito a quanto riportato sopra da st-topos e confermato da Manero sarebbe gradita precisazione.

Non mi è chiaro se si ritiene che:

a) da s.n.r. ad s.u.a. non sia da considerarsi cambio di destinazione d'uso e quindi non soggetta ad alcun adempimento;

b) in zona agricola, la variazione da snr a sua, debba valutarsi come altra casistica di intevento edilizio, diversa dal cambio di destinazione d'uso.

Grazie



Esprimo il mio parere

Punto a

Il cambio di destinazione d'uso non è da snr a sua, ma da immobile a funzione rurale a funzione residenziale.

Entrambe le funzioni possono essere formate da superfici utili abitabili e non residenziali.

Le superfici non residenziali sono accessori dell'unità principale.

Punto b

In zona agricola si ha cambio di destinazione d'uso quando vengono effettuate una serie di opere che trasformano un organismo edilizio in un altro completamente differente, a funzione diversa da quella agricola di partenza. Si pensi ad un fienile dismesso. Per trasformarlo in abitazione (sua) o cantina (snr) a servizio della attività di residenza, per forza di cose si devono eseguire tutta una serie di opere strutturali, impiantistiche, edilizie tali da adeguarlo alla nuova destinazione d'uso che non ha più niente a che fare con la attività di coltivazione dei campi o la produzione di prodotti agricoli. L'insieme di queste opere rientrano per forza nella ristrutturazione edilizia.



Nei miei interventi precedenti io ho semplificato troppo il fatto che la trasformazione da sua a snr poteva in qualche modo consistere in un cambio di destinazione d'uso. Ma non è proprio così e 3L ha fatto bene a farmi specificare meglio.

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st-topos

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 0 -  0 - Inviato: 29 Maggio 2024 alle ore 18:20

Buonasera

la discussione verte sul DL salva-casa, per cortesia evitiamo di fare voli pindarici.

Se interessati all'aspetto puramente urbanistico aprite un'altra discussione.

Si parlava sui fabbricati rurali che sono rimasti fuori dal DL.

Il caso classico (per semplificare la discussione) è quello del locale, facente parte di un complesso edilizio, approvato in concessione, licenza o PdC come deposito e attualmente è cucina su un lotto saturato urbanisticamente.

Tale tipologia di abuso sembrerebbe (condizionale è d'obbligo) che non possano accedere alla sanatoria.

Per la storia, nei condoni precedenti la tipologia da usarsi era la n.1 e non la 4.

Tipologia 1 era aumento di superficie

Tipologia 4 era cambio di destinazione d'uso.

Spero di essere stato chiaro

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