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Autore Albo tecnici laureati

GEOMANCONI

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 0 -  0 - Inviato: 20 Febbraio 2009 alle ore 14:51

riporto per eventualmente discuterci sopra:



Comunicato Stampa
16/02/2009 - Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati
Tipologia: Comunicazione di interesse Nazionale (inserita dal Collegio di Brescia)


Tempi brevi per il nuovo albo dei tecnici laureati per l’ingegneria che accoglierà in una casa comune i laureati triennali di formazione tecnica, nonché gli attuali iscritti agli albi dei geometri, periti industriali e periti agrari. La promessa arriva all’indomani dell’incontro con il ministro della giustizia Angelino Alfano e con la senatrice Simona Vicari avuto dal presidente dei geometri Fausto Savoldi e da quello della cassa di previdenza Fausto Amadasi.

I due esponenti di categoria, che parlavano anche a nome dei periti industriali e periti agrari, hanno informato il guardasigilli della volontà comune delle tre categorie che contempla anche l’unificazione delle rispettive casse a tutela di oltre 180 mila professionisti ampiamente radicati sul territorio e nel mercato dei servizi tecnici.

La proposta ha incontrato il favore del ministro Alfano che ha invitato i presidenti delle tre categorie professionali a formulare un’ipotesi di legge delega per il progetto di riforma, confermando così il proprio intendimento di volere procedere ad una riforma delle professioni per comparti omogenei.

Nel complimentarsi per l’accordo raggiunto tra le tre categorie e le relative casse di previdenza, il guardasigilli ha voluto manifestare il proprio apprezzamento per una iniziativa di semplificazione e rilancio del sistema ordinistico che va proprio nella
direzione auspicata dal Governo.

Piena soddisfazione anche da parte dei presidenti Giuseppe Jogna per il Consiglio nazionale dei periti industriali e Andrea Bottaro per il Collegio nazionale dei periti agrari, determinati a raggiungere l’obiettivo previsto senza perdere tempo e certi che il progetto di riforma andrà avanti anche con il coinvolgimento di tutte le forze politiche di entrambi gli schieramenti per assicurare continuità di lavoro e certezza previdenziale al gran numero dei professionisti iscritti ai rispettivi albi.




DISEGNO DI LEGGE





Art. 1.
(Istituzione dell’Ordine professionale
dei tecnici laureati in ingegneria)


1. È istituito l’Ordine professionale dei tecnici laureati in ingegneria al quale sono iscritti i soggetti in possesso di titoli di studio universitari abilitanti all’esercizio della professione, per tutte le classi di laurea triennali dei settori tecnico ingegneristici, nonché in fase transitoria i professionisti attualmente iscritti agli albi professionali dei geometri, dei periti industriali, e dei periti agrari ed agrotecnici.
2. Gli iscritti conseguiranno il titolo di «ingegnere tecnico» seguito dalla definizione del proprio ambito di competenza.


Art. 2.
(Delega al Governo per la confluenza degli iscritti agli albi dei Collegi dei geometri, dei periti industriali, dei periti agrari ed agrotecnici nell’Ordine dei tecnmici laureati in ingegneria)


1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti i rappresentanti delle professioni interessate, un decreto legislativo per la confluenza nell’Ordine dei tecnici laureati in ingegneria degli iscritti agli albi del Collegio dei geometri, del Collegio dei periti industriali, del Collegio dei periti agrari e del Collegio degli agrotecnici.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) definizione delle modalità per la costituzione del Consiglio nazionale, dei Consigli locali e dei relativi organi esecutivi del nuovo ordine professionale e la loro composizione, nel rispetto dei princìpi di proporzionalità e rappresentatività, assicurando, comunque, agli appartenenti a ciascuna delle sezioni dell’albo di cui alla lettera b), alla fine del periodo transitorio di cui alla lettera h), un numero minimo di rappresentanti non inferiore a uno;
b) istituzione di più sezioni dell’albo, individuate in base ai diversi percorsi formativi;
c) determinazione delle figure professionali e dei relativi profili di competenze in ambito tecnico ingegneristico, in coerenza con il percorso formativo di cui alle lettere d) e e), fatte salve le precedenti competenze degli iscritti ai collegi confluiti in fase transitoria;
d) istituzione di lauree triennali specialistiche con accesso esclusivo, per l’esercizio della libera professione, all’ordine dei tecnici laureati in ingegneria;
e) determinazione delle prove dell’esame di Stato per l’iscrizione alle sezioni dell’albo, con previsione della possibilità di svolgimento del tirocinio durante il corso di studi in convenzione fra le università e l’ordine, e dell’esenzione da una delle prove scritte dell’esame di Stato qualora il percorso formativo universitario sia preceduto da diploma ottenuto presso il liceo tecnologico nello stesso indirizzo della laurea specialistica triennale conseguita;
f) adozione di norme transitorie che prevedano per gli attuali iscritti negli albi dei collegi professionali dell’area ingegneristica la confluenza nell’ordine dei tecnici laureati in ingegneria mantenendo le competenze e l’anzianità di iscrizione, in fase transitoria, per i laureati triennali iscritti nella sezione B degli ordini professionali dell’area ingegneristica di optare per la migrazione nell’ordine costituito alle medesime condizioni degli iscritti ai collegi;
g) adozione delle norme transitorie che garantiscono, per la durata di due mandati a decorrere dalla data di scioglimento degli attuali organismi dirigenti di cui all’articolo 4, comma 1, le maggioranze e la distribuzione delle cariche nel rispetto dei princìpi di proporzionalità e rappresentatività, assicurando, comunque, agli appartenenti a ciascuna delle sezioni dell’albo di cui alla lettera b) un numero minimo di rappresentanti non inferiore a uno all’interno degli organi collegiali;
h) adozione delle norme transitorie che definiscono le modalità, le procedure ed i termini per la confluenza degli enti nazionali e locali degli attuali collegi, nei rispettivi enti territoriali del nuovo ordine, definendo altresì l’ambito territoriale degli ordini locali e le procedure per la prima elezione dei relativi organismi direttivi.


Art. 3.
(Delega al Governo per l’unificazione della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti, dell’Ente di previdenza dei periti industriali e della Gestione separata dei periti agrari)


1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e nel rispetto dell’autonomia riconosciuta alle casse ed enti di previdenza dalla normativa vigente, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti misure volte a sostenere l’iniziativa dei competenti organi della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti, dell’Ente di previdenza dei periti industriali e della Gestione separata dei periti agrari, finalizzata all’unificazione, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) definizione delle regole da seguire nel processo di unificazione, anche al fine di assicurare la sostenibilità delle prestazioni da erogare, sulla base di quelle fissate dagli articoli 2498 e seguenti del codice civile in quanto applicabili e, comunque, nel rispetto dei princìpi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e successive modificazioni, previa adozione di progetti di unificazione da parte dei competenti organi degli enti previdenziali interessati, adottati con la maggioranza dei due terzi dei componenti dell’organo decisionale di ciascuno degli enti previdenziali interessati, sulla base di bilanci di unificazione che considerino le situazioni patrimoniali in atto e le previsioni sulle dinamiche demografiche e delle adesioni, da assoggettare al controllo di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509;
b) applicazione da parte delle casse unificande del principio del pro rata, di cui all’articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per le prestazioni già maturate, rapportato alle condizioni di equilibrio di lungo periodo caratterizzanti ciascuna gestione;
c) adeguamento delle normative legislative, già applicabili alle casse, rispetto al processo di unificazione come da esse definito;
d) esenzione da imposte e tasse di tutti gli atti finalizzati alla unificazione;
e) disciplina della durata degli organi previdenziali, secondo i princìpi e i criteri di cui all’articolo 4.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia. Essi sono trasmessi alle Camere ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Decorso il termine di cui al secondo periodo senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.


Art. 4.
(Disposizioni transitorie)


1. Il Governo, nell’esercizio delle deleghe di cui agli articoli 2 e 3, disciplina la durata dei Consigli nazionali, dei Consigli dei Collegi locali e degli organi degli enti previdenziali, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere la facoltà per i Consigli locali di indire nuove elezioni alla naturale scadenza del loro mandato,
b) prevedere l’eventuale proroga degli organi deliberativi e amministrativi degli enti previdenziali, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, almeno per un anno successivo a quello di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all’articolo 3.


Art. 5.
(Copertura)


1. Dalla istituzione dell’Ordine dei tecnici laureati in ingegneria e dalla unificazione dei rispettivi enti di assistenza e previdenza non derivano oneri a carico dello Stato.

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Autore Risposta

geocape

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 0 -  0 - Inviato: 21 Febbraio 2009 alle ore 10:38

Premetto che ritengo auspicabile un'unificazione degli albi dei geometri, dei periti industriali e dei periti agrari. Da ciò dovrebbe derivare..o almeno spero..una forte riduzione della spesa per il "burocratese" a tutti i livelli, che, in tempi di crisi come questi, è forse la miglior soluzione da adottare. Tenendo conto anche del fatto che comunque maggiore è il numero degli iscritti e maggiore è il "peso" politico utilizzabile per tutelare i nostri interessi. Ovviamente le verifiche di congruità per quanto riguarda gli aspetti pensionistici dovranno essere ferree e precise.

Ma questo per ora è solo un disegno di legge e sono sicuro che molti hanno già storto il naso visto che qualcuno la "poltrona" a questo punto ce la rimetterà sicuro..e in Italia alla poltrona ci si tiene quasi quanto la mamma.

In linea di massima e nel mio piccolo, per quanto io possa contare, sono comunque favorevole a questo evento.

Buon lavoro a tutti...

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geocape

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 0 -  0 - Inviato: 21 Febbraio 2009 alle ore 10:45

Ah..solo su una cosa non sono tanto d'accordo. Non vedo perchè dovrebbe chiamarsi "Ordine degli Ingegneri Tecnici". La vedrei molto più semplice se si chiamasse "Ordine dei Geometri e dei Periti". Spero vivamente che non sia questo il primo passo atto a far scomparire dal lessico italiano queste gloriose e storiche parole fatte da uomini che hanno letteralmente fatto l'italia. Nel bene o nel male ma comunque l'hanno fatta...

Buon lavoro a tutti...

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