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Autore collabenti

apnea

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19 Febbraio 2007

Messaggi:
56

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 0 -  0 - Inviato: 22 Ottobre 2008 alle ore 02:18

ciao colleghi. Affronto per la prima volta un accatastamento di unità collabenti e vorrei quindi sottoporre i miei dubbi al vostro giudizio.
La situazione attuale è questa: Ho un edificio "collabente" accatastato come tale ma proprio qui sorge il problema. L'edificio infatti è costituito da due unità immobiliari, ma in catsto è stato presentato tutto come un'unica u.i.u. Ora i proprietari vogliono invece che in catasto siano presenti entrambe le u.i.u.
Io quindi procederei in questo modo:
Docfa in variazione con causale "divisione", una u.i in soppressione e due in costituzione come F/2 (perchè tale è rimasta)
Primo dubbio: La data di variazione. Variazione vera e propria non ce n0è mai stata, il fabbricato è sempre stato così e dall'ultimo accatastamento non c'è stato nessun lavor sull'edificio. Quindi qui che faccio? 30 gg???
Comunque, andando avanti, inserirei in planimetria il solo elaborato planimetrico e aggiornerei l'elenco subalterni.
Secondo dubbio: il modello 1N non lo devo compilare giusto???
Bene, procedendo in questo modo, simulando quindi l'accatastamento e facendo il controllo ottengo che il documento è formalmente corretto, il che mi porta a pensare che sia giusto non compilare il modello 1N, ma ovviamente non mi aiuta sulla data di variazione.
In questo caso quindi il mio dubbio maggiore riguarda proprio l'indicazione della data di variazione, per il resto credo di aver proceduto correttamente (credo.....)

grazie a tutti

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Autore Risposta

ARCHIMEDE61

Iscritto il:
17 Ottobre 2008

Messaggi:
9

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 0 -  0 - Inviato: 23 Ottobre 2008 alle ore 06:03

Intanto mi viene difficile pensare alla divisione di una unità collabente se non per motivi di vendita di una porzione di fabbricato o per una distinzione di intestazione, visto che per l'unità collabente non si può fare una distinzione per destinazione. In ogni caso la data di realizzazione dell'opera è ininfluente ai fini della sanzione perché per queste unità non si ha obbligo di denuncia (unità collabenti sono quelle costruzioni dicharate inagibili e quindi non produttive di reddito).

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nicotop

Iscritto il:
15 Novembre 2006

Messaggi:
97

Località

 0 -  0 - Inviato: 29 Ottobre 2008 alle ore 09:32

per quanto ne so io, l'unica operazione possibile su una unità collabente è "demolizione e ricostruzione"
Saluti

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geobax

(GURU)

Iscritto il:
17 Maggio 2005

Messaggi:
2196

Località
Biella

 0 -  0 - Inviato: 29 Ottobre 2008 alle ore 10:40

concordo con ARCHIMEDE61, la data di fine lavori non è un problema infatti la categoria F non è assoggettata all'obbligo di tale indicazione temporale (cfr. circ. 3/2006).
Difficile è, anche secondo me, immaginare una motivazione diversa da un trasferimento di diritti per giustificare una divisione di unità collabente. Nel tal caso, sarebbe più corretto, ai sensi della circ. 9/2001, ricorre alla causale "frazionamento per trasferimento di diritti" creando due uu.ii.uu. censite in categoria F/4.

ciao

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robertopi

Iscritto il:
16 Dicembre 2004

Messaggi:
3534

Località
NAPOLI

 0 -  0 - Inviato: 29 Ottobre 2008 alle ore 13:30

secondo me si dovrebbe anche sapere come è stato fatto l'accatastamento precedente, ovvero se una ui non si sia persa per strada, e in ogni caso capire cosa è avvenuto con quell'accatastamento.Nel merito condivido ciò che scrive geobax
saluti

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