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NOVITA' 2017 - SUCCESSIONI - TERRENI EDIFICABILI |

NuovaGeo
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08 Aprile 2016 alle ore 10:24
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Buongiorno a tutti, ho letto su internet che dal 01.12.2017 cambierà la metodologia di valutazione dei terreni edificabili, da inserire in successione, pertanto non si dovrà più calcolare il valore di mercato ma verrà inserito il valore ottenuto moltiplicando il reddito rivalutato, moltiplicato per un coefficiente.... Detto questo, sono andata a prendermi il testo della nuova legge di stabilità... ma non riesco a trovare alcun riferimento... Qualcuno sa qualcosa di più? Sarebbe davvero "comodo" per chi si trova ad operare in una provincia che non è la sua... O anche per chi ha poca esperienza nella valutazione... E sicuramente si potrebbe evitare di incorrere in sanzioni o eventuali tassazioni di "recupero", da parte dall'AdE. Grazie a tutti e buon lavoro. NuovaGeo_Fra
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NuovaGeo
Iscritto il:
08 Aprile 2016 alle ore 10:24
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Ho sbagliato ad inserire qui il quesito, come faccio ad estrapolarlo da "comunicazioni da parte dello staff"? Scusate, chiedo venia.
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John_Pippero
» ACCOUNT NON PIU' ATTIVO
Iscritto il:
20 Novembre 2014 alle ore 18:17
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Metti il link dellapagina web dove hai letto la notizia, per favore ?
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NuovaGeo
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08 Aprile 2016 alle ore 10:24
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rossa
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13 Aprile 2003
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Buongiorno. Ho l'impressione che i siti indicati siano di scarsa professionalità. Il valore fiscale ottenibile coi moltiplicatori è quello dei fabbricati. Una volta i moltiplicatori si applicavano anche per i terreni agricoli NON edificabili. Mai per i terreni edificabili ed è assai poco credibile che possa essere introdotto ora. Saluti.
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NuovaGeo
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08 Aprile 2016 alle ore 10:24
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"rossa" ha scritto: Buongiorno. Ho l'impressione che i siti indicati siano di scarsa professionalità. Il valore fiscale ottenibile coi moltiplicatori è quello dei fabbricati. Una volta i moltiplicatori si applicavano anche per i terreni agricoli NON edificabili. Mai per i terreni edificabili ed è assai poco credibile che possa essere introdotto ora. Saluti. Era proprio per questo che chiedevo se qualcuno aveva riferimenti affidabili... Niente... aspetterò chiarimenti dall'agenzia delle entrate... dell'anno nuovo =)
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EALFIN
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03 Dicembre 2006
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Per tutti gli immobili oggetto di trasferimento a qualsiasi titolo le norme prevedevano/prevedono l'indicazione del valore venale di comune commercio alla data di riferimento. Solo dopo, per snellire le procedure a carico della pubblica amministrazione e per evitare contenziosi pluriennali visto come (non) funziona qualsiasi tipo di Giustizia in Italia, hanno ideato, per i terreni agricoli dotati di R.D. (quindi anche di R.A.) e per gli edifici censiti all'urbano con attribuzione di rendita, un valore minimo da dichiarare attraverso i previsti moltiplicatori. Per le aree edificabili la situazione non è poi semplice perchè i loro valori variano da Comune a Comune e da Zona a Zona (un lotto edificabile prossimo alla piazza di un nucleo abitato vale di sicuro almeno più del doppio di un lotto sito in periferia ovvero in una zona poco popolata e dotata di pochi servizi e infrastrutture).
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