Accedi al portale - Non fai parte della nostra community? Registrati è gratis!
GeoLIVE
4/11/2023 18:28 - Il rollout degli aggiornamenti relativi alla moderazione è ancora in corso, e durerà fino alle 22:30 di lunedi, ci potranno essere sporadici disservizi nel corso della giornata.


 
/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Impianti fotovoltaici ... quando accatastarli
Forum

Parole da cercare:
Cerca su:

SEGUI ARGOMENTO

Pagine:  2 - Vai a pagina  successiva

Autore Impianti fotovoltaici ... quando accatastarli

Referente

Iscritto il:
23 Agosto 2005

Messaggi:
153

Località
Tolentino (MC)

 0 -  0 - Inviato: 27 Maggio 2013 alle ore 13:40

Carissimi colleghi, in qualità di Coordinatore della Commissione Catasto Intercollegiale di Macerata e Camerino, sono a chiedere le vostre opinioni in base alle esperienze dei vari uffici provinciali del catasto, sull'argomento in oggetto.

Nei giorni scorsi la Commissione si è riunita con i funzionari dell'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Macerata - Territorio ed è emerso quanto segue.

Impianti fotovoltaici ... quando accatastarli

Casistiche e procedure

Caso A

Impianti con potenza inferiore a 3 kWp e con differenziale di incremento stimabile in misura inferiore al 15% del valore di mercato e della relativa redditività ordinaria ... nessun obbligo.

Caso B

Impianti con potenza inferiore a 3 kWp e con differenziale di incremento stimabile in misura superiore al 15% del valore di mercato e della relativa redditività ordinaria ... variazione DocFa con incremento rendita catastale.

Procedura: predisposizione di pratica DocFa con causale “altre, sopraelevazione” (qualora l’impianto sia istallato sulla copertura) con la soppressione dell’u.i.u. esistente (subalterno) e la successiva costituzione di una nuova u.i.u.. Nella planimetria catastale dovrà essere identificato il nuovo piano ove è istallato l’impianto (esempio piano copertura, piano lastrico etc. qualora l’impianto sia istallato sulla copertura) e disegnato l’ingombro dei pannelli. I suddetti non dovranno essere considerati nel calcolo dei poligoni, ma la rendita dell’unità immobiliare trattata dovrà subire una rivalutazione nel classamento (es. istallo sul tetto un impianto per uso domestico di potenza pari a 3 kWp di potenza e mi aumenta il valore del 15%, prima dell’impianto se la mia abitazione era di categoria A3 di classe 1a dopo la realizzazione effettuerò una variazione catastale in cui la categoria rimarrà A3, ma assumerà la classe 2a).

Caso C

Impianti con potenza superiore a 3 kWp e con differenziale di incremento stimabile in misura inferiore al 15% del valore di mercato e della relativa redditività ordinaria ... variazione DocFa con conferma rendita catastale.

Procedura: predisposizione di pratica DocFa con causale “altre, sopraelevazione” (qualora l’impianto sia istallato sulla copertura) con la soppressione dell’u.i.u. esistente (subalterno) e la successiva costituzione di una nuova u.i.u.. Nella planimetria catastale dovrà essere identificato il nuovo piano ove è istallato l’impianto (esempio piano copertura, piano lastrico etc. qualora l’impianto sia istallato sulla copertura) e disegnato l’ingombro dei pannelli. I suddetti non dovranno essere considerati nel calcolo dei poligoni e la rendita dell’unità immobiliare trattata non subirà la rivalutazione nel classamento.

Caso D

Impianti con potenza superiore a 3 kWp e con differenziale di incremento stimabile in misura superiore al 15% del valore di mercato e della relativa redditività ordinaria ... variazione DocFa con incremento rendita catastale.

Procedura: predisposizione di pratica DocFa con causale “altre, sopraelevazione” (qualora l’impianto sia istallato sulla copertura) con la soppressione dell’u.i.u. esistente (subalterno) e la successiva costituzione di una nuova u.i.u.. Nella planimetria catastale dovrà essere identificato il nuovo piano ove è istallato l’impianto (esempio piano copertura, piano lastrico etc. qualora l’impianto sia istallato sulla copertura) e disegnato l’ingombro dei pannelli. I suddetti non dovranno essere considerati nel calcolo dei poligoni, ma la rendita dell’unità immobiliare trattata dovrà subire una rivalutazione nel classamento (es. istallo sul tetto un impianto per uso domestico di potenza pari a 3 kWp di potenza e mi aumenta il valore del 15%, prima dell’impianto se la mia abitazione era di categoria A3 di classe 1a dopo la realizzazione effettuerò una variazione catastale in cui la categoria rimarrà A3, ma assumerà la classe 2a).

Termini per accatastamento e sanzioni

Come ricordato nel Comunicato 2012/04 del 30 giugno 2012, con nota dell’Agenzia del Territorio - Direzione Centrale Catasto e cartografia protocollo n.ro 31892 del 22 giugno 2012, avente come oggetto l’accertamento degli immobili ospitanti gli impianti fotovoltaici, sono state definite le procedure da seguire in base alla potenza degli impianti ed al superamento o meno del differenziale di incremento del valore di mercato e della relativa redditività ordinaria.

Sulla base di quanto sopra, in base all’interpretazione condivisa, si possono indicare i termini appresso elencati:

impianti realizzati ante 22 giugno 2012

Termine per l’accatastamento e/o la variazione catastale: 22 luglio 2012

impianti realizzati post 22 giugno 2012

Termine per l’accatastamento e/o la variazione catastale: 30 giorni dalla fine dei lavori

Ne consegue che l’inosservanza delle scadenze sopra citate troveranno applicazione le sanzioni corrispondenti come appresso indicato.

1. regolarizzazione entro novanta giorni - riduzione della sanzione ad un decimo del minimo edittale previsto ossia € 103,20 per ciascuna unità immobiliare,

2. regolarizzazione entro un anno - riduzione della sanzione ad un ottavo del minimo edittale previsto ossia € 129,00 per ciascuna unità immobiliare,

3. regolarizzazione oltre un anno - sanzione da un minimo di € 1.032,00 ad un massimo di € 8.264,00.

Cosa ne pensate?

Saluti, Gian Nicola FERRANTI

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

 

Autore Risposta

robertopi

Iscritto il:
16 Dicembre 2004

Messaggi:
3534

Località
NAPOLI

 0 -  0 - Inviato: 27 Maggio 2013 alle ore 15:26

OPinione personale, riguardo al caso B.

Trovo assurdo che la rendita debba avere un incremento. Da un lato si invoglia, l'istallazione dell'impianto, che per uso domestico non credo lasci margini di guadagno extra, dall'altro poi ti aumentano la tassazione.

Tutto ciò è paradossale. E' come se dopo aver eseguito un isolamento termico, magari riempendo un intercapedine nella tamponatura, fosse richiesto la variazione per aumentarne la rendita.

Certo è innegabile che in entrambi i casi l'immobile acquisti valore, ma sono del parere, che almeno per l'edilizia residenziale, ogni miglioramento dell'efficienza energetica, e con questo voglio intendere anche la produzione di energia da fonti rinnovabili, non debba mai essere in alcun modo tassato, anzi il contrario, dovrebbe essere previsto un decremento della rendita.

Se dovessi istallare un impianto di 3kw sul mio tetto, non eseguirei la variazione.

saluti

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

geoalfa

(GURU)

Iscritto il:
02 Dicembre 2005

Messaggi:
11938

Località
-

 0 -  0 - Inviato: 28 Maggio 2013 alle ore 08:41

Mi sembra corretto che qualcuno pensi a dare ordine in una materia ormai all'ordine del giorno!

Anche se qui su GeoLIVE.org abbiamo messo le normative più importanti, che aiutano molto a svolgere la nostra professione, come si può constatare consultando

RISORSE --> NORMATIVA

.... e precisamente queste:





[size= 8.0pt] http://www.geolive.org/normativa/circo...[/size]

[size= 8.0pt; color: blue] www.geolive.org/normativa/risoluzioni//2...

[size= 8.0pt] http://www.geolive.org/normativa/note/...[/size]

[size= 8.0pt]http://www.geolive.org/normativa/circo...[/size]

[size= 8.0pt]http://www.geolive.org/normativa/note/...[/size]

[size= 8.0pt] [/size]

Qello che voglio far notare è che non si parla ancora dei valori degli impianti, e come attribuirli, perchè di recente abbiamo accatastato alcuni impianti di varia potenzialità e l'ufficio con molta riluttanza ha accettato la mia indicazione del costo degli impianti molto inferiore ai valori che l'ufficio ha adottato, ritengo molto arbitrariamente e basandosi su ricerche vecchie di qualche anno, quando gli impianto costavano ancora il doppio di quello che costano oggi!

Quindi suggerisco alla commissione di trattare anche questo argomento non solo avallare l'entità delle sanzioni (cosa questa di sicuro non trattabile e non trattata!)

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

beretta

Iscritto il:
23 Marzo 2005

Messaggi:
75

Località

 0 -  0 - Inviato: 28 Maggio 2013 alle ore 12:25

non riesco bene a capire. in base alla circolare 31892 del 2012 non si ha l'obbligo di dichiarazione al catasto, paragrafo 2, se la potenza è inferiore a 3 KW, quindi caso B non SI FA NIENTE.


PER LE ABITAZIONI, NEL CASO LE UNITA' IMMOBILIARI SERVITI (ES. n 2 CASA+BOX) LA POTENZA DELL'IMPINATO NON SIA SUPERIORE A TRE VOLTE LE UNITA' SERVITE.

QUINDI 6KW NON SI ACCATASTA!!


CASO C. LA CIRCOLARE MI PRECISA CHE NON E' NECESSARIO CON VARIAZIONE CATASTALE QUANDO L'IMPIANTO NON AUMENTI IL VALORE CAPITALE, (O REDDITIVITA') MENO DEL 15% CON I VALORI INDICATI DALL'AGT.

QUINDI CASO C NON SI """DOVREBBE""" ACCATASTARE ???!!!

RESTO OK.


DALLA PUNTEGGIATURA CAPITE I DUBBI.

E' TROPPO DIFFICILE FARE UNA NORMATIVA CHIARA??????????????????????

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

topogeo

Iscritto il:
01 Febbraio 2003

Messaggi:
209

Località
Saluzzo (CN)

 0 -  0 - Inviato: 28 Maggio 2013 alle ore 19:08

La nota 31892 del 22/06/2012 a pag 4 dice " ..In particolare NON sussiste obbligo di dichirazione al catasto, qualora sia soddisfatto ALMENO uno dei seguenti requisiti:

- potenza nominale dell'impianto NON E' SUPERIORE A 3 kw....

Quinsdi casi A e B NON vi e' obbligo.

Casi C e D concordo con le linee guida.

Dissento invece dalle sanzioni.

A meno di ESPRESSA NORMATIVA DI LEGGE ..la data entro cui biosogna accatastare un fabbricato ( o variazione) e' , dal 2006, entro 30 gg dalla fine lavori.

Non e' che tale vincolo puo' essere variato da una "nota" dell' Agenzia !

La Nota NON istituisce ( e del resto NON potrebbe) istituire alcun NUOVO obbligo.

Chiarisce cio' che gia' prima si sarebbe dovuto accatastare in base alla normativa vigente.

Quindi conta l' epoca di realizzaizone e qundi in caso di opere ultimate entro 01/04/2011 ( scadenza dell' obbligo entro 30 gg dall' ultimazione , dopo il 01/05/2011) si applicano le "vecchie" sanzioni da 258 a 2066 euro

Per le altre sono in vigore le "nuove sanzioni" . ( 1066-8264 euro) ma sempre con riferimento alla data ( o meglio i 30 gg successivi) all' ultimazione per valutare se possibile il ravvedimento operoso o no ..

( e poi anche la prescrzione quinquennale).

Piercarlo

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

topogeo

Iscritto il:
01 Febbraio 2003

Messaggi:
209

Località
Saluzzo (CN)

 0 -  0 - Inviato: 28 Maggio 2013 alle ore 19:18

Non e' proprio cosi'

La nota 31892 dice a pag 4 che non si deve procedere alla dichiarazione

".. la potenza complessiva in Kw non superiore a tre volte il numero delle unita' immobiliari LE CUI PARTI COMUNI SONO SERVITE DALL' IMPIANATO ..."

Quindi in caso di palazzzina di due alloggi e due box auto SENZA parti comuni servite dall' impianto ( ..ribadisco PARTI COMUNI SERVITI DALL' IMPIANTO) e questo ha una potenza di 5 kw ... non si puo' ( si potrebbe) usare il criterio dell' esclusione di 3kw x 4 uiu.

Immagino che lo spirito della nota era quella di non obbligare l' accatastamento degli impianati condominiali che come tali servono , oltre alle singole unita' anche le parti comuni ..

Quindi se non ho parti comuni o queste NON sono servite dall' impiantio .. niente esenzione

Non ha molto senso ma questo e' quello che dice la Nota ...

Tuttavia anch'io NON denuncierei un impianto di 5 kw su una palazzina composta da un A/3+c/6 senza bcnc .. ma ..se il comune fosse pignolo e fiscale ( e ben edotto sulla normativa) ..potrei perdere il contenzioso .. (e valuterie i rischi delel sanzioni se di 258 o 1066 euro ..)

Piercarlo

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

bioffa69

Iscritto il:
23 Settembre 2009

Messaggi:
6289

Località
BRESCIA

 0 -  0 - Inviato: 06 Giugno 2013 alle ore 10:54

"Referente" ha scritto:
Carissimi colleghi, in qualità di Coordinatore della Commissione Catasto Intercollegiale di Macerata e Camerino, sono a chiedere le vostre opinioni in base alle esperienze dei vari uffici provinciali del catasto, sull'argomento in oggetto.

Nei giorni scorsi la Commissione si è riunita con i funzionari dell'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Macerata - Territorio ed è emerso quanto segue.

Impianti fotovoltaici ... quando accatastarli

Casistiche e procedure

Caso A

Impianti con potenza inferiore a 3 kWp e con differenziale di incremento stimabile in misura inferiore al 15% del valore di mercato e della relativa redditività ordinaria ... nessun obbligo.

Caso B

Impianti con potenza inferiore a 3 kWp e con differenziale di incremento stimabile in misura superiore al 15% del valore di mercato e della relativa redditività ordinaria ... variazione DocFa con incremento rendita catastale.

Procedura: predisposizione di pratica DocFa con causale “altre, sopraelevazione” (qualora l’impianto sia istallato sulla copertura) con la soppressione dell’u.i.u. esistente (subalterno) e la successiva costituzione di una nuova u.i.u.. Nella planimetria catastale dovrà essere identificato il nuovo piano ove è istallato l’impianto (esempio piano copertura, piano lastrico etc. qualora l’impianto sia istallato sulla copertura) e disegnato l’ingombro dei pannelli. I suddetti non dovranno essere considerati nel calcolo dei poligoni, ma la rendita dell’unità immobiliare trattata dovrà subire una rivalutazione nel classamento (es. istallo sul tetto un impianto per uso domestico di potenza pari a 3 kWp di potenza e mi aumenta il valore del 15%, prima dell’impianto se la mia abitazione era di categoria A3 di classe 1a dopo la realizzazione effettuerò una variazione catastale in cui la categoria rimarrà A3, ma assumerà la classe 2a).

Caso C

Impianti con potenza superiore a 3 kWp e con differenziale di incremento stimabile in misura inferiore al 15% del valore di mercato e della relativa redditività ordinaria ... variazione DocFa con conferma rendita catastale.

Procedura: predisposizione di pratica DocFa con causale “altre, sopraelevazione” (qualora l’impianto sia istallato sulla copertura) con la soppressione dell’u.i.u. esistente (subalterno) e la successiva costituzione di una nuova u.i.u.. Nella planimetria catastale dovrà essere identificato il nuovo piano ove è istallato l’impianto (esempio piano copertura, piano lastrico etc. qualora l’impianto sia istallato sulla copertura) e disegnato l’ingombro dei pannelli. I suddetti non dovranno essere considerati nel calcolo dei poligoni e la rendita dell’unità immobiliare trattata non subirà la rivalutazione nel classamento.

Caso D

Impianti con potenza superiore a 3 kWp e con differenziale di incremento stimabile in misura superiore al 15% del valore di mercato e della relativa redditività ordinaria ... variazione DocFa con incremento rendita catastale.

Procedura: predisposizione di pratica DocFa con causale “altre, sopraelevazione” (qualora l’impianto sia istallato sulla copertura) con la soppressione dell’u.i.u. esistente (subalterno) e la successiva costituzione di una nuova u.i.u.. Nella planimetria catastale dovrà essere identificato il nuovo piano ove è istallato l’impianto (esempio piano copertura, piano lastrico etc. qualora l’impianto sia istallato sulla copertura) e disegnato l’ingombro dei pannelli. I suddetti non dovranno essere considerati nel calcolo dei poligoni, ma la rendita dell’unità immobiliare trattata dovrà subire una rivalutazione nel classamento (es. istallo sul tetto un impianto per uso domestico di potenza pari a 3 kWp di potenza e mi aumenta il valore del 15%, prima dell’impianto se la mia abitazione era di categoria A3 di classe 1a dopo la realizzazione effettuerò una variazione catastale in cui la categoria rimarrà A3, ma assumerà la classe 2a).

Termini per accatastamento e sanzioni

Come ricordato nel Comunicato 2012/04 del 30 giugno 2012, con nota dell’Agenzia del Territorio - Direzione Centrale Catasto e cartografia protocollo n.ro 31892 del 22 giugno 2012, avente come oggetto l’accertamento degli immobili ospitanti gli impianti fotovoltaici, sono state definite le procedure da seguire in base alla potenza degli impianti ed al superamento o meno del differenziale di incremento del valore di mercato e della relativa redditività ordinaria.

Sulla base di quanto sopra, in base all’interpretazione condivisa, si possono indicare i termini appresso elencati:

impianti realizzati ante 22 giugno 2012

Termine per l’accatastamento e/o la variazione catastale: 22 luglio 2012

impianti realizzati post 22 giugno 2012

Termine per l’accatastamento e/o la variazione catastale: 30 giorni dalla fine dei lavori

Ne consegue che l’inosservanza delle scadenze sopra citate troveranno applicazione le sanzioni corrispondenti come appresso indicato.

1. regolarizzazione entro novanta giorni - riduzione della sanzione ad un decimo del minimo edittale previsto ossia € 103,20 per ciascuna unità immobiliare,

2. regolarizzazione entro un anno - riduzione della sanzione ad un ottavo del minimo edittale previsto ossia € 129,00 per ciascuna unità immobiliare,

3. regolarizzazione oltre un anno - sanzione da un minimo di € 1.032,00 ad un massimo di € 8.264,00.

Cosa ne pensate?

Saluti, Gian Nicola FERRANTI



la circolare recita: non sussiste alcun obbligo nel caso in cui la potenza dell'impianto non e' superiore a 3 KWP



per cui il caso A e' corretto, nessun obbligo , ma cosi' e' anche il caso B , nessun obbligo visto che l'impianto non supera i 3 KWp

la circolare recita : e' necessario procedere alla rideterminazione della rendita dell'unita' alorquando l'impianto installato ne incrementa il valore di una percentuale uguale o superiroe al 15%,

per cui anche ne caso C non e' dovuta alcuna denuncia.



delle possibilita' sopra esposte, l'unico caso in cui e' dovuta denuncia e' il caso D, per tutti gli altri, non si deve procedere in alcun modo .



io la vedo cosi' e a mio avviso la circolare e' chiara.

Saluti

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

geoalfa

(GURU)

Iscritto il:
02 Dicembre 2005

Messaggi:
11938

Località
-

 0 -  0 - Inviato: 06 Giugno 2013 alle ore 11:58

vorrei contribuire alla discussione, riportanto il seguente articolo:


Nota Agenzia del Territorio 22 giugno 2012,
prot. 31892

Accertamento degli immobili ospitanti gli impianti fotovoltaici
06/07/2012 - by Gabriele Bivona

L'Agenzia del Territorio con la nota prot. 31892 del 22 giugno scorso indirizzata agli uffici provinciali ed alle direzioni regionali ha approfondito le tematiche ed ha fornito alcuni chiarimenti in merito all'accertamento degli immobili ospitanti gli impianti fotovoltaici.
La nota è suddivisa nei seguenti paragrafi:


Criteri generali per l'attribuzione della categoria e della rendita
Le installazioni fotovoltaiche per le quali sussiste l'obbligo di accatastamento
La ruralità degli immobili ospitanti gli impianti fotovoltaici
Alla fine della nota, un allegato tecnico contiene alcuni esempi di rappresentazione in mappa, la rappresentazione planimetrica delle installazioni fotovoltaiche realizzate sulla copertura dei fabbricati e particolari casi di intestazione di immobili ospitanti gli impianti fotovoltaici.

Per quanto concerne le installazioni fotovoltaiche per le quali sussiste l'obbligo di accatastamento nella nota in argomento viene precisato che nel caso di installazioni fotovoltaiche architettonicamente integrate o parzialmente integrate (definite all’articolo 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 febbraio 2007, emanato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) ed a quelle realizzate su aree di pertinenza, comuni o esclusive, di fabbricati o unità immobiliari censiti al catasto edilizio urbano,


non sussiste l'obbligo di accatastamento come unità immobiliari autonome,

in quanto possono assimilarsi agli impianti di pertinenza degli immobili ma è necessario procedere, con dichiarazione di variazione da parte del soggetto interessato, alla rideterminazione della rendita catastale dell'unità immobiliare a cui l'impianto risulta integrato, allorquando lo stesso ne incrementa il valore capitale (o la relativa redditività ordinaria) di una percentuale pari al 15% o superiore, in accordo alla prassi estimativa adottata dall'amministrazione catastale (circolare Agenzia territorio n. 10 del 4 agosto 2005, nell'ambito dell'applicazione dell'articolo l, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311).


Nel caso in cui sorga la necessità, per finalità civilistiche, di individuare separatamente il fabbricato e l'installazione fotovoltaica realizzata sulla copertura, si procede preliminarmente al frazionamento del fabbricato, individuando con i rispettivi subalterni le porzioni immobiliari componenti l'unità secondo le previsioni richiamate al paragrafo 3.3 della circolare n. 4 del 29 ottobre 2009.


In particolare, deve essere preliminarmente individuato il lastrico solare, oggetto di trasferimento di diritti reali.

Non sussiste, comunque, alcun obbligo di dichiarazione al catasto, qualora sia soddisfatto almeno uno dei seguenti requisiti:

la potenza nominale dell'impianto fotovoltaico non è superiore a 3 chilowatt;

la potenza nominale complessiva, espressa in chilowatt non è superiore a tre volte il numero delle unità immobiliari le cui parti comuni sono servite dall'impianto, indipendentemente dalla circostanza che sia installato al suolo ovvero, sia architettonicamente o parzialmente integrato ad immobili già censiti al catasto edilizio urbano;

per le installazioni ubicate al suolo, il volume individuato dall'intera area destinata all'intervento (comprensiva, quindi, degli spazi liberi che dividono i pannelli fotovoltaici) e dall'altezza relativa all'asse orizzontale mediano dei pannelli stessi, è inferiore a 150 metri3, in coerenza con il limite volumetrico stabilito all'articolo 3, comma 3, lettera e) del decreto ministeriale 2 gennaio 1998, n.28.

Nella nota in argomento, per quanto concerne la ruralità degli immobili ospitanti gli impianti fotovoltaici, viene precisato che agli immobili realizzati su fondi agricoli deve essere riconosciuto il carattere di ruralità dopo aver accertato che:


l'azienda agricola esista, ossia si riscontri la presenza di terreni e beni strumentali che congiuntamente siano, di fatto, correlati alla produzione agricola;

l'energia sia prodotta dall'imprenditore agricolo, nell'ambito dell'azienda agricola;

l'impianto fotovoltaico sia posto nel comune ave sono ubicati i terreni agricoli, o in quelli limitrofi;

almeno uno dei requisiti oggettivi, richiamati al paragrafo 4 della circolare n. 32 del 2009, sia soddisfatto.

Agli immobili ospitanti le installazioni fotovoltaiche, censiti autonomamente e per i quali sussistono i requisiti per il riconoscimento del carattere di ruralità, nel caso in cui ricorra l'obbligo di dichiarazione in catasto, ai sensi degli articoli 20 e 28 del regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652 (convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249), è attribuita la categoria "D/lO - fabbricati per funzioni produttive connesse al/e attività agricole", introdotta con decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139.

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

geoalfa

(GURU)

Iscritto il:
02 Dicembre 2005

Messaggi:
11938

Località
-

 0 -  0 - Inviato: 06 Giugno 2013 alle ore 12:07

Ulteriore documentazione, che può essere utile!


06/07/2012

L'Agenzia del Territorio con la nota prot. 31892 del 22 giugno scorso indirizzata agli uffici provinciali ed alle direzioni regionali ha approfondito le tematiche ed ha fornito alcuni chiarimenti in merito all' accertamento degli immobili ospitanti gli impianti fotovoltaici.

La nota è suddivisa nei seguenti paragrafi:

· Criteri generali per l'attribuzione della categoria e della rendita

· Le installazioni fotovoltaiche per le quali sussiste l'obbligo di accatastamento
· La ruralità degli immobili ospitanti gli impianti fotovoltaici

Alla fine della nota, un allegato tecnico contiene alcuni esempi di rappresentazione in mappa, la rappresentazione planimetrica delle installazioni fotovoltaiche realizzate sulla copertura dei fabbricati e particolari casi di intestazione di immobili ospitanti gli impianti fotovoltaici.

Per quanto concerne le installazioni fotovoltaiche per le quali sussiste l'obbligo di accatastamento nella nota in argomento viene precisato che nel caso di installazioni fotovoltaiche architettonicamente integrate o parzialmente integrate (definite all’articolo 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 febbraio 2007, emanato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) ed a quelle realizzate su aree di pertinenza, comuni o esclusive, di fabbricati o unità immobiliari censiti al catasto edilizio urbano, non sussiste l'obbligo di accatastamento come unità immobiliari autonome, in quanto possono assimilarsi agli impianti di pertinenza degli immobili, ma è necessario procedere, con dichiarazione di variazione da parte del soggetto interessato, alla rideterminazione della rendita catastale dell'unità immobiliare a cui l'impianto risulta integrato, allorquando lo stesso ne incrementa il valore capitale (o la relativa redditività ordinaria) di una percentuale pari al 15% o superiore, in accordo alla prassi estimativa adottata dall'amministrazione catastale (circolare Agenzia territorio n. 10 del 4 agosto 2005, nell'ambito dell'applicazione dell'articolo l, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311).
Nel caso in cui sorga la necessità, per finalità civilistiche, di individuare separatamente il fabbricato e l'installazione fotovoltaica realizzata sulla copertura, si procede preliminarmente al frazionamento del fabbricato, individuando con i rispettivi subalterni le porzioni immobiliari componenti l'unità secondo le previsioni richiamate al paragrafo 3.3 della circolare n. 4 del 29 ottobre 2009. In particolare, deve essere preliminarmente individuato il lastrico solare, oggetto di trasferimento di diritti reali.

Non sussiste, comunque, alcun obbligo di dichiarazione al catasto, qualora sia soddisfatto almeno uno dei seguenti requisiti:

· la potenza nominale dell'impianto fotovoltaico non è superiore a 3 chilowatt;

· la potenza nominale complessiva, espressa in chilowatt non è superiore a tre volte il numero delle unità immobiliari le cui parti comuni sono servite dall'impianto, indipendentemente dalla circostanza che sia installato al suolo ovvero, sia architettonicamente o parzialmente integrato ad immobili già censiti al catasto edilizio urbano;

· per le installazioni ubicate al suolo, il volume individuato dall'intera area destinata all'intervento (comprensiva, quindi, degli spazi liberi che dividono i pannelli fotovoltaici) e dall'altezza relativa all'asse orizzontale mediano dei pannelli stessi, è inferiore a 150 metri3, in coerenza con il limite volumetrico stabilito all'art 3, c. 3, lettera e) del DM 2 gennaio 1998, n. 28.

Nella nota in argomento, per quanto concerne la ruralità degli immobili ospitanti gli impianti fotovoltaici, viene precisato che agli immobili realizzati su fondi agricoli deve essere riconosciuto il carattere di ruralità dopo aver accertato che:
· l'azienda agricola esista, ossia si riscontri la presenza di terreni e beni strumentali che congiuntamente siano, di fatto, correlati alla produzione agricola;
· l'energia sia prodotta dall'imprenditore agricolo, nell'ambito dell'azienda agricola;

· l'impianto fotovoltaico sia posto nel comune ave sono ubicati i terreni agricoli, o in quelli limitrofi;

· almeno uno dei requisiti oggettivi, richiamati al paragrafo 4 della circolare n. 32 del 2009, sia soddisfatto.

Agli immobili ospitanti le installazioni fotovoltaiche, censiti autonomamente e per i quali sussistono i requisiti per il riconoscimento del carattere di ruralità, nel caso in cui ricorra l'obbligo di dichiarazione in catasto, ai sensi degli articoli 20 e 28 del regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652 (convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249), è attribuita la categoria "D/lO - fabbricati per funzioni produttive connesse al/e attività agricole", introdotta con decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139.

La circolare 31892 del 22/06/12 riporta testualmente:

"... In particolare, non sussiste alcun obbligo di dichiarazione al catasto, qualora sia soddisfatto almeno uno dei seguenti requisiti:

• la potenza nominale dell'impianto fotovoltaico non è superiore a 3 chilowatt;

• la potenza nominale complessiva, espressa in chilowatt non è superiore a tre volte il numero delle unità immobiliari le cui parti comuni sono servite dall'impianto, indipendentemente dalla circostanza che sia installato al suolo ovvero, sia architettonicamente o parzialmente integrato ad immobili già censiti al catasto edilizio urbano;

• per le installazioni ubicate al suolo, il volume individuato dall'intera area destinata all'intervento (comprensiva, quindi, degli spazi liberi che dividono i pannelli fotovoltaici) e dall'altezza relativa all'asse orizzontale mediano dei pannelli stessi, è inferiore a 150 m, in coerenza con il limite volumetrico stabilito all'art. 3, comma 3, lettera e) del decreto ministeriale 2 gennaio 1998, n. 28.

L'obbligo della dichiarazione in catasto, quando ne ricorrono i presupposti, resta in carico ai titolari dei diritti reali
sull'immobile. All'uopo pare utile rammentare che il soggetto obbligato, in base ai principi generali stabiliti
dall'ordinamento, può incaricare dell'adempimento altri soggetti, mediante specifica delega redatta nelle forme
di legge3; in tale circostanza, la dichiarazione è sottoscritta, per la proprietà, dal soggetto delegato".

Quindi ritengo che occorre fare riferimento alla potenza dell'impianto e laddove la stessa sia superiore a quanto riportati nella citata circolare occorre procedere all'accatastamento dell'impianto fotovoltaico nella categ. D/1 a nulla rileva la che la proprietà appartenga ad un privato, società o ente pubblico.

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

geoalfa

(GURU)

Iscritto il:
02 Dicembre 2005

Messaggi:
11938

Località
-

 0 -  0 - Inviato: 06 Giugno 2013 alle ore 12:40

Comunque per alcuni impianti realizzati, quando il Comune ha chiesto di produrre l'accatastamento, ho risposto in codesta maniera e a tutt'oggi non mi hanno ancora risposto!

Al COMUNE di ...........

E pc

AGENZIA DELLE ENTRATE Ufficio Provinciale del Territorio ....

Rif. Prot. N° ....... del .... .

Richiesta di accatastamento Impianto Fotovoltaico
Fabbricati Azienda Agricola F. ... part. .... subb ...

Il sottoscritto ......nato a ........... il .......
ivi domiciliato in ........ n. ....., proprietario degli immobili citati in oggetto, in risposta alla lettera di invito all’accatastamento dell’impianto fotovoltaico realizzato con S.C.I.A. N. .......del ......, presa visione della stessa, porta a conoscenza agli enti in indirizzo che :

l’impianto di produzione di energia elettrica realizzato con pratica edilizia detta, sulla copertura del fabbricato sito ove sopra e distinto in Catasto Fabbricati al F ......part. .... sub.. è un impianto ad uso principale degli immobili di mia proprietà distinti al F. ....... part. ........ subb .......... e consistenti quindi in cinque u.i.u.

Quindi la copertura dell’ uiu F .... part. ........sub..., sulla quale è stato installato l’impianto di produzione della potenza di 6,36 di che trattasi, non ha autonoma rilevanza catastale, ma costituisce semplice pertinenza della uiu detta;

Che l’impianto in parola è di modesta entità in termini dimensionali e di potenza e soprattutto destinato all’uso domestico dell’ abitazione e degli accessori agricoli ad essa annessi ;

Che in base alla circolare dell’Agenzia del Territorio prot. 31892 del 22/06/2012 comma 2 ( pag 4 ), non sussiste l’obbligo di dichiarazione in catasto di detto impianto perché la potenza nominale complessiva, espressa in Kw non è superiore a tre volte il numero delle uiu le cui parti comuni sono servite dall’impianto :
Kw 6,36 < ( 3 x 5 )

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

bioffa69

Iscritto il:
23 Settembre 2009

Messaggi:
6289

Località
BRESCIA

 0 -  0 - Inviato: 06 Giugno 2013 alle ore 13:43

"geoalfa" ha scritto:

Quindi ritengo che occorre fare riferimento alla potenza dell'impianto e laddove la stessa sia superiore a quanto riportati nella citata circolare occorre procedere all'accatastamento dell'impianto fotovoltaico nella categ. D/1 a nulla rileva la che la proprietà appartenga ad un privato, società o ente pubblico.





...la circolare specifica che "non susstiste l'obbligo di accatastamento come unita' autonome in quanto possono assimilarsi agli impianti di pertinenza degli immobili"



per cui nei casi previsti, che ripeto a mio avviso sono chiari, non e' obbligatorio denunciarli in d/1, ma e' possibile attribuire il valore degli stessi nella valutazione dell'immobile.

e' percio' sicuramente rilevante se la proprieta' degli stessi coincide con quella del fabbricato sottostante, in caso non coincidessero allora si' diventa necessario individuare , solo per i casi previsti, l'impianto in cat. D/1.

Saluti

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

geo.bovio

Iscritto il:
06 Novembre 2013 alle ore 17:17

Messaggi:
98

Località

 0 -  0 - Inviato: 17 Luglio 2014 alle ore 18:38

Riprendo la Nota Agenzia del Territorio prot. 31892 22giu2012 per avere una conferma dai più esperti in materia:

...Per quanto concerne le installazioni fotovoltaiche per le quali sussiste l'obbligo di accatastamento nella nota in argomento viene precisato che nel caso di installazioni fotovoltaiche architettonicamente integrate o parzialmente integrate (definite all’articolo 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 febbraio 2007, emanato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) ed a quelle realizzate su aree di pertinenza, comuni o esclusive, di fabbricati o unità immobiliari censiti al catasto edilizio urbano, non sussiste l'obbligo di accatastamento come unità immobiliari autonome, in quanto possono assimilarsi agli impianti di pertinenza degli immobili ma è necessario procedere, con dichiarazione di variazione da parte del soggetto interessato, alla rideterminazione della rendita catastale dell'unità immobiliare a cui l'impianto risulta integrato, allorquando lo stesso ne incrementa il valore capitale (o la relativa redditività ordinaria) di una percentuale pari al 15% o superiore, in accordo alla prassi estimativa adottata dall'amministrazione catastale (circolare Agenzia territorio n. 10 del 4 agosto 2005, nell'ambito dell'applicazione dell'articolo l, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311)...

Per cui nell'accatastamento di un nuovo capannone, nella cat. D/8, la rendita che risulta senza impianto fotovoltaico è di 25.000€ (1.250.000€ x 0.02)

l'impianto fotovoltaico di 40 KW sulla copertura ha una rendita di 1.100€ (55.000€ x 0,02)

L'incremento (1.100€) è minore al 15% della rendita dell'immobile, per cui non dovrei accatastarlo.

Ma rimane per sempre un impianto maggiore a 3KW.

Cosa ne pensate?

saluti

grazie

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

geo.bovio

Iscritto il:
06 Novembre 2013 alle ore 17:17

Messaggi:
98

Località

 0 -  0 - Inviato: 18 Luglio 2014 alle ore 10:56

"geo.bovio" ha scritto:
Riprendo la Nota Agenzia del Territorio prot. 31892 22giu2012 per avere una conferma dai più esperti in materia:

...Per quanto concerne le installazioni fotovoltaiche per le quali sussiste l'obbligo di accatastamento nella nota in argomento viene precisato che nel caso di installazioni fotovoltaiche architettonicamente integrate o parzialmente integrate (definite all’articolo 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 febbraio 2007, emanato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) ed a quelle realizzate su aree di pertinenza, comuni o esclusive, di fabbricati o unità immobiliari censiti al catasto edilizio urbano, non sussiste l'obbligo di accatastamento come unità immobiliari autonome, in quanto possono assimilarsi agli impianti di pertinenza degli immobili ma è necessario procedere, con dichiarazione di variazione da parte del soggetto interessato, alla rideterminazione della rendita catastale dell'unità immobiliare a cui l'impianto risulta integrato, allorquando lo stesso ne incrementa il valore capitale (o la relativa redditività ordinaria) di una percentuale pari al 15% o superiore, in accordo alla prassi estimativa adottata dall'amministrazione catastale (circolare Agenzia territorio n. 10 del 4 agosto 2005, nell'ambito dell'applicazione dell'articolo l, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311)...

Per cui nell'accatastamento di un nuovo capannone, nella cat. D/8, la rendita che risulta senza impianto fotovoltaico è di 25.000€ (1.250.000€ x 0.02)

l'impianto fotovoltaico di 40 KW sulla copertura ha una rendita di 1.100€ (55.000€ x 0,02)

L'incremento (1.100€) è minore al 15% della rendita dell'immobile, per cui non dovrei accatastarlo.

Ma rimane per sempre un impianto maggiore a 3KW.

Cosa ne pensate?

saluti

grazie



Sono giunto alla seguente conferma:

la nota sull'incremento del 15% viene applicata solo nel caso si presenta una variazione per il solo impianto fotovoltaico integrato all'immobile esistente;

mentre, come nel mio caso, se trattasi di nuovo fabbricato (ma vale anche per le variazioni che riguardano altri interventi sull'immobile esistente oltre al fotovoltaico) si deve inserire e stimare come impianto fisso indifferentemente dall'incremento o meno del 15%.

Saluti.

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

topogeo

Iscritto il:
01 Febbraio 2003

Messaggi:
209

Località
Saluzzo (CN)

 0 -  0 - Inviato: 18 Luglio 2014 alle ore 16:22

concordo con la tua conclusione.. ma partenmdo da un assunto un po' differente :

l' INCREMENTO del 15% e' valido SOLO per le uiu rdinarie ( in quanto il 15% fa scattare l' incremento di classe). NON si potrebbe dfare altrimenti perche' un impianto NON aumenta la consistenza .

Negli immobili cat D invece OGNi NUOVO IMPIANTO ( stabilmente infisso) va ad incrementare la rendita ( che sia un impianto fotovoltaico, o una pesa a ponte, o un carroponte ..nulla cambia) oiche' incrementa sempe il costo > rendita



Piercarlo

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

geo.bovio

Iscritto il:
06 Novembre 2013 alle ore 17:17

Messaggi:
98

Località

 0 -  0 - Inviato: 18 Luglio 2014 alle ore 17:32

"topogeo" ha scritto:
concordo con la tua conclusione.. ma partenmdo da un assunto un po' differente :

l' INCREMENTO del 15% e' valido SOLO per le uiu rdinarie ( in quanto il 15% fa scattare l' incremento di classe). NON si potrebbe dfare altrimenti perche' un impianto NON aumenta la consistenza .

Negli immobili cat D invece OGNi NUOVO IMPIANTO ( stabilmente infisso) va ad incrementare la rendita ( che sia un impianto fotovoltaico, o una pesa a ponte, o un carroponte ..nulla cambia) oiche' incrementa sempe il costo > rendita



Piercarlo





la normativa, in merito all'incremento del 15%, si riferisce alla rideterminazione della rendita dell'unità immobiliare a cui risulta integrato l'impianto (senza distinzione tra unità ordinarie e speciali), difatti si fa riferimento al valore capitale o alla relativa redditività ordinaria.

sull'aumento di classe dell'unità ordinaria preferisco incrementare la rendita di mezzo vano specificando il tutto nelle note del classamento. (per impianti fotovoltaici per uso domestico 4-6kw)

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

 

Pagine:  2 - Vai a pagina  successiva

Parole da cercare:
Cerca su:


 
Ultime guide:
SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI (di geoalfa del 17/04/2024 08:07:41)
LOCALE DI SGOMBERO (C2) (di geoalfa del 11/04/2024 08:31:11)
INVIM imposta sull' incremeto del valore aggiuto (di geoalfa del 02/04/2024 08:26:37)
In merito alla data ultimazione lavori nelle pratiche DOCFA. (di geoalfa del 23/03/2024 07:45:06)

 
Ricerca moderatori per il forum:

Nell'ottica di migliorare la qualità dei post e ridurre i "flame", cerchiamo volontari per moderare uno o più forum di GeoLIVE, se siete interessati consultate direttamente il seguente post:

Grazie


 
Convertitore da PDF a libretto DAT:

Servizio gratuito che abbiamo realizzato per estrarre il libretto presente nel PDF rilasciato da SISTER e salvarlo come semplice file DAT da importare direttamente su PREGEO.

 


 
SOLIDARIETA':

 Donare non aiuta...SALVA!

Visita il sito dell'AVIS (www.avis.it) per maggiori informazioni.


 
Il nostro visualizzatore delle mappe catastali:


 
Amici:

Analist Group

Analist Group è un’azienda leader nello sviluppo di software per il mondo dell'edilizia e non solo. Da decenni al fianco di professionisti per offrire soluzioni innovative e supporto costante.

» Consulta l'elenco di tutti i nostri amici «

© 2003-2023 Ezio Milazzo e Antonino S. Cutri'
(Crediti)
HOME  |   FORUM  |   NEWS  |   EVENTI  |   FAQ  |   GLOSSARIO  |   GUIDE
RECENSIONI  |   NORMATIVA CATASTALE  |   ALTRE NORMATIVE  |   DOCUMENTI  |   DOWNLOADS
LINKS  |   BLOG
Chi siamo -  Contatti -  Informazioni legali -  Termini di utilizzo -  Proprietà intellettuale -  Privacy -  Informativa sui cookie