Effegi, che saluto, ha spiegato molto bene nel suo intervento gli aspetti relativi all'argomento. Purtuttavia, e credo sia stato così anche per Mefy, in particolare nella lettura del testo di EFFEGI, io non capivo chiaramente quali dovssero essere i soggetti chiamati "legittimari". Ragazzi, è colpa mia mia, sono duro, a volte, come i sassi. Ma EFFEGI mi disorienta quando scrive:
"Nel tuo caso hai si diritto all'eredità spettante per legge sui beni che "eventualmente" sono caduti in successione alla data di morte del de cuius (tuo zio), così come hai il dovere di pagare la quota parte degli eventuali debiti dello stesso... ma fino a quando non accetterai l'eredità non sarai mai considerata erede... e se non sei nel possesso di questi eventuali immobili (per esempio coltivi un fondo, abiti in una casa del de cuius, etc) hai tempo 10 anni per accettarla."
Questo non riguarda certamente Mafy per cui disorienta scrivere che ella ha si diritto per beni "eventualmente" dello zio, perchè egli ha scelto di devolvere in donazione ad altri il suo patrimonio immobiliare senza intaccare la legittima che in questo caso non può esistere vista l'assenza dei legittimari. Lo zio ha avuto quindi piena disponibilità dei suoi beni. Purtroppo a ella spetta invece, insieme agli altri eredi la concorrenza alle spese per il funerale che per magnanimità, riconoscenza e gratitudine dovrebbero invece in totale andare a chi ha ricevuto (con animo grato!!!) il patrimonio in donazione. Bella riconoscenza.
Siccome l'argomento è interessante e non lo conosco a fondo, ho cominciato a cercare in rete, tenendo presente tutti gli interventi che si sono via via presentati su questa discussione. Ho trovato un testo che mi toglie molti dubbi su chi siano i legittimari. Lo riporto di seguito. Qui io capisco che, contrariamente a quello che ho sostenuto nel primo mio intervento, Meify non ha quel diritto di intervenire sulla legittima, perchè non è legittimaria, come avevo pensato in un primo momento. Io credo insomma che l'ottimo intervento di EFFEGI che mi ha di fatto insegnato una cosa che non sapevo, e che per me è materia ostica, debba essere integrato con quanto ho trovato e riporto di seguito. Si nota da questo testo che presumo essere attendibile, che tra i legittimari non compaiono i collaterali: fratelli, sorelle e figli di fratelli e sorelle del de cuius.
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economia.repubblica.it/articolo/Come_si_... I legittimari, a chi spetta comunque una quota di eredità - La legge prevede dunque che alcuni soggetti abbiano una particolare tutela, cioè che agli stessi sia riservata comunque una quota dell'eredità anche contro un'eventuale volontà del defunto espressa per testamento.
Questi soggetti sono:
- il coniuge anche separato purché senza colpa, e fino a quando non intervenga sentenza di divorzio, e a prescindere dal regime di comunione o di separazione dei beni. In caso di matrimonio in essere il coniuge superstite eredita sempre il diritto di abitazione nella casa coniugale. Quindi oltre alla quota di immobile che andrà in suo possesso ha il diritto di continuare ad abitare nello stesso appartamento e nessuno potrà cacciarlo via vita natural durante;
- i figli, che sono considerati allo stesso modo sia che siano legittimi, legittimati, adottivi e naturali;
- i genitori, in mancanza di coniuge e figli.
In caso di concorso tra i soggetti innanzi indicati, la legge determina la quota di eredità riservata a ciascuno. Per calcolare la quota di patrimonio ereditario spettante a ciascun soggetto tutelato occorre comunque tenere conto anche di eventuali donazioni effettuate in precedenza. In pratica, al valore dei beni lasciati per testamento occorre dapprima detrarre la somma complessiva degli eventuali debiti esistenti, quindi aggiungere il valore di tutte le eventuali donazioni, e poi sulla somma risultante da tali operazioni, calcolare quanto spetta a ciascun soggetto tutelato.
La quota disponibile e chi ne può beneficiare - La legge, però, non vincola del tutto le ultime volontà: a seconda di quanti sono gli eredi legittimari, infatti, è prevista una quota cosiddetta "disponibile" che chi fa testamento può destinare a chi preferisce. Non c'è alcun tipo di vincolo in questo caso, il che significa che è possibile anche destinare questa quota ad uno dei soggetti tutelati dalla legittima. Così ad esempio nel caso di moglie e un figlio, il padre ha a disposizione una quota pari ad un terzo del suo patrimonio. Questa quota potrà ad esempio essere destinata alla moglie in aggiunta a quella di legge, oppure solo al figlio, o anche a soggetti estranei alla famiglia.
Nel caso, invece, di un genitore con moglie e più figli, sarà possibile lasciare un valore maggiore a uno solo a scapito di tutti gli altri, destinando a lui o a lei la propria quota disponibile che in questo caso è pari ad un quarto del patrimonio.
Diseredare no, insomma, ma privilegiare sì. E finché si rispettano le quote minime stabilite dalla legge il testamento non può essere impugnato.
I fratelli non sono tutelati dalla legittima - Come risulta chiaramente dalla tabella, coniuge e figli sono ovviamente i soggetti maggiormente tutelati, mentre, ad esempio, i fratelli ereditano solo se non c'è testamento e se coniuge e figli non ci sono. I fratelli, infatti, non sono tra i soggetti legittimari, quindi possono essere tranquillamente esclusi dal testamento, senza che possano avere nulla da ridire. Diverso, invece, il caso di una successione senza testamento: in questa situazione, infatti, ai fratelli va comunque una quota di eredità, a patto che non ci siano moglie e/o figli. Se loro ci sono, infatti, ai fratelli non tocca nulla.
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Saluti