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Argomento: AiutO

Autore Risposta

samsung

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 0 -  0 - Inviato: 12 Giugno 2014 alle ore 16:08

"SIMBA964" ha scritto:

Anche i debiti spettano agli eredi, non solo gli utili



Ottima precisazione.

Infatti le spese funerarie sono considerate un passivo ereditario, come i debiti.

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geoalfa

(GURU)

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 0 -  0 - Inviato: 12 Giugno 2014 alle ore 17:33

Questo post è nato sfortunato, perchè:

1) Da un titolo - disgraziato - ed anche proibito dalle regole del forum...

2) Si è passati ad un argomento completamente differente e per un certo aspetto sarebbe stato meglio aprire un nuovo tread..

3) Però di vantaggioso c'è che ne è seguita una seria discusssione mai discussa così approfonditamente e saggiamente conclusa con un trattato, che invidioso qual sono, l'ho trasformata in una GUIDA!

questa:

www.geolive.org/guide/procedure-e-metodo...

Spero che a qualcuno possa essere di utilità.

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mefyna

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12 Giugno 2014 alle ore 12:45

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 0 -  0 - Inviato: 13 Giugno 2014 alle ore 08:46

samsung grazie..ma essendo nipote ieri mi han detto che non vi sono legittime lui poteva donare a chi voleva.ma mi chiedevo perchè dovrò anch io pagare il funerale se lui ha donato ad altri? dove posso trovare econ esattezza quali eredi devono pagare il funerale lui ha 4 fratelli in vita cosa centro io che sono la nipote? chi mi può aiutare a capire bene sta cosa.grazie infinite

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mefyna

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12 Giugno 2014 alle ore 12:45

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 0 -  0 - Inviato: 13 Giugno 2014 alle ore 08:49

simba io non ho nessun utile da parte di mio zio..come dicevo in vita aha fatto due donazioni..non vi son soldi nel conto corrente e a me interessava capire per legge quali eredi devono pagare il funerale e l altra domanda era:chi ha rivcevuto le due donazioni non sarebbereo obbligati a apgar loro il funerale? grazie

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samsung

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29 Ottobre 2005

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 0 -  0 - Inviato: 13 Giugno 2014 alle ore 10:02

Precisiamo le risposte che ti sono già state date, pregandoti di chiarire per bene la tua parentela con lo zio, per ora si può solo ipotizzare che tu sia figlia di un fratello premorto. Se le cose stanno così valgono le due regolette qui sotto.

Le spese del funerale le pagano gli eredi.

I figli dei fratelli premorti sono eredi a tutti gli effetti e mantengono gli stessi diritti del genitore morto tra cui il diritto di riserva, e le loro quote legittime. Questi diritti (riserva e legittima) sono solo possibilità non obblighi. Puoi persino rinunciare all'eredità se vuoi, in questo modo non sarai obbligata a partecipare a nessuna spesa, ma rinunciare un costo ce l'ha, fai tu i conti.

Tu erediti, hai diritto (se vuoi) sui beni donati e sei obbligata a partecipare alle spese funerarie. Tutto il resto sono chiacchiere. E' chiaro che se fossi la zia beneficiaria non ti chiederei nessun rimborso per le spese, anche per tenerti buona, ma in termini legali è corretto.

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mefyna

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12 Giugno 2014 alle ore 12:45

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 0 -  0 - Inviato: 13 Giugno 2014 alle ore 10:18

grazie infinite samsung..ho chiesto ad un notaio poco fà se si può fare qualcosa per la doanzione che ha avuto la zia ed impugnarla ma mi è stato detto che le donazioni nonsi possono toccare e che non vi è alcuna legittima.si hai compreso bene io sono figlia di una sorella di mio zio che è morta 12 anni fà..la mai cara ammma che era molto legata a lui..cosa mi consigli di fare di andare da altro notaio o legale per sapere se c è l opportunità di impugnare la donazione? grazie sei molto gentile..scusami se ho scritto quà ma come dicevo è la prima volta che entro in un forume nn sono molto esperta. buona giornata

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samsung

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29 Ottobre 2005

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 0 -  0 - Inviato: 13 Giugno 2014 alle ore 10:20

Si, rivolgiti ad altro professionista di tua fiducia, che possibilmente non abbia contiguità con la vicenda. Sull'impugnazione ciò che afferma il notaio va verificato perchè recentemente 'Istituto della donazione è stato modificato abbreviando i tempi di impugnazione, tempi che non ricordo, ma penso che col "cadavere ancora caldo" tu sia ancora in tempo per intervenire. Sulla legittima invece è palesemente fuori strada. Ma scadendo i tempi per l'impugnazione scade anche di conseguenza il diritto di legittima sul bene donato.

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Salvatore_B.

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29 Gennaio 2014 alle ore 14:47

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Juneau

 0 -  0 - Inviato: 13 Giugno 2014 alle ore 10:36

Chiamo Mario Rossi lo zio di mefyna.

Mario Rossi muore senza lasciare discendenti né ascendenti in vita, ma solo fratelli e sorelle, gli eredi sono in parti uguali i fratelli e le sorelle.

Non lascia alcun patrimonio immobiliare, né altre sostanze in danaro, titoli, etc.

In vita ha fatto delle donazioni (non importa a chi).

Poiché non ha avuto mai figli e i genitori di Mario sono a lui premorti, il c.c. non riserva quota legittima a nessuno degli eredi (fratelli e sorelle). => nessuno può impugnare quelle donazioni.

Chi ha accettato quelle due donazioni è come se fosse stato chiamato ora con testamento ad accettare i beni delle donazioni. In sostanza i donatari sono eredi di Mario Rossi. E in questa qualità ereditano, in proporzione lineare al valore di quanto ricevuto, tutte le spese che abbisognano per chiudere la pratica di Mario Rossi su questa terra (non può escludersi che potrebebro spuntare balzelli vari in futuro).

Nessuno può fare alcuna azione giudiziaria per lesione di legittima, ma se i donatari non pagano possono essere citati come indegni chiedendo l'annullamento giudiziale delle donazioni.

Oltre alle spese immediate di un funerale seguono altre spese per mantenere pulizia e fiori della tomba.

mefyna (come anche tutti quelli che non hanno avuto nulla dallo zio) ha tutte le sue ragioni a ribellarsi a questo sorpruso.

edit: avevo formato questo post prima dei due precedenti, che ho letto solo dopo l'invio.

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SIMBA964

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in fede con DIO

 0 -  0 - Inviato: 13 Giugno 2014 alle ore 11:21

Salve



Sono in linea generale concorde con i concetti espressi da samsung, le donazioni, se qualche erede leggitimo lo ritiene, possono sempre essere impugnate, sempre se non è scaduto il tempo previsto per legge.

Ora se uno muore e se ha del capitale ereditano tutti gli aventi diritto sino al grado di parentela sesto, oltre il sesto eredita lo stato.

Chi ha fatto le donazioni per evitare impugnazioni doveva fare altri tipi di negozi giuridici.

Come è anche vero che se uno non possiede niente, nessuno eredita niente.



Saluti cordiali

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EFFEGI
f.g.

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Irpinia

 0 -  0 - Inviato: 13 Giugno 2014 alle ore 12:33

"SIMBA964" ha scritto:
Salve

Sono in linea generale concorde con i concetti espressi da samsung, le donazioni, se qualche erede leggitimo lo ritiene, possono sempre essere impugnate, sempre se non è scaduto il tempo previsto per legge.

Ora se uno muore e se ha del capitale ereditano tutti gli aventi diritto sino al grado di parentela sesto, oltre il sesto eredita lo stato.

Chi ha fatto le donazioni per evitare impugnazioni doveva fare altri tipi di negozi giuridici.

Come è anche vero che se uno non possiede niente, nessuno eredita niente.

Saluti cordiali



Non sono del tutto d'accordo con simba e samsumg per i seguenti motivi.

Non basta essere erede "legittimo" (fratello, sorella, nipote ex frate etc) per poter impugnare una donazione, ma occorre che l'erede legittimo sia anche "legittimato" (coniuge, figlio, nipote ex figlio etc).

Nel caso prospettato da Mefyna, se non non capito male, gli "eredi legittimi" del de cuius sono solo fratelli e sorelle, oltre a Mefyna quale figlia della premorta sorella del de cuius.

I suddetti soggetti sono eredi legittimi ma non legittimati, per cui gli stessi non possono procedere ad azioni di riduzioni o reintegro della quota di legittima.

Il reintegro della quota spettante agli eredi legittimati deve essere operata secondo le modalità dettate dall'art. 553 c.c. vale a dire riducendo dapprima le quote relative alla successione legittima e poi, se necessario, quelle relative alle disposizioni testamentarie ed infine alle donazioni.

Tornando al tuo quesito Mefyna, è doveroso precisare che la qualifica di erede non si identifica automaticamente con quella di "chiamato all'eredità".

La qualifica di erede si acquista soltanto per effetto dell'accettazione, espressa o tacita, dell'eredità stessa, per cui fino a quanto non si accetta si è solo chiamati all'eredità.

L'accettazione, se si è in possesso degli immobili caduti in successione, va fatta entro tre mesi dalla data di morte, in caso contrario entro dieci anni (nell'attesa dell'accettazione l'eredità si definisce "giacente").

Ogni chiamato all'eredità può chiedere al tribunale di fissare un termine ai sensi dell'art. 481 c.c. onde acquisire certezza in ordine agli eredi che realmente succedono al de cuius.

Infine potrai sempre rinunciare all'eredità, ma se hai degli eredi legittimi (figli) devi considerare che scatta a favore degli stessi il diritto di "rappresentanza" divenendo loro stessi eredi (quindi occhio).

Quindi nel caso tuo, non essendo in possesso di immobili caduti in successione hai tempo 10 ANNI per accettare l'eredità e quindi non sei obbligata a contribuire alle spese funerarie in quanto non sei ancora erede, e le stesse devono essere pagate da chi ha chiamato l'agenzia funebre che si potrà rivalere sui chiamati all'eredità con i tempi e madalità di cui sopra.

Saluti cordiali buona giornata a tutti

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Salvatore_B.

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Juneau

 0 -  0 - Inviato: 13 Giugno 2014 alle ore 13:22

Mah..., a parer mio ad alcuni sta sfuggendo un punto fondamentale: in questo caso il codice civile non riserva alcuna quota di legittima agli eredi dello zio.

Mi ripeto. Se uno muore senza avere avuto figli e con gli ascendenti premorti, i fratelli e sorelle non possono fare alcuna azione per lesione di legittima (perché non hanno diritto a una quota "legittima").

Avevo parlato di indignità dei donatari e revoca delle donazioni etc.

Concordate? O sbaglio io? Va beh..., sbaglio io.

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EFFEGI
f.g.

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Irpinia

 0 -  0 - Inviato: 13 Giugno 2014 alle ore 14:11

Ciao Salvatore_B
Non ho detto che sbagli... anzi ho detto in parte le stesse cose, rileggiti il mio intervento attentamente.
Saluti cordiali.

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Salvatore_B.

Iscritto il:
29 Gennaio 2014 alle ore 14:47

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Juneau

 0 -  0 - Inviato: 13 Giugno 2014 alle ore 14:17

EFFEGI, dal mio post ho tolto proprio appena prima che tu postassi il tuo nome (e quello degli altri) perché rileggendo attentamente - ancor prima delll'invito - la tua lezio mi sono accorto che dicevi quello che sommariamente avevo detto io. Insomma, ti avevo capito male, per colpa mia, quindi se c'è da scusarsi, ti chiedo scusa.

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samsung

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 0 -  0 - Inviato: 13 Giugno 2014 alle ore 15:09

Sì, ho preso un granchio, e me ne scuso con Mefyna che ho illuso per una giornata intera.

Non ho messo a fuoco che i parenti collaterali sono sì eredi legittimi, ma non legittimati, e questo non è una differenza da poco.

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SIMBA964

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in fede con DIO

 0 -  0 - Inviato: 13 Giugno 2014 alle ore 15:29

Salve

Mefyna è meglio che senti un legale che tratta tali problematiche, e che ti illustrerà tutti i vari aspetti della tua domanda.



Saluti cordiali

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