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Argomento: Consistenza categoria C/6

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geoalfa

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 0 -  0 - Inviato: 11 Maggio 2013 alle ore 18:12

( .!. )

Un aiutino per chi cerca nel mare magnum:

Con la sentenza n. 9845 dell’11 novembre 1996, la Suprema Corte - chiamata a pronunciarsi ha anche specificato che “Nel relativo rapporto, che può intercorrere anche tra due cose immobili, il collegamento tra la cosa principale e quella accessoria è preso in considerazione dalla legge non come rapporto di connessione materiale, ma come rapporto economico-giuridico di strumentalità e complementarietà funzionale, costituito da chi sia proprietario dell'una o dell'altra cosa o titolare di un diritto reale su entrambe, con la conseguenza che per l'esistenza del vincolo pertinenziale sono necessari non soltanto un elemento oggettivo, nel senso che un bene (cosa accessoria) deve essere destinato a servizio o ad ornamento di un altro bene (cosa principale), ma anche un elemento soggettivo, nel senso che tale destinazione deve rispondere all'effettiva volontà dell'avente diritto, di creare il suddetto vincolo di strumentalità o complementarietà funzionale”.
Tuttavia, sebbene, dunque, la Suprema Corte ha ritenuto che la nozione di pertinenza generalmente presupposta ai fini tributari sia quella civilistica, non sembrerebbe potersi escludere del tutto l’eventualità che il concetto di pertinenza contemplato nella lett. a) del comma 1, dell’art. 2, del D.Lgs. n. 504 del 1992, debba essere ricondotto a quello di pertinenza “edilizia o urbanistica”.

ma, ce n'è ancora!

buona domenica

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Marlin

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Torremaggiore (FG)

 0 -  0 - Inviato: 11 Maggio 2013 alle ore 21:33

Mi scuso per il ritardo con cui riprendo la discussione al mio quesito. Onestamente non credevo e non volevo che si accendesse una discussione così animata, seppure le discussioni sono sempre positive.

Per TOTONNO:

Il progetto presentato in Comune prevedeva la realizzazione di un box in ossequio alla L.R. Puglia sul Piano Casa con la possibilità di ampliare fino al 20% le uu.ii. esistenti purchè fosse destinato (l'ampliamento) a unità residenziale o per usi ad esse strettamente connesse, come i box auto. Il il R.E. del Comune prevede che le nuove costruzioni si uniformino a quelle esistenti per ciò che attiene alla tipoligia di paramento esterno ed al tipo di coperture che, nella zona è tutta a falde (sono villette a schiera). Premesso ciò, il volume così realizzato è al netto del volume che il tetto a falda forma con l'ultimo solaio. Il comune impone di utilizzare tali volumi come sottotetti non utilizzabili a fini abitativi. Va da sè che, in ogni caso, oltre al box debba essere accatastato anche il sottotetto che (ripeto) non è abusivo ma leggittimamente previsto nel PdC presentato ed approvato dal Comune.

La scelta di considerarlo come Accessorio Indiretto non comunicante nasce dal fatto che per usufruire del sottotetto è necessario:

1) o utilizzare una scala esterna di altro sub (stesso proprietario) che consente l'accesso alla sua abitazione posta al 1° P

2) oppure (e credo sia la cosa migliore) far diventare BCNC tale scala in modo da renderla comune sia all'abitazione sia al box per accedere al sottotetto.

Riguardo al discorso della superficie intesa come Superficie Catastale o come Consistenza, devo dire che credo di avere le idee chiare già dalla prima risposta di GEOALFA E DI SIMBA64.

Tuttavia, credo che la superficie (quella che servirà per il calcolo della consistenza) da indicare nel mod. 1N II parte, nella sezione "LOCALI ACCESSORI INDIRETTI" sub sezione "NON COMUNICANTI" debba essere quella utile, cioè già depurata della parte interessata da H < 1.50. Il quadro, infatti, indica di inserire la "superficie utile" e mi pare che una superficie interessata da una H

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totonno
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 0 -  0 - Inviato: 11 Maggio 2013 alle ore 23:31

"Marlin" ha scritto:
Mi scuso per il ritardo con cui riprendo la discussione al mio quesito. Onestamente non credevo e non volevo che si accendesse una discussione così animata, seppure le discussioni sono sempre positive.

Per TOTONNO:

Il progetto presentato in Comune prevedeva la realizzazione di un box in ossequio alla L.R. Puglia sul Piano Casa con la possibilità di ampliare fino al 20% le uu.ii. esistenti purchè fosse destinato (l'ampliamento) a unità residenziale o per usi ad esse strettamente connesse, come i box auto. Il il R.E. del Comune prevede che le nuove costruzioni si uniformino a quelle esistenti per ciò che attiene alla tipoligia di paramento esterno ed al tipo di coperture che, nella zona è tutta a falde (sono villette a schiera). Premesso ciò, il volume così realizzato è al netto del volume che il tetto a falda forma con l'ultimo solaio. Il comune impone di utilizzare tali volumi come sottotetti non utilizzabili a fini abitativi.



Secondo me, Marlin, tu equivochi questo punto. L'imposizione del comune è molto chiara: il sottotetto, legittimamente creato, non può essere utilizzato a fini abitativi e quindi ciò non toglie che si possa accatastare come accessorio dell'abitazione che a questa sarà di completamento.

Pare giusto per me che un accessorio come un sottotetto non possa essere utilizzato a fini abitativi ma di complemento alla abitazione come anche una cantina o un garage, accessori questi non abitabili per natura. Pare invece molto improbabile che un garage, già unito come pertinenza ad una abitazione, abbia un accessorio sottotetto e questi debba essere per forza annesso al garage stesso.

Riguardo la determinazione della superficie catastale per una accessorio annesso ad una abitazione credo sia semplice così come la consistenza molto più complesso ed equivoco un presunto accessorio di un accessorio all'abitazione.


Ciao.

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geoalfa

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 0 -  0 - Inviato: 12 Maggio 2013 alle ore 11:04

da una semplicissima ricerca, il link:

www.geolive.org/forum/pregeo-e-docfa/pri...

e, di questa quoro EALFIN!

ma, ce ne sono altre, molte altre, basta cercare, anzichè fare tanti giri di parole e raccontare che Cristo è morto di freddo!

buona domenica

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Marlin

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Torremaggiore (FG)

 0 -  0 - Inviato: 12 Maggio 2013 alle ore 16:14

TOTONNO ha scritto:

Pare giusto per me che un accessorio come un sottotetto non possa essere utilizzato a fini abitativi ma di complemento alla abitazione come anche una cantina o un garage, accessori questi non abitabili per natura. Pare invece molto improbabile che un garage, già unito come pertinenza ad una abitazione, abbia un accessorio sottotetto e questi debba essere per forza annesso al garage stesso.



Non sono molto convinto che un box non possa avere un accessorio come sottotetto. Forse ci facciamo influenzare dal fatto che il box è adiacente l'abitazione della quale diventerà pertinenza. Immaginiamo, invece, di costruire un box isolato e distante da un'abitazione e che, per ragioni di usanze costruttive locali, questo debba essere coperto con un tetto a falda. A questo punto che faccio:

1) disattendo le usanze locali e lo copro con tetto a terrazza?

2) non lo accatasto perchè è inamissibile che un box abbia un sottotetto?

Mi pare sia logica la scelta adottata.

PER GEOALFA:

Anch'io quoto EALFIN



Salutoni a tutti

Giovanni

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totonno
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 0 -  0 - Inviato: 12 Maggio 2013 alle ore 21:38

"Marlin" ha scritto:


Non sono molto convinto che un box non possa avere un accessorio come sottotetto. Forse ci facciamo influenzare dal fatto che il box è adiacente l'abitazione della quale diventerà pertinenza. Immaginiamo, invece, di costruire un box isolato e distante da un'abitazione e che, per ragioni di usanze costruttive locali, questo debba essere coperto con un tetto a falda.



Io non posso immaginare altre cose se non quelle che tu hai raccontato. Se mi metto pure a immaginare altre ipotetiche situazioni non saprei quale risposta sia quella più consona al tuo caso.

"Marlin" ha scritto:


A questo punto che faccio:


1) disattendo le usanze locali e lo copro con tetto a terrazza?



Tu hai detto che il tetto a falda e il sottotetto è legittimo quindi cosa c'entra cambare la tipologia dell'opera con il suo accatastamento??

"Marlin" ha scritto:

2) non lo accatasto perchè è inamissibile che un box abbia un sottotetto?



Hai detto tu stesso che il sottotetto è ammissibile quindi devi trovare la regolare procedura per accatastarlo, e a tal proposito ho dato la mia opinione.

"Marlin" ha scritto:
Mi pare sia logica la scelta adottata.



Prendo atto e mi fa piacere tu sia stato messo in condizioni di scegliere la soluzione che ritieni più congrua al tuo caso. Nel contempo riporto un estratto dalla guida su geolive.

http://www.geolive.org/guide/procedure...

La consistenza catastale in vani utili si ottiene:

GRUPPO C
La consistenza catastale delle unità immobiliari da accertarsi nelle categorie del gruppo C del quadro generale si misura assumendo come elemento unitario il metro quadrato, e si computa determinando in primo luogo le superfici interne (cioè quelle degli spazi compresi fra le pareti) degli ambienti - principali ed accessori - che costituiscono l'unità immobiliare.
Dal computo sarà esclusa la superficie dei locali e delle aree che costituiscono le dipendenze (cioè tettoie, cortili, giardini, ecc.), siano esse di uso comune o siano di uso esclusivo dell'unità immobiliare considerata.

Si ottiene poi la consistenza catastale in metri quadrati:
1) Sommando:
1 a) la superficie utile degli ambienti principali;
1 b) la superficie utile degli ambienti accessori, trasformata, per la sola categoria C/1 (negozi e botteghe), per moltiplicazione con il relativo coefficiente di ragguaglio, in superficie utile equivalente principale;

"Totonno" ha scritto:


Capisci??? Per la sola categoria C1. Ti dice niente??? Ecco perchè al Docfa non torna la proporzione tra superfice e consistenza catastale quando a un c2 gli metti una superficie ridotta accesoria che il software giustamente non prevede come da norma.



2) apportando al risultato del conteggio una aggiunta o detrazione – nei limiti ammessi - sia per tenere conto degli altri elementi della consistenza effettiva - dipendenze - che nell'unità immobiliare sono uniti agli elementi già considerati e ne aumentano le utilità ed i comodi, sia per tener conto di utilità e svantaggi (particolari rapporti dimensionali, posizione d'angolo, ecc.) che siano particolari della unità immobiliare rispetto alla maggior parte delle altre unità della medesima categoria e classe ed influenti sul reddito;

3) arrotondando infine, il risultato del conteggio al metro quadrato.
I limiti ammessi per le aggiunte o per le detrazioni previste dal punto 2) al risultato del conteggio indicato al punto 1), sono del 10 % per tutte le categorie del gruppo C del quadro generale, tranne che per la categoria C/1 per la quale sono del 20%.

( da: "Legge 11 agosto 1939, n. 1249 - Accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito formazione del nuovo Catasto edilizio urbano".



Ciao.

Antonio.

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geoalfa

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 0 -  0 - Inviato: 13 Maggio 2013 alle ore 08:39

Un aiuto per evitare che si legga parzialmente la Guida! :


"totonno" ha scritto:
La consistenza catastale in vani utili si ottiene:
...................
GRUPPO C .....
La consistenza catastale delle unità immobiliari da accertarsi nelle categorie del gruppo C del quadro generale si misura assumendo come elemento unitario il metro quadrato, e si computa:
determinando in primo luogo le superfici interne (cioè quelle degli spazi compresi fra le pareti) degli ambienti - principali ed accessori - che costituiscono l'unità immobiliare.

Dal computo sarà esclusa la superficie dei locali e delle aree che costituiscono le dipendenze (cioè tettoie, cortili, giardini, ecc.), siano esse di uso comune o siano di uso esclusivo dell'unità immobiliare considerata.

Si ottiene poi la consistenza catastale in metri quadrati:
1) Sommando:
1 a) la superficie utile degli ambienti principali;
1 b) la superficie utile degli ambienti accessori, trasformata, per la sola categoria C/1 (negozi e botteghe), per moltiplicazione con il relativo coefficiente di ragguaglio, in superficie utile equivalente principale;
...
Ti dice nente???
Ecco perchè al DocFa non torna la proporzione tra superfice e consistenza catastale quando a un C2 gli metti una superficie ridotta accesoria che il software giustamente non prevede come da norma.
.....
2) apportando al risultato del conteggio una aggiunta o detrazione – nei limiti ammessi - sia per tenere conto degli altri elementi della consistenza effettiva - dipendenze - che nell'unità immobiliare sono uniti agli elementi già considerati e ne aumentano le utilità ed i comodi, sia per tener conto di utilità e svantaggi ( particolari rapporti dimensionali, posizione d'angolo, ecc.) che siano particolari della unità immobiliare rispetto alla maggior parte delle altre unità della medesima categoria e classe ed influenti sul reddito;

3) arrotondando infine, il risultato del conteggio al metro quadrato.
I limiti ammessi per le aggiunte o per le detrazioni previste dal punto 2) al risultato del conteggio indicato al punto 1), sono: - del 10 % per tutte le categorie del gruppo C del quadro generale, (..) tranne che per la categoria C/1 per la quale sono del 20%.

( da: "Legge 11 agosto 1939, n. 1249 - Accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito formazione del nuovo Catasto edilizio urbano".




Penso di aver stringato al massimo ed evidenziato come il calcolo delle superfici dia differente fra il gruppo C , distinguendo la categoria C/1 dalle altre!

Buona giornata!

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Marlin

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 0 -  0 - Inviato: 13 Maggio 2013 alle ore 15:50

Grazie a tutti per gli interventi e per i contributi offerti. Giammai avrei creduto che il quesito creasse tanta partecipazione. Le ideee (mie) ora sono più chiare, grazie ad alcuni di voi e credo, almeno per ciò che mi riguarda, che sia meglio da parte mia chiudere la discussione perchè ho paura che, continuando, potrei essere frainteso, come mi sembra che stesse capitando leggendo il tono di alcune risposte. Io ho sempre avuto il massimo rispetto verso tutti, anche verso coloro che, come capita spesso anche a me, propongono dei quesiti che per molti possono aaparire banali. Se fossimo tutti dei geni a che servirebbe questo strumento? L'umiltà è saper capire ed aiutare gli altri e devo dire che quel poco che ho imparato nel campo catastale lo devo a molti di voi e soprattutto a questo importatissimo sito.

Non me ne vogliate e vi chiedo ancora scusa se ho creato qualche problema.

Vi saluto cordialmente tutti

Giovanni

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totonno
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 0 -  0 - Inviato: 13 Maggio 2013 alle ore 16:04

"Marlin" ha scritto:
Grazie a tutti per gli interventi e per i contributi offerti. Giammai avrei creduto che il quesito creasse tanta partecipazione. Le ideee (mie) ora sono più chiare, grazie ad alcuni di voi e credo, almeno per ciò che mi riguarda, che sia meglio da parte mia chiudere la discussione perchè ho paura che, continuando, potrei essere frainteso, come mi sembra che stesse capitando leggendo il tono di alcune risposte. Io ho sempre avuto il massimo rispetto verso tutti, anche verso coloro che, come capita spesso anche a me, propongono dei quesiti che per molti possono aaparire banali. Se fossimo tutti dei geni a che servirebbe questo strumento? L'umiltà è saper capire ed aiutare gli altri e devo dire che quel poco che ho imparato nel campo catastale lo devo a molti di voi e soprattutto a questo importatissimo sito.

Non me ne vogliate e vi chiedo ancora scusa se ho creato qualche problema.

Vi saluto cordialmente tutti

Giovanni



Sicuramente sono stato brusco nei tuoi confronti e me ne scuso.

Se interessa sono pronto comunque a confrontarmi con voi sulla questione degli accessori indiretti e come vanno considerati nell'ambito dei C/6. L'argomento può essere benissimo approfondito.

Ciao.

Antonio.

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Marlin

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 0 -  0 - Inviato: 13 Maggio 2013 alle ore 18:27

Ciao Antonio,

sono contento che tu abbia capito che mi riferivo a te, ma sono ancora più contento perchè diversamente ci restavo male. Vedi, molti di noi si conoscono solo attraverso questo canale ma, parlo per me, è come se vi conoscessi di persona e dopo anni sento di essermi affezionato a tanta gente, te compreso. Quindi non posso che rallegrarmi per esserci chiariti.

Un abbraccio ed alla prossima proficua e costruttiva discussione

Giovanni

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pdvul17

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 0 -  0 - Inviato: 22 Maggio 2013 alle ore 00:46

Scusate il ritardo, provo a dare le risposte inerenti la parte di normativa catastale (da cui siamo partiti) senza entrare in quella urbanistica.

Come ho già detto "Nel caso in argomento quindi (garage + soffitta con h variabile) la consistenza catastale è data dalla somma delle superfici nette dei due locali (sono i dati indicati nel quadro C/2 del mod. 1N parte II - mq. utili). Da notare che in nessuna norma o prassi citata si fa riferimento alle altezze dei locali, quindi si calcola l'intera superficie, indipendentemente dall'altezza degli stessi. Caso mai di ciò se ne può tener conto nell'attribuzione della prevista aggiunta o detrazione percentuale prevista sempre dal paragrafo 15 dell'Istruzione anzidetta.", quindi supponendo che la superficie netta del garage sia di mq. 18,50 e quella della soffitta di mq. 16.30 (tutta la superficie netta indipendentemete dall'altezza del locale), la consistenza sarebbe di mq. 34,80. A questa consistenza si dovrebbe applicare la prevista aggiunta o detrazione prevista dalla prassi nella misura massima del 10% (max 20% solo per la categoria C/1). In un caso normale (altezze normali e presenza di utilità comuni) potrei applicare una maggiorazione del 3% che porta la nostra consistenza a 34,80 + 3% = mq. 35,84 arrotondato a mq. 36,00 che quantifica la consistenza catastale. Nel nostro caso particolare, per tener conto dello "svantaggio" della non utilizzabilità di quella parte di soffitta con altezza in parte non sfruttabile, potrei applicare una "detrazione" del 10% (il massimo consentito) e quindi 34,80 - 10% = mq. 31,32 arrotondati a mq. 31,00.

(Naturalmente per quanto riguarda la superficie catastale, questa è data dalla somma delle superfici lorde relative ai poligoni del garage, della porzione di soffitta con h > 1.50 e dalla porzione di soffitta con h < 1.50 e sarebbe la medesima per i due casi sopra indicati).

Tutto questo è previsto dalle norme e dalla prassi relative alla consistenza catastale che, purtroppo, non fanno riferimento alla "logica" invocata da SIMBA64 (e su cui possiamo essere tutti d'accordo).

Un paio di inviti a SIMBA64: se porti il quesito all'attenzione della tua AdT o di un altro Ufficio (se ne hai occasione ti consiglio quello appena più a nord del tuo dove c'è un URP che funziona) dovresti ottenere sempre le stesse risposte poiché la normativa è uguale per tutti gli Uffici (e per tutti i professionisti). Sarebbe quindi buona norma (per tutti i professionisti) chiedere sempre ai funzionari che esprimono "pareri personali" le fonti normative dalle quali sono tratti. Credo che ne guadagnerebbero tutti.

Saluti e buon lavoro a tutti.

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SIMBA64

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09 Dicembre 2011

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 0 -  0 - Inviato: 22 Maggio 2013 alle ore 08:29

Salve pdvul17



Credo di capire che l'ufficio più a nord del mio sia PADOVA (essendo io a ROVIGO), ma credo che anche Rovigo mi sappia esplicare bene la soluzione del problema.

Per quanto concerne l'applicazione della normativa catastale, sono d'accordo con te che dovrebbe essere univoca, ma purtroppo la mia esperienza mi porta a dire che non è così.

Tutto dipende dalla definizione di mq. utili, che come ho già detto in precedenza sono mq. calpestabili, utilizzabili ed usufruibili.

La definizione di mq. utili si identifica più come un termine urbanistico, e urbanisticamente significa come ho già illustrato prima.

La mia interpretazione nasce anche dal susseguirsi della normativa, all'epoca della legge del 1939 non esisteva DOCFA il quale non tiene conto delle superfici inferiori a mq. 1,50.

Questo è il mio pensiero che, come ho capito, non trova esatto riscontro con il tuo, comunque grazie per la tua ulteriore spiegazione.



Saluti cordiali

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