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05 Settembre 2005 - Condono e sanzioni

Territoriale n. 59576 del 5 settembre 2005

Sanzioni catastali per tardiva presentazione delle denunce di variazione DOCFA interessate da condono edilizio.
La
problematica relativa alle sanzioni catastali ha assunto una
particolare rilevanza, sia in relazione alla quantificazione dei
relativi importi, sia con riferimento alla riapertura dei termini per
l'accatastamento e quindi per l'irrogazione delle sanzioni, in caso di
inadempienza.
Per quanto concerne il primo aspetto, come
noto, il comma 338 dell'art. 1 della legge 30.12.2004, n. 311
(Finanziaria 2005), ha disposto l'aggiornamento degli importi minimo e
massimo per mancata o tardiva presentazione di atto di aggiornamento
DOCFA, rispettivamente a euro 258,00 e a euro 2.066,00.
Relativamente
al secondo aspetto, invece, si rendono necessari alcuni chiarimenti,
anche a seguito di quesiti fatti pervenire alla scrivente dagli Organi
periferici.
Come noto, l'art. 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, riguardante "Misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, per l'incentivazione dell'attività di repressione dell'abusivismo edilizio, nonché per la definizione degli illeciti edilizi e delle occupazioni di aree demaniali", prevede
la possibilità che venga rilasciato il titolo abilitativo edilizio in
sanatoria per le opere esistenti non conformi alla disciplina
urbanistica.
Con il decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, il termine
per la presentazione della domanda di adesione al condono edilizio è
stato oggetto di una prima proroga al 31 luglio 2004.
Per quanto
concerne i requisiti per la presentazione della domanda, il comma 25
del citato articolo 32 ha inoltre ritenuto applicabili le disposizioni
di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive
modificazioni ed integrazioni, alle opere abusive che siano state
ultimate entro il 31 marzo 2003.
Successivamente, in seguito alla
sentenza della Corte Costituzionale n. 196 del 2004, è stato emanato il
decreto legge 12 luglio 2004, n. 168, recante interventi urgenti per il
contenimento della spesa pubblica, con il quale sono stati prorogati i
termini in materia di definizione di illeciti edilizi.
Un'ulteriore
proroga è stata stabilita dal decreto legge n. 282 del 29 novembre
2004, che, all'art. 10, sposta ulteriormente il termine per la
presentazione della dichiarazione in catasto al 31 ottobre 2005.
Pertanto
risulta fissato a tale ultima data il termine per la presentazione
della denuncia di accatastamento o di variazione delle unità
immobiliari, oggetto di condono edilizio, edificate entro il termine
del 2 ottobre 2003.
Da quanto sopra rappresentato consegue che, per le opere realizzate alla data del 2 ottobre 2003 ed oggetto di condono edilizio,
non si applica alcuna sanzione fino al 31.10.2005, in caso di omessa
dichiarazione Docfa e/o di mancata presentazione del tipo mappale.

Le
sanzioni per le violazioni suddette potranno essere quindi irrogate
solo a partire dal 1° novembre 2005, relativamente alle quali gli
importi minimi e massimi di cui al cennato comma 338, come detto,
rilevano solo in caso di mancata presentazione di nuovo accatastamento
ovvero di denuncia di variazione.

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