CIRCOLARE MINISTERO DELLE FINANZE 20 GENNAIO 1984, N. 2 (DIREZIONE
GENERALE DEL CATASTO) ASSUNZIONE NELL'ARCHIVIO CATASTALE DELLE
INFORMAZIONI RELATIVE AGLI IMMOBILI URBANI DI NUOVA COSTRUZIONE.
I.3.3. - PORZIONI COMUNI A PIU' U.I.
Giova chiarire - per una migliore applicazione della norma che si intende
ora dettare - che per "porzioni comuni" possono essere considerate,
secondo gli intendimenti del dichiarante, non solo quelle così definite
dal codice civile o da regolamenti o consuetudini condominiali, ma anche
tutte quelle altre che in senso funzionale sono al servizio di, o
comunque utilizzabili da due o più unità immobiliari.
Allegato 9 Rif.to _ I.3.3.1. figura omissis Su questo argomento -
notoriamente di trattazione finora insoddisfacente o irrisolta - ci si
propone di fornire una normativa rispondente alle esigenze di
utilizzazione del catasto anche come supporto per finalità civilistiche,
evitando peraltro di coinvolgere gli uffici nella gestione delle
regolamentazioni condominiali o in riserve di pattuizioni, ma senza
trascurare gli aspetti reddituali di quelle porzioni comuni che
costituiscono unità autonome.
Per queste ultime è importante che siano evidenziate le connessioni con
le u.i. cui sono asservite.
Le "porzioni comuni" si suddividono pertanto in censibili e non
censibili.
I.3.3.1. - PORZIONI CENSIBILI COMUNI A PIU' U.I.
Si tratta ovviamente di quei beni - costituenti u.i. in quanto portatori
di autonoma capacità reddituale - che forniscono servizi comuni o sono
fruibili da piu u.i. (ad esempio l'alloggio del portiere, la piscina,
ecc.) e come tali dichiarati.
Essi devono essere trattati catastalmente in modo da evidenziare sia la
loro peculiarità di "bene comune censibile", sia la connessione alle
unità immobiliari a cui sono asserviti.
A tal fine si conferma che il "bene comune censibile" deve essere
dichiarato con mod. 1 e relativa planimetria; si dispone che in luogo
della ditta venga indicata la dicitura "BENE COMUNE CENSIBILE", seguita
dagli identificativi catastali delle u.i. cui esso è asservito (v. all.
9).
I beni comuni in argomento confluiranno in una partita speciale senza
numero di nuova istituzione, denominata appunto partita dei "beni comuni
censibili" (v. all. 10) e costituita da più pagine (schede modd. 55), una
per ogni fabbricato o complesso immobiliare; ciò consentirà che le
singole pagine possano essere allestite dal dichiarante insieme con le
altre schede di partita di solo accatastamento e con le stesse modalità
già indicate al paragrafo I.3.2., salva l'avvertenza di compilare nel
quadro A la sola col. 2 con l'indicazione "BENI COMUNI CENSIBILI".
La procedura trova il suo completamento attraverso il richiamo
dell'indicativo catastale (particella e subalterno) del "bene comune
censibile", da riportarsi nella col. 22 del quadro B in corrispondenza di
ciascuna u.i. a cui il bene stesso è asservito (v. all. 11).
L'ufficio, in sede di accettazione delle dichiarazioni, dopo aver
controllato la connessione del bene comune con almeno due unità
immobiliari, contestualmente assegna il numero di partita alla scheda con
intestazione nominativa ed il numero di pagina della partita speciale
(consecutivo all'ultimo già utilizzato) alla scheda di accatastamento dei
beni comuni censibili.
Trattandosi di unica pratica - è appena il caso di rilevarlo - deve
essere riportato alle colonne 47 e 48 l'identico protocollo di mod. 97
per entrambi i mod. 55.
Del pari non va assolutamente trascurato di annotare sul mod. 57, in
corrispondenza dei subalterni attribuiti ai beni comuni censibili, la
sigla "BENI COM CENS", seguita dal numero della pagina assegnata (v. all.
8).
I.3.3.2. - PORZIONI NON CENSIBILI COMUNI A PIU' U.I.
Sono - si ricorda - le porzioni che non possiedono autonoma capacità
reddituale, comuni ad alcune o a tutte le u.i. per destinazione (androne,
scale, locale centrale termica, ecc.), ovvero - come accennato al
paragrafo I.3.3. - per la loro specifica funzione di utilizzazione
indivisa (ad esempio una rampa al servizio di soli posti auto).
Tali porzioni, che per la loro natura non sono soggette alle
dichiarazioni mod. 1, vanno comunque rappresentate nell'elaborato
planimetrico ed ivi contraddistinte da riferimenti catastali, ma non
possono avere una iscrizione formale in partita, perch‚ non costituiscono
le u.i.
La possibilità, precedentemente esposta, di certificazione dell'elaborato
planimetrico dà ragione della utilità connessa con la identificazione
catastale anche di queste particolari porzioni.
L'attribuzione dei subalterni numerici è affidata alla discrezionalità
del presentatore; si ritiene tuttavia opportuno suggerire, allorch‚ non
sussistono validi motivi in contrario, che alle porzioni comuni non
censibili godute da uno stesso insieme di u.i. si attribuisca un medesimo
subalterno, anche se poste su piani diversi e non contigue (ad esempio:
androne, scale, accesso esterno, ascensore, ecc.).
Come tutte le porzioni identificate nell'elaborato planimetrico, esse
dovranno essere elencate nel mod. 57, ove in luogo del numero di partita,
verranno contraddistinte dalla sigla "BENI NON CENS".
I.4. - DICHIARAZIONI PER CASI PARTICOLARI DI NUOVE COSTRUZIONI DA
ACCATASTARE Nel presente paragrafo si trattano i casi particolari di
accatastamento già anticipati (_ 1.3.) e cioè: le unità afferenti
fabbricati già accatastati in parte; le porzioni di fabbricato - o
all'area circostante - che all'atto della richiesta di accatastamento
delle altre porzioni non siano ancora state definite strutturalmente o
funzionalmente; infine - ed in questo solo caso si tratta di
corrispondere ad una istanza facoltativa - i fabbricati (o parti di essi)
ancora in corso di costruzione.
Sono esempi del primo caso le sopraelevazioni, gli ampliamenti in pianta
del fabbricato per aggiunta di nuove unità; del secondo, le riserve di
definizione della estensione di parti comuni coperte e scoperte, il
ritardo nella divisione degli spazi disponibili ai piani terreni o
interrati per attività commerciali o per box; del terzo, la previsione di
cessione di edifici al grezzo o addirittura ai primi solai.
Allegato 10 Rif.to _ I.3.3.1. figura omissis Tutti questi casi possono
essere trattati adeguandosi alle norme già impartite, opportunamente
adattate; si ritiene utile comunque riepilogarle caso per caso,
suggerendo le opportune modalità operative.
I.4.1. - UNITA' DI NUOVA COSTRUZIONE