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" Ovvero " . Significato nel contesto delle distanze dai confini |

vordcienpion
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02 Giugno 2008
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Cari colleghi, buonasera!!! Come al solito, la legislazione italiana deve sempre dare adito a interpretazioni!! Mi ritrovo a verificare la regolarità di una costruzione edificata in aderenza al confine di un mio cliente. Costruzione che, a quanto so allo stato attuale di fase preliminare di raccolta dati, è dotata di regolare concessione edilizia. Il regolamento comunale recita: A) Distanza minima dai confini: Zona B1 " Le costruzioni potranno sorgere sui confini di proprietà ovvero potranno distare minimo mt 4,00" Per come lo intendo io, con il termine "ovvero" si intende " anche "; a maggior spiegazione, pare si possa edificare sia sul confine che in aderenza, a scelta del costruttore. Se però non vado errato, esisteva un qualche regolamento che permetteva l'edificazione sul confine, solamente se il lotto confinante era inedificato. Voi, come la interpretate? Saluti, grazie e buona serata a tutti!!
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snorky
Iscritto il:
03 Giugno 2005
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di edilizia ne faccio davvero poca... ma da quel che ricordo dai tempi della scuola, si può edificare a confine solo con il benestare del confinante e quest'ultimo potrà edificare a sua volta, se vuole, in aderenza. ma non mi sono mai posto il problema se questo vria da comune a comune.. saluti
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EFFEGI
f.g.
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16 Dicembre 2008
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Irpinia
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"vordcienpion" ha scritto:
Mi ritrovo a verificare la regolarità di una costruzione edificata in aderenza al confine di un mio cliente. Costruzione che, a quanto so allo stato attuale di fase preliminare di raccolta dati, è dotata di regolare concessione edilizia. Il regolamento comunale recita: Distanza minima dai confini: Zona B1 "Le costruzioni potranno sorgere sui confini di proprietà ovvero potranno distare minimo mt 4,00" Per come lo intendo io, con il termine "ovvero" si intende " anche "; a maggior spiegazione, pare si possa edificare sia sul confine che in aderenza, a scelta del costruttore. Se però non vado errato, esisteva un qualche regolamento che permetteva l'edificazione sul confine, solamente se il lotto confinante era inedificato. Voi, come la interpretate? Saluti, grazie e buona serata a tutti!! Buonasera Ritengo che bisogna fare due distinguo, e precisamente: 1°: esiste un solo fabbricato realizzato? 2°: esistono due o più fabbricati che si fronteggiano? Se vale il 1° punto (unico fabbricato realizzato), si applica l'art. 873 c.c. e seguenti, il tutto subordinato alle NTA del regolamento comunale che può stabilire distanze più ristrettive, che, come nel tuo caso sono di mt 4.00, oppure (anche, in alternativa, etc) la realizzazione sul confine (e quindi la penso come te). Se invece vale il 2° punto, allora bisogna tener conto dell’art. 9 del D.M. n. 1444/1968, tutt’ora vigente, che tratta l'inderogabilità delle distanza tra i fabbricati, che afferma: “Le distanze minime tra fabbricati per le diverse zone territoriali omogenee sono stabilite come segue: 1) Zone A): per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali ristrutturazioni, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale. 2) Nuovi edifici ricadenti in altre zone: è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di mt 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti. Quindi nel 2° caso laddove vi siano fabbricati antistanti, occorre rispettare la distanza MINIMA di 10 mt e chi costruisce per prima (anche se abusivamente purtroppo) acquisisce il diritto al avere una distanza minore, che per il tuo comune è di mt 4.00, obbligando di fatto, il confinate a dover arretrare la sua costruzione alla distanza minima dei 10 mt dal fabbricato già realizzato al di la della distanza dal confine. Il problema non si pone però, se nel regolamento comunale è prevista la possibilità dell’edificazione a confine in aderenza in quanto i fabbricati possono essere edificati a confine senza il rispetto della distanza minima in quanto non vengono a crearsi "intercapedini nocive o pericolose". Saluti cordiali
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vordcienpion
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Buongiorno Effegi, come preannunciato, son in una fase preliminare dello studio della problematica. A breve potrò essere più chiaro. Ti ringrazio già per lo spunto che mi hai dato.
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vordcienpion
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02 Giugno 2008
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"EFFEGI" ha scritto: "vordcienpion" ha scritto:
Mi ritrovo a verificare la regolarità di una costruzione edificata in aderenza al confine di un mio cliente. Costruzione che, a quanto so allo stato attuale di fase preliminare di raccolta dati, è dotata di regolare concessione edilizia. Il regolamento comunale recita: Distanza minima dai confini: Zona B1 "Le costruzioni potranno sorgere sui confini di proprietà ovvero potranno distare minimo mt 4,00" Per come lo intendo io, con il termine "ovvero" si intende " anche "; a maggior spiegazione, pare si possa edificare sia sul confine che in aderenza, a scelta del costruttore. Se però non vado errato, esisteva un qualche regolamento che permetteva l'edificazione sul confine, solamente se il lotto confinante era inedificato. Voi, come la interpretate? Saluti, grazie e buona serata a tutti!! Buonasera Ritengo che bisogna fare due distinguo, e precisamente: 1°: esiste un solo fabbricato realizzato? 2°: esistono due o più fabbricati che si fronteggiano? Se vale il 1° punto (unico fabbricato realizzato), si applica l'art. 873 c.c. e seguenti, il tutto subordinato alle NTA del regolamento comunale che può stabilire distanze più ristrettive, che, come nel tuo caso sono di mt 4.00, oppure (anche, in alternativa, etc) la realizzazione sul confine (e quindi la penso come te). Se invece vale il 2° punto, allora bisogna tener conto dell’art. 9 del D.M. n. 1444/1968, tutt’ora vigente, che tratta l'inderogabilità delle distanza tra i fabbricati, che afferma: “Le distanze minime tra fabbricati per le diverse zone territoriali omogenee sono stabilite come segue: 1) Zone A): per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali ristrutturazioni, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale. 2) Nuovi edifici ricadenti in altre zone: è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di mt 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti. Quindi nel 2° caso laddove vi siano fabbricati antistanti, occorre rispettare la distanza MINIMA di 10 mt e chi costruisce per prima (anche se abusivamente purtroppo) acquisisce il diritto al avere una distanza minore, che per il tuo comune è di mt 4.00, obbligando di fatto, il confinate a dover arretrare la sua costruzione alla distanza minima dei 10 mt dal fabbricato già realizzato al di la della distanza dal confine. Il problema non si pone però, se nel regolamento comunale è prevista la possibilità dell’edificazione a confine in aderenza in quanto i fabbricati possono essere edificati a confine senza il rispetto della distanza minima in quanto non vengono a crearsi "intercapedini nocive o pericolose". Saluti cordiali Ciao Effegi, scusandomi per la lunga assenza, ho avuto solo ora modo di riprendere in mano il tutto. Tornando al discorso, esistono 2 fabbricati che si fronteggiano. Il rosso posto ad una quota di circa 10 metri più in alto rispetto a quello color ciano. Il fabbricato solor ciano ciano era prima composto solamente da un seminterrato di forma rettangolare, anch'esso edificato sul confine. Sopra il lastrico solare di detto seminterrato, era eretto il muro di confine dello spessore di cm 30 che divideva le due proprietà. I proprietari del fabbricato ciano, in luogo del muro di confine, hanno fatto una sopraelevazione di due piani, in aderenza, come vedi dal disegno che ti allego. La sopraelevazione si sviluppa ad oggi sopra i 15 cm di proprietà del fabbricato color ciano. Clicca sull'immagine per vederla intera Erro, o essendo il lotto confinante gia edificato (fabbricato rosso) eran costretti ad indietreggiarsi almeno di 1,50 metri, checchè ne dica il regolamento comunale? Se il fabbricato ciano ha necessità di manutenzioni, è necessario accedere al fondo del fabbricato rosso! E se il proprietario nega il consenso? Saluti, e grazie!
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