cito dalla circ.9/2001
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7. ALCUNI CHIARIMENTI DI NATURA PROCEDURALE E CATASTALE
Elaborato planimetrico
Come è noto, questa elaborazione grafica rappresenta, come dichiarazione di parte, la chiave di lettura della subalternazione eseguita dal professionista, il quale indica anche la destinazione d'uso delle varie unità immobiliari e delle varie parti comuni, allo scopo di permetterne
una agevole individuazione. La rappresentazione grafica può essere eseguita nella scala ritenuta più opportuna dal tecnico presentatore, preferibilmente 1:500 o 1:200.
Inoltre, si precisa quanto segue: [size=18]l’elaborato planimetrico è obbligatorio per:[/size]
- denuncia di nuova costruzione quando siano presenti due o più unità immobiliari aventi porzioni e/o dipendenze in comune;
- denunce di unità in corso di costruzione quale che sia il numero di u.i. anche se non sono presenti parti comuni;
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- denunce di variazione qualora l’elaborato sia già presente agli atti dell’ufficio ovvero quando si costituiscono beni comuni censibili e beni comuni non censibili.
-l’elaborato planimetrico può essere omesso qualora siano presenti solo corti di proprietà esclusiva di ogni singola unità immobiliare, le quali devono essere rappresentate graficamente per intero e senza interruzioni della linea di confine, esclusivamente nella corrispondente planimetria;
[size=18]
-le unità ascrivibili alle cosiddette categorie fittizie (F1, F2, …), devono essere individuate esclusivamente nell’elaborato planimetrico, con esclusione della presentazione di singole planimetrie;[/size]
-le parti comuni (cortili, ingressi, vani scale, centrale termica …) devono essere indicate, in modo completo, solo nell’elaborato planimetrico, in quanto, a seguito di una eventuale variazione dei beni comuni non censibili, sarà possibile ripresentare solo il modello EP di aggiornamento e non tutte le singole planimetrie nelle quali sono rappresentate le parti comuni oggetto di variazione;
-le corti comuni ed i beni comuni non censibili, come i vani scala, le lavanderie, le centrali termiche ecc…, indicati nel modello EP vanno rappresentati interamente, evitando interruzioni della linea di confine;
-qualora si debba variare un elaborato planimetrico già depositato agli atti, si possono ripresentare le sole pagine variate;
-i beni comuni non censibili (vano scala, centrale termica …) ed i beni comuni censibili (garage condominiale, cantina condominiale, alloggio del portiere …), indicati nell’elenco subalterni, devono essere chiaramente definiti nella loro destinazione e nel loro abbinamento agli identificativi principali (…comune ai sub…);
-l’elaborato planimetrico a seguito di tipi di frazionamento, per espropri relativi a strade, ferrovie e canali deve essere ripresentato qualora sia già agli atti, mentre può esserne omessa la presentazione qualora non sia presente. In entrambi i casi non è comunque obbligatoria la ripresentazione delle planimetrie;
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Unità da ascrivere a categorie fittizie Come è noto, sono indicate come categorie fittizie (F1 = area urbana, F2 = unità collabenti, F3 = unità in corso di costruzione, F4 = unità in corso di definizione ed F5 = lastrico solare) quelle che, pur non previste nel quadro generale delle categorie (in quanto ad esse non è associabile una
rendita catastale), sono state necessariamente introdotte per poter permettere la presentazione in Catasto di unità particolari (lastrici solari, corti urbane, unità in via di costruzione ecc.....) con la procedura informatica di aggiornamento Docfa. La presentazione delle planimetrie non è mai prevista per le unità ascrivibili in queste categorie.
Si precisa che tali unità possono anche essere dichiarate come beni comuni censibili (BCC, ex partita speciale 0).
Si forniscono le seguenti indicazioni: [size=18]-aree urbane (F1): non deve essere presentata
la planimetria catastale i[/size]n quanto, qualora l’area urbana scaturisca da un tipo di frazionamento, l'area stessa è già definita da una nuova particella; qualora, viceversa, essa nasca come subalterno di una particella urbana, l'area deve essere rappresentata unicamente nell’elaborato planimetrico, da redigere - in questo caso - anche in assenza di parti comuni, naturalmente nella scala grafica opportuna;
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caro jema
dopo un'attenta rilettura della circ9/2001, mi sono convinto ancora di più di quel che ricordavo.
chi ha scritto la circ. ha voluto far notare,sottolineandolo più volte la differenza tra planimetria ed elaborato planimetrico.
non mi pare che il passo " qualora l’area urbana scaturisca da un tipo di frazionamento " citato si riferisca proprio all'ep. mi pare inoltre (visto che ti appelli alla correttezza della normativa) che viene data
una indicazione a non presentare la planimetria catastale quando via sia un frazionamento (ma l'ep? ) piuttosto,come ti ho evidenziato sopra l'obbligo a presentare per le categorie F l'elaborato planimetrico.
cordialità.
p.s. (ho già tolto il tappo alla birrozza in palio?)