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Argomento: Differenza tra successioni: paese che vai "usanza" che trovi....

Autore Risposta

totonno
(GURU)
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19 Maggio 2006

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Firenze

 0 -  0 - Inviato: 20 Marzo 2015 alle ore 09:40

"EFFEGI" ha scritto:

Saluto te e tutto il forum augurando buona giornata.

PS. totonno il mio nik è EFFEGI e non ELLEGI (non farmi diventare una marca di elettrodomestici)



Lapsus involontario. Scusa.

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CESKO

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07 Novembre 2006

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Agro Nocerino Sarnese

 0 -  0 - Inviato: 20 Marzo 2015 alle ore 10:08

"totonno" ha scritto:
A Fra , EFFEGI ti ha risposto prima di me, la riserva è d'obbligo quando il titolo non c'è, l'annullamento del TM no, tant'è che così il tuo ufficio ha poi regolarmente fatto.



Quello che non riesco a capire.......

tralasciando la successione che è una "dichiarazione", ma il precedente atto di "vendita" del decuius non ha nessun valore? ovverò tittolo....

saluti

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EFFEGI
f.g.

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Irpinia

 0 -  0 - Inviato: 20 Marzo 2015 alle ore 10:21

Cesko, se viene fatta una successione "per possesso" quando si voltura la particella posseduta si inserisce la RIS. 1: atti passaggi intermedi non esistenti.

Successivamente anche se viene rogitato un atto con coloro che risultano in visura, la RIS. 1 non scomparirà.

A me è capitato a fine anno scorso.

Atto stipulato dal notaio nel 2008, con dichiarazione di possesso ultraventennale, con immobile volturato con inserita la RIS. 1.

Ad inizio dicembre scorso ho frazionato il terreno in due particelle con la firma dell'unico proprietario risultante in visura. T.F. regolarmente approvato, e, stipulato atto di donazione a fine dicembre.

Successivamente dopo circa 20 gg è pervenuta ai donatari comunicazione da parte dell'agenzia delle Entrate per "informare" i donatari che sulle rispettive particelle a loro donate (n. 2) vi era stata apposta la RIS. 1, per rendere comunque pubblico la mancanza della "continuità delle trascrizioni" e quindi la mancanza di atti relativi a passaggi intermedi.

Pongo una domanda a chi è meglio informato: Qualche dipendente catastale mi ha detto che la "RIS. 1: atti passaggi intermedi non esistenti" si potrà cancellare dopo decorso 20 anni dalla data di inserimento, sapete se è vero? Io sinceramente non ho trovato riscontro nella normativa catastale (naturalmente escluso la sentenza di usucapione).

Saluti

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totonno
(GURU)
» ACCOUNT NON PIU' ATTIVO

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19 Maggio 2006

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Firenze

 0 -  0 - Inviato: 20 Marzo 2015 alle ore 10:30

Secondo me non si può mai cancellare la riserva a menocchè non siano mutate le condizioni per le quali è stata apposta ciò vale a dire viene prodotto e trascritto il titolo o la sentenza prima assente.

La riserva è una informazione per chi acquista questo tipo di immobili, ed è giusto che questi sia tutelato con la conoscenza in visura. L'apposizione della riserva credo abbia queste finalità.

Non capisco invece Cesko sul precedente atto di vendita del de cuius. Che vuol dire ?


Saluti.

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geoalfa

(GURU)

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02 Dicembre 2005

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 0 -  0 - Inviato: 20 Marzo 2015 alle ore 10:40

Francesco,

a me sembra che l'argomento è stato molte volte dibattuto:

www.google.it/cse?cx=partner-pub-5056827...

ed anche qui:

www.geolive.org/forum/pregeo-e-docfa/doc...

ma anche:

http://www.geolive.org/forum/pregeo-e-docfa/pregeo/stato-di-fatto-non-legittimato-19558/

Comunque sono del parere che le disposizioni date con le circolari non annullano la Legge e nemmeno la modificano!

Quindi anche se catastalmente troviamo l'escamotage per bypassare il problema contingente, dobbiamo tenere nel debito conto che la proprietà va trasferita con atto pubblico, e basta!

E spero che non venga modificato il Diritto con le Circolari!

Stammi sempre in forma!

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EFFEGI
f.g.

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Irpinia

 0 -  0 - Inviato: 20 Marzo 2015 alle ore 10:43

"totonno" ha scritto:
Secondo me non si può mai cancellare la riserva a menocchè non siano mutate le condizioni per le quali è stata apposta ciò vale a dire viene prodotto e trascritto il titolo o la sentenza prima assente.

La riserva è una informazione per chi acquista questo tipo di immobili, ed è giusto che questi sia tutelato con la conoscenza in visura. L'apposizione della riserva credo abbia queste finalità.

Saluti.



Giusto totonno.

Ma il decorso di almeno vent'anni dalla data di inserimento in atti della RIS. 1, rende di fatto impossibile per un "terzo" potersi opporre all'usucapione, proprio perchè si è consolidato il diritto di usucapione.

Questo era quello che mi disse tempo fà (!) un ottimo e preparatissimo Responsabile dell'ex III° reparto dell'UTE (mi piace ancora chiamarlo così il catasto).

Ora è diventato inutile parlare con i responsabili dell'AdE(T) poichè quasi sempre sono impreparati.

Ciao

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totonno
(GURU)
» ACCOUNT NON PIU' ATTIVO

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 0 -  0 - Inviato: 20 Marzo 2015 alle ore 12:09

Secondo me è il contrario. La riserva non consolida l'usucapione, è solo una informazione. Se c'è un terzo che avanza diritti sul bene non può far altro che contestare il fatto a chi l'ha causato. Ma questo succede sempre nelle liti fra parti chen ritengono essere proprietari dello stesso bene. L'effettivo proprietario che ha il titolo può presentare a mio parere una istanza al catasto e riappropriarsi catastalmente del bene proponendo anche una causa civile contro il presunto soggetto che ritiene di aver usucapito il bene.

E' sempre la malafede che va combattuta da qualsiasi parte la si veda. Non si può impedire ad un soggetto che ritiene di avere acquisito l'usucapione di farsi intestare il bene al catasto. Ma se questi lo fa in malafede deve aspettarsi la contestazione del proprietario che possiede il giusto titolo di proprietà e la causa è inevitabile. Per questo è prevista la autodichiarazione di possedere i requisiti per usucapire, questa è soggetta a sanzione penale o amministrativa se si dimostra che è falsa. Il tecnico o il Notaio o la P.A. non può far altro che pretenderla e prenderne atto.

Io dico che la riserva è un bene che ci sia e sia pretesa, proprio perchè è molto facile intestarsi un immobile in catasto senza averne diritto e senza la riserva.

Saluti.

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CESKO

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Agro Nocerino Sarnese

 0 -  0 - Inviato: 20 Marzo 2015 alle ore 12:15

"EFFEGI" ha scritto:
Cesko, se viene fatta una successione "per possesso" quando si voltura la particella posseduta si inserisce la RIS. 1: atti passaggi intermedi non esistenti.

Successivamente anche se viene rogitato un atto con coloro che risultano in visura, la RIS. 1 non scomparirà.



forse non mi sono spiegato bene......

dopo la voltura e la trascrizione dell'atto di "vendita", non vi è traccia di alcuna riserva(atti passaggi intermedi non esistenti), lo stesso dicasi per la "dichiarazione di successione"!

alla fine quando redigo il T.M. e successivo Docfa (post successione), l'Ufficio mi richiede espressamente l'inserimento della RIS 1 in quanto secondo il suo parere manca la "sentenza" dell'usucapione del bene avvenuto 50 anni prima.

In sintesi quello che voglio dire e capire è perchè l'Ufficio non ci ha pensato prima ad inserire (d'Ufficio) l'annotazione "atti passaggi intermedi da esaminare" visto che non c'èra la continuità storica???? (parlo di quando è stata presentata la voltura dell'atto di vendita, non tanto quella della successione..... poichè la ditta era correttamente allineata senza riserva)

Misteri della fede!!!

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MirkoS

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Buenos Aires

 0 -  0 - Inviato: 26 Marzo 2015 alle ore 16:13

1) Se l'erede non conosce quali sono le sue proprietà non è certo un problema mio;

2) Se le visure degli immobili che cadono in successione, non sono ben allineate in termini di intestazioni e/o diritti reali , non è certo un problema mio;

3) Il tecnico compilatore non ha nessuna responsabilità in quanto la dichiarazione di possesso viene sottoscritta dall'erede.

4) Agenzia che vai usanza che trovi...non solo tra agenzia, ma anche tra gli stessi dipendenti della medesima Adt.



Saluti.

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dado48

(GURU)

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Terzo pianeta del Sistema Solare

 0 -  0 - Inviato: 26 Marzo 2015 alle ore 17:06

Deontologia professionale vorrebbe che tutti gli aspetti qui appena richiamati da MirkoS fossero oggetto di attenta disamina da parte del professionista con accesso:

- ai documenti in mano agli eredi
- agli Uffici dell'anagrafe
- alla Banca Dati catastale
- alla Banca dati dei Registri immobiliari

Le inesattezze riscontrate dovrebbero essere oggetto di allineamento, prima di qualsiasi operazione legata alla Dichiarazione di Successione.
Ritengo che le operazioni qui sopra scritte siano contenute (almeno lo spero) negli Standard di Qualità predisposti dal Consiglio Nazionale in collaborazione con UNI.
Solo dopo la constatazione di eventuali documenti mancanti, d'accordo con gli eredi e con la sottoscrizione di apposito verbale, si potrà procedere alla stesura della Dichiarazione: allora si che il tecnico compilatore non avrà alcuna responsabilità.
I miei personali Standard di Qualità (relativi alla stesura della Dichiarazione di Successione) contengono nei Punti 5.3.1 e 5.3.2 le operazioni anzidette.
Il Punto 5.3.3 è relativo all'esame dell'eventuale Testamento.
Il Punto 5.3.4 individua gli eredi e legatari.
Il Punto 5.3.5 definisce l'Asse ereditario
Secondo il mio parere, solo a questo punto è possibile definire con sufficiente esattezza l'entità del compenso professionale, contemplato infatti nel mio Punto 5.3.6.
Il Punto 5.3.7 è relativo alla predisposizione e sottoscrizione della parcella.
Il Punto 5.3.15 è relativo alla presentazione e riscossione della fattura.

Altre considerazioni, suggerimenti, osservazioni, proposte ???

Ciao, buon lavoro.

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EFFEGI
f.g.

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16 Dicembre 2008

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Irpinia

 0 -  0 - Inviato: 27 Marzo 2015 alle ore 10:40

"dado48" ha scritto:
Deontologia professionale vorrebbe che tutti gli aspetti qui appena richiamati da MirkoS fossero oggetto di attenta disamina da parte del professionista con accesso:

- ai documenti in mano agli eredi
- agli Uffici dell'anagrafe
- alla Banca Dati catastale
- alla Banca dati dei Registri immobiliari

Le inesattezze riscontrate dovrebbero essere oggetto di allineamento, prima di qualsiasi operazione legata alla Dichiarazione di Successione.
Ritengo che le operazioni qui sopra scritte siano contenute (almeno lo spero) negli Standard di Qualità predisposti dal Consiglio Nazionale in collaborazione con UNI.
Solo dopo la constatazione di eventuali documenti mancanti, d'accordo con gli eredi e con la sottoscrizione di apposito verbale, si potrà procedere alla stesura della Dichiarazione: allora si che il tecnico compilatore non avrà alcuna responsabilità.
I miei personali Standard di Qualità (relativi alla stesura della Dichiarazione di Successione) contengono nei Punti 5.3.1 e 5.3.2 le operazioni anzidette.
Il Punto 5.3.3 è relativo all'esame dell'eventuale Testamento.
Il Punto 5.3.4 individua gli eredi e legatari.
Il Punto 5.3.5 definisce l'Asse ereditario
Secondo il mio parere, solo a questo punto è possibile definire con sufficiente esattezza l'entità del compenso professionale, contemplato infatti nel mio Punto 5.3.6.
Il Punto 5.3.7 è relativo alla predisposizione e sottoscrizione della parcella.
Il Punto 5.3.15 è relativo alla presentazione e riscossione della fattura.

Altre considerazioni, suggerimenti, osservazioni, proposte ???



Ciao dado48 ho riportato il tuo precedente intervento per incorniciarlo, poichè giustissimo.

E proprio ciò che io dicevo in qualche post precedente, in quanto il tecnico non deve essere considerato solo come il "compilatore" e senza responsabilità.

Saluti cordiali

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MirkoS

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 0 -  0 - Inviato: 27 Marzo 2015 alle ore 11:33

Quando mi capita di fare delle successioni, al cliente gli faccio firmare un documento dove LUI mi deve dire quali sono gli immobili (sulla base anche delle visure catastali) , estratto titoli e quant'altro.

Poi se all'interno della visura ad esempio è presente un errore di una quota di proprietà trascritta male dal catasto , IO NON VADO AD INDAGARE SE LE QUOTE DEGLI IMMOBILI PRESENTI IN VISURA SONO CORRETTE O MENO!!!

NON HO NESSUNA INTENZIONE DI PRENDERMI DELLE RESPONSABILITA' SE LA VISURA E' CORRETTA O MENO!

COMPILO SEMPLICEMENTE IL MODELLO DELLA SUCCESSIONE SULLA BASE DELLE INDICAZIONI DEL CLIENTE, E LA STESSA SUCCESSIONE LA FACCIO CONSEGNARE DALLO STESSO CLIENTE!!!


STESSA COSA PER LE VOLTURE!


SMETTIAMO DI PRENDERCI DELLE RESPONSABILITA' ANCHE QUANDO NON SERVONO, VISTO CHE POI E' ANCHE SEMPRE TROPPO QUELLO CHE SI CHIEDE COME COMPENSI!!!!

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MirkoS

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29 Ottobre 2014 alle ore 10:31

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Buenos Aires

 0 -  0 - Inviato: 27 Marzo 2015 alle ore 11:38

MI DEVO PRENDERE IO DELLE RESPONSABILITA' SE UNA VISURA CATASTALE NON E' CORRETTA??? MA STIAMO SCHERZANDO, RIMETTIAMO AL CATASTO E ALL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICHE LE LORO RESPONSABILITA'!!!



SE IL TECNICO CATASTALE HA TRASCRITTO MALE UNA QUOTA DI PROPRIETA' NON E' CERTO UN PROBLEMA MIO!!!

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MirkoS

Iscritto il:
29 Ottobre 2014 alle ore 10:31

Messaggi:
30

Località
Buenos Aires

 0 -  0 - Inviato: 27 Marzo 2015 alle ore 14:13

CONDIDERANDO ANCHE CHE ALMENO IO NON RISCUOTO TUTTI I 27 DEL MESE!

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save80

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05 Giugno 2006

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Località
N 39°13,17.45 - E 9°07,01.60

 0 -  0 - Inviato: 27 Marzo 2015 alle ore 14:21

devi prendere responsabilità della tua professione, non puoi sbattertene di tutto e fare come credi

devi verificare tutto, immobili, quote, etc, se ci sono problemi lo fai presente al committente, e si giunge ad una conclusione

quindi di quali responsabilità stiamo parlando?



altrimenti comportandoti in questa maniera non sei un professionista, sei solo un semplice compilatore di documenti, cosa che saprebbe fare chiunque!



PS: per cortesia scrivi in minuscolo, non urlare, grazie

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