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Docfa, circ. 4/2009 - chiarimenti operativi |

robpier
Roberto Pierini
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Bologna
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L'Agenzia del Territorio ha rilasciato una nota di chiarimenti operativi in merito alla applicazione della controversa circolare 4/2009. Prot. 17471 del 31/03/2010 Scaricabile sul sito del CNPA www.peritiagrari.it
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jema
(GURU)
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in giro in giro creek
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Da una sommaria lettura della nota in oggetto, avrei piacere che fossero chiariti/approfonditi alcuni aspetti ancora (almeno per me) oscuri. 1) “il censimento nella categoria fittizia F4 è consentito solo in presenza di interventi di ristrutturazione dell’intero organismo edilizio, …” a) per intero organismo edilizio devono intendersi, come si usa abitualmente nel gergo tecnico, tutte le costruzioni esistenti nel Lotto Urbano (edificio principale più eventuali corpi accessori), ovvero, come apparirebbe ad una lettura meno rigorosa, l’unità immobiliare interessata dalla variazione? b) l’esclusività prevista con l’aggettivo “solo” appare, a mio avviso, non realistica poiché oltre ai due casi descritti (individuazione di porzioni immobiliari con o senza opere, che saranno gestite dal punto di vista grafico mediante le disposizioni impartite), è possibile che si manifesti un’ulteriore situazione. Per esempio il caso di opere edilizie già eseguite che individuino porzioni derivate inidonee di per se a produrre un cosiddetto reddito autonomo. La necessità di “porre il contribuente nella condizione di espletare i propri doveri fiscali” attribuendo obbligatoriamente una rendita alla porzione scorporata comporterebbe inevitabilmente aberrazioni tecnico-estimative, nei casi in cui l’unità immobiliare originaria rientri nella categoria catastale A. 2) “Nelle planimetrie delle unità immobiliari urbane è sempre …” a) considerato che la Circolare in questione si riferisce alla modalità di gestire, attraverso il programma DOCFA, gli aggiornamenti della banca dati del Catasto Fabbricati; qualcuno potrebbe gentilmente illustrarmi se esistono (dal punto di vista catastale) unità immobiliari NON urbane? 3) “Se invece l’area di risulta e quelle di pertinenza sono destinate alla produzione agricola, nel campo –Relazione- del tipo mappale è richiesta l’intestazione alla partita ordinaria con la destinazione d’uso –area di fabbricato demolito- (cod. 271).” a) non ricordo Circolari del Catasto Terreni che trattino la modalità descritta di richiedere in Relazione il passaggio dalla qualità 282 – Ente Urbano alla 271, tanto più che se così fosse con Pregeo 10 l’automatismo dell’approvazione senza l’ausilio di un Tecnico dell’Ufficio andrebbe a farsi benedire. Per la serie “trova il refuso” pagina 12: - “riferimento al biennio 1988-89”, nella relazione, superfluo visto che tutte le stime delle unità che rientrano nelle categorie speciali devono essere determinate in base ai valori di quella epoca censuaria; pagina 23: - al sub 13 = locale con duplice accesso, manca la destinazione d’uso ed il piano di riferimento; -ai sub 5 => 11, mancano i piani di riferimento; - il sub 16, NON dispone di accessorio (cantina); -al sub 20 BCNC, manca la destinazione (disimpegno); - nella rappresentazione grafica, la porzione interrata doveva essere individuata come piano primo sottostrada anziché semplicemente piano sottostrada. pagina 24: - nell’elenco subalterni, NON ha alcun senso che sia individuato il civico per quei sub che ne sono sprovvisti (vedi androne scale, cortili, box, ecc) pagina 28 - manca il riferimento del piano -appare fuorviante l’annotazione “cortile” sui diversi lati del fabbricato, per due motivi: 1) perché riferendosi la planimetria ad un’unità immobiliare ubicata ad un piano diverso dal terra, è plausibile ipotizzare che l’immobile NON sia circondato dal terreno; 2) qualora si rientrasse in una situazione nella quale l’edifico sia da rappresentare con l’annotazione “cortile”, resta da specificare se lo stesso sia comune ovvero esclusivo. Saluti 8)
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geobax
(GURU)
Iscritto il:
17 Maggio 2005
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Biella
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Dopo una prima lettura pre-festiva: - mi pare assurda la questione dell'altezza delle unità immobiliari che, già da arrotondare ai 5 cm sin dall'Istr. II del 1972 (ex Istr. II/1942), adesso è lasciata al libero arbitrio del tecnico redattore che, a sua volta, dovrà amalgamare il proprio "libero" arbitrio all'uso dell'Ufficio. - Anche la questione dello spessore dei muri (la cui impossibilità di misurazione completa, anche quando banalmente concepibile alla vista della planimetria, va giustificata in relazione tecnica!) non ha senso: si scontra infatti con l'allegato C del dpr 138/98 e mi pare che una circolare non possa essere in contrasto, nè variare, un dpr... - Finalmente, dopo nove anni, vede la luce il famigerato file dell'elenco subalterni (chissà se poi effettivamente si riuscirà a tirar fuori dagli Uffici periferici...); mi chiedo se nel caso di presentazione di elaborato planimetrico di un solo piano o di alcuni piani (dunque per una variazione) l'elenco subalterni debba essere ripresentato integralmente per l'intero fabbricato: mi parrebbe assurdo visto che nella pratica docfa dovrebbero andare a braccetto, ma ho già sentori di confusione e di pretese assurde... nei prossimi giorni, una lettura più attenta potrà essere forse chiarificatrice oppure no... saluti a tutti
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geocinel
Carlo Cinelli
» ACCOUNT NON PIU' ATTIVO (GURU)
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07 Novembre 2006
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"geobax" ha scritto:
- Anche la questione dello spessore dei muri (la cui impossibilità di misurazione completa, anche quando banalmente concepibile alla vista della planimetria, va giustificata in relazione tecnica!) non ha senso: si scontra infatti con l'allegato C del dpr 138/98 e mi pare che una circolare non possa essere in contrasto, nè variare, un dpr... Quando a Roma ho detto che bisogna riscrivere la Normativa Catastale e farne un Testo Unico perché la attuale troppa e contraddittoria, qualcuno si è incazzato....ma non ha risposto. Ciao Carlo
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AMOSTORTO
Iscritto il:
20 Marzo 2008
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cogliendo l'invito del buon jema vorrei approfondire con voi alcune parti anche a me poco chiare. 1) “il censimento nella categoria fittizia F4 è consentito solo in presenza di interventi di ristrutturazione dell’intero organismo edilizio, …” la mia interpretazione è questa: è sicuro che l'amministrazione finanziaria non vuole in carico le categorie F/4 . non le vuole perchè nessuno se non è più che obbligato si degnerà di accorpare le porzioni di uiu senza rendita ad altre già censite. dalla nota 15232/2002 Come già specificato con la predetta circolare n. 9/2001, tale causale, che comporta l'attribuzione della categoria F/4 alla porzione di unità soggetta al successivo trasferimento di diritti, deve essere usata esclusivamente nel caso in cui una delle parti in cui si divide l'unità immobiliare non presenti autonomia reddituale e funzionale. Si ricorda, altresì, che la categoria F/4, che comporta la non attribuzione di rendita, deve rappresentare uno stadio temporaneo dell'unità immobiliare. Infatti, una permanenza prolungata negli atti catastali di tale categoria può concorrere a favorire, anche se involontariamente, comportamenti tesi all’elusione fiscale. Pertanto, si invitano gli Uffici a controllare che tale fattispecie sia limitata nel tempo, ritenendo fisiologica una permanenza della categoria F/4 negli atti del Catasto non superiore ai sei mesi. Nel caso, invece, che detta circostanza si protraesse oltre tale periodo, gli Uffici dovranno invitare le parti interessate a regolarizzare le iscrizioni catastali delle unità immobiliari coinvolte, intervenendo d'ufficio in caso di mancata risposta, anche attraverso opportuni sopralluoghi, ed irrogando, quando ne ricorra il caso, le previste sanzioni. Ovviamente, le risultanze dell'intervento dell'Ufficio, come ad esempio un eventuale annullamento degli effetti della denuncia di variazione, dovranno essere motivate adeguatamente e notificate a tutte le parti interessate. quando si parla di F4 quindi, si parla ad esempio di un fabbricato di 6 piani (" intero organismo edilizio") completamente sventrato (in quel momento riaccatastato in F4 o trasferito di proprietà) in cui si debbono eseguire lavori edilizi che generino "[size=18]nuove [/size]unità immobiliari" . viene ancora precisato che la cat. F4 è consentita limitatamente all'intervento temporale che intercorre....[/color] 3) “Se invece l’area di risulta e quelle di pertinenza sono destinate alla produzione agricola, nel campo –Relazione- del tipo mappale è richiesta l’intestazione alla partita ordinaria con la destinazione d’uso –area di fabbricato demolito- (cod. 271).” qui trovo strano che pur parlandosi di pregeo o meglio di catasto terreni, si diano indicazioni che potrebbero rimanere nascoste. E' come si è capito il caso che un'ente urbano ,demolito, con caratteristiche agricole possa "riavere" la ditta catastale collegata al C.F. semplicemente indicandolo in relazione del tm, ricordarsi poi con Docte di variare la coltura E' un'ottima proposta ma rimane nascosta. saluti 8)
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jema
(GURU)
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26 Aprile 2007
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in giro in giro creek
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"AMOSTORTO" ha scritto: Come già specificato con la predetta circolare n. 9/2001, tale causale, che comporta l'attribuzione della categoria F/4 alla porzione di unità soggetta al successivo trasferimento di diritti, deve essere usata esclusivamente nel caso in cui una delle parti in cui si divide l'unità immobiliare non presenti autonomia reddituale e funzionale. Si ricorda, altresì, che la categoria F/4, che comporta la non attribuzione di rendita, deve rappresentare uno stadio temporaneo dell'unità immobiliare. Infatti, una permanenza prolungata negli atti catastali di tale categoria può concorrere a favorire, anche se involontariamente, comportamenti tesi all’elusione fiscale. Sono pienamente d'accordo. 8)
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