Ciao a tutti.. ho appena ricevuto una newsletter nella quale si approfondiscono tutti i vari aspetti legati alle nomine e responsabilità.
Riporto fedelmente quanto riportato:
"La nomina del coordinatore per la sicurezza (in fase di progettazione ed in fase di esecuzione) e la conseguente redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, secondo le disposizioni attualmente vigenti (D.Lgs. 494/1996 e s.m.i.), sono obbligatorie se ricorrono entrambe le seguenti condizioni:
presenza di più imprese esecutrici
entità dei lavori superiore a 200 uomini-giorno (oppure presenza di rischi particolari).
Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, ha modificato tali disposizioni, stabilendo quale unica condizione per la nomina del coordinatore la presenza contemporanea di più imprese, eliminando la seconda.
Secondo l'art. 90, comma 3, del nuovo Decreto nei cantieri in cui e' prevista la presenza di più imprese, pur non contemporanea, il committente (anche se coincide con l'impresa esecutrice) designa:
il coordinatore per la progettazione contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione;
il coordinatore per l'esecuzione dei lavori prima dell'affidamento dei lavori.
Il testo del provvedimento pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che differisce dalle prime anticipazioni diffuse dopo l'approvazione del Consiglio dei Ministri del 1° aprile scorso, chiarisce anche i dubbi relativi ai lavori subordinati alla presentazione della Denuncia di Inizio Attività, evidenziati da BibLus-net nella newsletter n. 117.
Come sostenuto da BibLus-net permane l'obbligo di nomina del Coordinatore e di redazione del P.S.C. anche nel caso di lavori privati soggetti a D.I.A..
In quest'ultimo caso, tuttavia, l'obbligo di nomina del coordinatore non scatta al momento del conferimento dell'incarico di progettazione, ma prima dell'inizio dei lavori e solo nel caso in cui l'esecuzione sia affidata a più imprese (art. 90 commi 3,4,5,11 e art. 92 comma 2).
Ricordiamo che l'art. 90, comma 10, in caso di mancata redazione del P.S.C. o del Fascicolo, sospende l'efficacia del titolo abilitativo (Permesso di Costruire o D.I.A.). "
Per dovere di cronaca, gli autori sono i tecnici della ACCA.. come si è ben capito.
Comunque io ho fatto una ulteriore riflessione.. circa il ruolo del Direttore dei Lavori nello svolgimento di lavori abilitati tramite D.I.A... tipo la ristrutturazione di un appartamento... perchè il D.P.R. 380 non prevede la direzione dei lavori in tal caso.. ma bensì il collaudo finale da parte di un tecnico abilitato.
Bene.. con il nuovo Testo Unico della Sicurezza.... essendo Progettista si è anche Responsabile dei Lavori... quindi.. scatta la nomina del coordinatore... quinidi.. essendo progettista e resp. dei lavori... devi per forza di cose "seguire i lavori"... Se non vogliamo chiamarla Direzione Lavori.... come la vogliamo chiamare?????....
A mio avviso il nuovo Testo Unico della Sicurezza non ha forse tenuto conto del Testo Unico dell Edilizia (D.P.R. 380)
Voi cosa ne pensate????
(Cambiamo mestiere????)
Adesso è dì obbligo!!! W LE PRATICHE CATASTALI!!
Buon Lavoro a tutti!
Ciao
UMIMM