Forum
Autore |
NUOVE DISPOSIZIONI PER I ROGITI NOTARILI |

massydam
Iscritto il:
10 Luglio 2005
Messaggi:
139
Località
|
Bungiorno a tutti sappiamo che dal 1 luglio è entrato in vigore l'articolo 19, comma 14, Dl 31 maggio 2010 n. 78, il quale detta tre essenziali prescrizioni: a) nel rogito occorre che, a pena di nullità, venga fatto un espresso «riferimento alle planimetrie depositate in catasto» (la loro mancanza, pertanto, impedisce il rogito); b) nell'atto, il venditore (o il datore di ipoteca) deve dichiarare, a pena di nullità, «la conformità allo stato di fatto, dei dati catastali e delle planimetrie»; c) prima di stipulare l'atto il notaio verifica la conformità tra l'intestazione catastale e le risultanze dei registri immobiliari. adesso vi chiedo una cosa: stamattina il notaio mi chiama per una atto da stipulare lunedi' e mi chiede di reperire in catasto la copia del tipo mappale cosi' come dice la legge......ed io gli rispondo che la legge non prevede la copia del tipo...ma lui non sente ragione e la vuole!!! ora mi devo recare in catasto per trovare la copia del tipo (premetto che come da estratto di mappa è inserito e la prova evidente è data dal tipo d'aggiornamento da me presentato per inserire il portico)oppure non serve perchè non è previsto? cosa devo fare??? grazie a tutti
|
|
|
|
Autore |
Risposta |

numero
(GURU)
Iscritto il:
30 Gennaio 2004
Messaggi:
1834
Località
prato
|
In questi casi ho sempre consigliato di cambiare notaio. Approfitto inoltre per chiedere come viene applicato detto articolo, in merito alla conformità allo stato di fatto. Un notaio della mia città, interpellato in merito, mi ha detto che l'orientamento è quello di dichiarare la conformità dello stato di fatto alla planimetria catastale non in senso assoluto, ma solo in riferimento al corretto classamento della unità immobiliare compravenduta. Quindi un'eventuale porta o finestra spostata non costituisce motivo di richiesta di variazione catastale (come è giusto che sia) poichè non influente sul classamento. Ma scommetto che qualcuno la interpreterà alla lettera e chiederà la presentazione di nuova planimetria. saluti
|
|
|
|

dado48
(GURU)
Iscritto il:
24 Novembre 2005
Messaggi:
2072
Località
Terzo pianeta del Sistema Solare
|
Questo quanto scritto nel Comma 14 dell'articolo 19 del D.L. nº 70 del 31 maggio 2010 (“ Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita’ economica”) cosidetto "Decretone Tremonti": "A partire dal 1° Luglio 2010 gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi per oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di diritti reali su fabbricati già esistenti devono contenere, a pena di nullità, olte all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, dello stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie. Prima della stipula il Notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanti dei registri immobiliari" Ora, a me sembra che si stia discutendo dei fabbricati e delle ralative planimetrie, non dei terreni .... come al solito, prima di digerire le nuove disposizioni, tanti sollevano " polveroni" inutili. Ciao, buon lavoro.
|
|
|
|

massydam
Iscritto il:
10 Luglio 2005
Messaggi:
139
Località
|
grazie per il tuo parere la penso pienamente come te. buon lavoro
|
|
|
|

GEOMANCONI
Iscritto il:
05 Marzo 2006
Messaggi:
809
Località
Ichnusa
|
non ho informazioni su questo punto preciso del DL, ma ricordo che pur essendo subito in vigore lo stesso per continuare ad esserlo DEVE entro 60gg essere convertito in LEGGE!... nel frattempo infatti passa tutta la trafila di approvazione ricevendo modifiche, integrazioni ecc... quindi non è detto che il testo finale della legge sia quello e che non ci siano magari altre precisazioni riguardo agli adempimenti citati...
|
|
|
|

numero
(GURU)
Iscritto il:
30 Gennaio 2004
Messaggi:
1834
Località
prato
|
"GEOMANCONI" ha scritto: non ho informazioni su questo punto preciso del DL, ma ricordo che pur essendo subito in vigore lo stesso per continuare ad esserlo DEVE entro 60gg essere convertito in LEGGE!... nel frattempo infatti passa tutta la trafila di approvazione ricevendo modifiche, integrazioni ecc... quindi non è detto che il testo finale della legge sia quello e che non ci siano magari altre precisazioni riguardo agli adempimenti citati... E' vero, ma chi stipula nel frattempo lo deve applicare. saluti
|
|
|
|

totonno
(GURU)
» ACCOUNT NON PIU' ATTIVO
Iscritto il:
19 Maggio 2006
Messaggi:
8611
Località
Firenze
|
"GEOMANCONI" ha scritto: non ho informazioni su questo punto preciso del DL, ma ricordo che pur essendo subito in vigore lo stesso per continuare ad esserlo DEVE entro 60gg essere convertito in LEGGE!... nel frattempo infatti passa tutta la trafila di approvazione ricevendo modifiche, integrazioni ecc... quindi non è detto che il testo finale della legge sia quello e che non ci siano magari altre precisazioni riguardo agli adempimenti citati... D'Accordo...., ma se l'atto lo firmo domani, io devo redigerlo secondo le disposizioni del D.L. vigente. Aggiungo alla discussione che occorre prestare molta attenzione alla rendita, classe, e consistenza proposte che possono essere oggetto di modifica da parte dell'ufficio catastale. Come la si considera a quel punto la dichiarazione in atto di compravendita che i dati catastali, oltre alla planimetria, sono corretti? Saluti.
|
|
|
|

marcusweit
Iscritto il:
29 Maggio 2004
Messaggi:
717
Località
|
a mio avviso, la conformità della planimetria è stata richiesta per quelle abitazioni di tempo immemore che pur ristrutturate, hanno ancora agli atti rendite e planimetrie dei primi anni 50. Vigeva fino a tempo fa la consuetudine di non aggiornare il catasto, come tutti sappiamo. Con questa provano ad orientare il nostro lavoro verso un più preciso e puntuale lavoro anche nell'ambito catastale. (anche perchè il catasto porta soldi e molti allo stato). Il notaio che ritiene non conforme una planimetria per la presenza di errori di rappresentazione palesemente inefficienti sulla rendita, a mio avviso non ha nessuna vera motivazione.
|
|
|
|

GEOMANCONI
Iscritto il:
05 Marzo 2006
Messaggi:
809
Località
Ichnusa
|
visti i dubbi ed il modo più piacevole dei fare le cose (cioè farle fare agli altri) il mio era un sottile consiglio di aspettare (quando possibile naturalmente) a quando la disposizione è sicura... sarò anche un po fissato, ma per adesso non mi sono fidato nemmeno della riapertura dei termini per quanto riguarda la dichiarazione dei Fabbr.mai dich., di fatto portata al 31/12/2010... ma sempre se il testo verrà convertito in legge in qual modo, anche se non credo ci siano problemi (lo spero)
|
|
|
|

Referente
Iscritto il:
23 Agosto 2005
Messaggi:
153
Località
Tolentino (MC)
|
Salve a tutti, concordo con quanto espresso da "numero" quando scrive " l'orientamento è quello di dichiarare la conformità dello stato di fatto alla planimetria catastale non in senso assoluto, ma solo in riferimento al corretto classamento della unità immobiliare compravenduta" a comprova di ciò la normativa ediliza vigente (DPR 380.2001) all'articolo 23, comma 7 recita " contestualmente presenta ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento" ... quindi, se tanto mi da tanto, la volontà del legislatore dovrebbe essere questa ... alme no spero!. Saluti, Gian Nicola
|
|
|
|

EALFIN
Iscritto il:
03 Dicembre 2006
Messaggi:
4043
Località
|
Il mio caso è stato il seguente. Approvazione Docfa telematico il 07.07.2010. Richiesta all'ufficio provinciale in data 08.07.2010, previa delega della parte, di una copia autentica (con timbro ed indicazione degli estremi) della planimetria che avevo depositato il giorno prima. Alla faccia della semplificazione delle procedure amministrative. Basterebbe che consentissero a noi tecnici di firmare timbrare una planimetria sulla quale vi fosse riportata una dichiarazione e o certificazione che la stessa planimetria è stata allegata alla denuncia del ... prot. ..... e che alla data odierna (della dichiarazione) non sono intervenute modifiche. Tutto si risolverebbe senza particolare ulteriori oneri per le parti interessate. Al massimo saremmo Noi a rischiare. Le quali parti già fanno storie per pagarci le ordinarie parcelle per gli accatastamenti figuriamoci se ci pagano qualche cinquantina di Euro per richieste di planimetrie direttamente al Catasto (non tutti i Clienti sono disposti ad accedere agli Uffici per documenti che Li riguardano), specie per Noi professionisti che operiamo e risiediamo ad una certa distanza dai Centri Provinciali delle Agenzie del Territorio. Poi se volessero (quelli che Ci Comandano) veramente risolvere alcuni problemi di evasione fiscale basta notificare ai notai gli elenchi degli edifici fotoidentificati e/o ex rurali (magari integrandoli con gli ultimi rilevamenti, quelli che hanno accertato milioni di case fantasma) ed in sede di atto le Parti dovrebbero dimostrare (con copie dell'accatastamento da Noi autenticate e presentate in Catasto in data successiva ai rilevamenti) di avere adempiuto. Piuttosto che guardare se un tramezzo in più possa incidere per qualche decina di Euro sulla rendita e creare notevoli disagi ed ostacoli ai già diminuiti (per colpa della crisi) trasferimenti immobiliari. Naturalmente se oltre alle visure e mappe si consentisse di richiedere pure le planimetrie del C.U. tramite Sister per via telematica, l'attuale Decreto Legge da convertire non creerebbe a Noi ed alle parti particolari problemi.
|
|
|
|

kembe
Iscritto il:
03 Luglio 2010
Messaggi:
104
Località
|
|
|
|
|
|
Ultime guide:
Ricerca moderatori per il forum:
Nell'ottica di migliorare la qualità dei post e ridurre i "flame", cerchiamo volontari per moderare uno o più forum di GeoLIVE, se siete interessati consultate direttamente il seguente post:
Grazie
Convertitore da PDF a libretto DAT:
Servizio gratuito che abbiamo realizzato per estrarre il libretto presente nel PDF rilasciato da SISTER e salvarlo come semplice file DAT da importare direttamente su PREGEO.
SOLIDARIETA':

Visita il sito dell'AVIS (www.avis.it) per maggiori informazioni.
Il nostro visualizzatore delle mappe catastali:
Ultimi termini
Amici:
Le nostre guide:
|
|