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certificato di destinazione urbanistico |

thor_l
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dovendo presentare una successione e allegare i certificati di destinazione urbanistici chiedo se è possibile fare l'autocertificazione. grazie
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geomal
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non penso che si possa fare un'autocertificazione del certificato di destinazione urbanistica, mai sentito... cmq i comuni lo rilasciano nel giro di pochi giorni....
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bertone
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"geomal" ha scritto: non penso che si possa fare un'autocertificazione del certificato di destinazione urbanistica, mai sentito... cmq i comuni lo rilasciano nel giro di pochi giorni.... ..... e sia la domanda che il rilascio sono esenti da bollo.
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geopec
geopec
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apolide
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Il C.D.U. va presentato in originale , non è ammessa l'autocertificazione. confermo la totale esenzione sui bolli e tributi (ai sensi DPR 26/10/1972 nr. 642 e s.m.i, D.Lgs. 31/10/1990 nr. 346 e D.Lgs. 31/10/1990 nr. 347 e s.m.i.) Si pagano purtroppo i diritti di segreteria per il rilascio.
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GLAPA
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Io lavoro nel vicentino e qualche volta anche nel veronese, ma ho sempre utilizzato una marca da bollo da € 14,92 per la richiesta ed un'altra marca da bollo da € 14,92 per il rilascio con relativi diritti di segreteria.
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totonno
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"GLAPA" ha scritto: Io lavoro nel vicentino e qualche volta anche nel veronese, ma ho sempre utilizzato una marca da bollo da € 14,92 per la richiesta ed un'altra marca da bollo da € 14,92 per il rilascio con relativi diritti di segreteria. Se indichi la causa per successione non paghi la marca sul documento rilasciato ma solo quella sulla richiesta, oltre i diritti di segreteria. Saluti.
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lorussod
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La marca da bollo non ci vuole nè sulla richiesta e nè sul certificato
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totonno
(GURU)
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"lorussod" ha scritto: La marca da bollo non ci vuole nè sulla richiesta e nè sul certificato Facciamo una marca da 5,00 euro, un caffè, e un se ne parla più! Saluti.
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CESKO
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Agro Nocerino Sarnese
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"bertone" ha scritto: "geomal" ha scritto: non penso che si possa fare un'autocertificazione del certificato di destinazione urbanistica, mai sentito... cmq i comuni lo rilasciano nel giro di pochi giorni.... ..... e sia la domanda che il rilascio sono esenti da bollo. ad eccezzioni dei diritti di segreteria per il rilascio...che variano da comune a comune.. *P.s la marca sia sulla domanda che sul rilascio del certificato non ci vuole, ed aggiungo che alcuni comuni lo rilasciano addirittura in duplice copia(al fine di evitare sgradevoli accertamenti di valore da parte dell'Agenzia delle Entrate)
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nysedow
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"totonno" ha scritto: "GLAPA" ha scritto: Io lavoro nel vicentino e qualche volta anche nel veronese, ma ho sempre utilizzato una marca da bollo da € 14,92 per la richiesta ed un'altra marca da bollo da € 14,92 per il rilascio con relativi diritti di segreteria. Se indichi la causa per successione non paghi la marca sul documento rilasciato ma solo quella sulla richiesta, oltre i diritti di segreteria. Saluti.  Assolutamente falso. Se la marca va sulla richiesta necessariamente deve andare anche sul certificato. Per i principi fiscali della pubblica amministrazione. Purtroppo ci sono alcuni uffici tecnici dove il personale non sa neanche come funzionano le imposte di bollo!!! :roll:
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nysedow
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"lorussod" ha scritto: La marca da bollo non ci vuole nè sulla richiesta e nè sul certificato Esatto. E per tutte le richieste ad uso fiscale da presentare all'agenzia delle entrate tra cui le successioni.
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nysedow
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"GLAPA" ha scritto: Io lavoro nel vicentino e qualche volta anche nel veronese, ma ho sempre utilizzato una marca da bollo da € 14,92 per la richiesta ed un'altra marca da bollo da € 14,92 per il rilascio con relativi diritti di segreteria. Per successione assolutamente no. Per gli atti di compravendita si.
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nysedow
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"geomal" ha scritto: non penso che si possa fare un'autocertificazione del certificato di destinazione urbanistica, mai sentito... cmq i comuni lo rilasciano nel giro di pochi giorni.... Come non lo hai mai sentito? E' dal 1985 che è prevista l'autocertificazione!!! :oops:
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GLAPA
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"CESKO" ha scritto: "bertone" ha scritto: "geomal" ha scritto: non penso che si possa fare un'autocertificazione del certificato di destinazione urbanistica, mai sentito... cmq i comuni lo rilasciano nel giro di pochi giorni.... ..... e sia la domanda che il rilascio sono esenti da bollo. ad eccezzioni dei diritti di segreteria per il rilascio...che variano da comune a comune.. *P.s la marca sia sulla domanda che sul rilascio del certificato non ci vuole, ed aggiungo che alcuni comuni lo rilasciano addirittura in duplice copia(al fine di evitare sgradevoli accertamenti di valore da parte dell'Agenzia delle Entrate) Evidentemente...comune che vai usanza che trovi.
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nysedow
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"thor_l" ha scritto: dovendo presentare una successione e allegare i certificati di destinazione urbanistici chiedo se è possibile fare l'autocertificazione. grazie 30 (L). Lottizzazione abusiva (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 18; decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, artt. 1, comma 3bis, e 7bis; , decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 art. 107 e 109). — 1. Si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione; nonché quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l’ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio. 2. Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica sia in forma privata, aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni sono nulli e non possono essere stipulati né trascritti nei pubblici registri immobiliari ove agli atti stessi non sia allegato il certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti l’area interessata. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano quando i terreni costituiscano pertinenze di edifici censiti nel nuovo catasto edilizio urbano, purché la superficie complessiva dell’area di pertinenza medesima sia inferiore a 5.000 metri quadrati. 3. Il certificato di destinazione urbanistica deve essere rilasciato dal dirigente o responsabile del competente ufficio comunale entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presentazione della relativa domanda. Esso conserva validità per un anno dalla data di rilascio se, per dichiarazione dell’alienante o di uno dei condividenti, non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici. 4. In caso di mancato rilascio del suddetto certificato nel termine previsto, esso può essere sostituito da una dichiarazione dell’alienante o di uno dei condividenti attestante l’avvenuta presentazione della domanda, nonché la destinazione urbanistica dei terreni secondo gli strumenti urbanistici vigenti o adottati, ovvero l’inesistenza di questi ovvero la prescrizione, da parte dello strumento urbanistico generale approvato, di strumenti attuativi. 4-bis. Gli atti di cui al comma 2, ai quali non siano stati allegati certificati di destinazione urbanistica, o che non contengano la dichiarazione di cui al comma 3, possono essere confermati o integrati anche da una sola delle parti o dai suoi aventi causa, mediante atto pubblico o autenticato, al quale sia allegato un certificato contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti le aree interessate al giorno in cui e' stato stipulato l'atto da confermare o contenente la dichiarazione omessa. [Comma introdotto dall'art.12 L. 28/11/2005 n. 246] 5. I frazionamenti catastali dei terreni non possono essere approvati dall’agenzia del territorio se non è allegata copia del tipo dal quale risulti, per attestazione degli uffici comunali, che il tipo medesimo è stato depositato presso il comune. [6. I pubblici ufficiali che ricevono o autenticano atti aventi per oggetto il trasferimento, anche senza frazionamento catastale, di appezzamenti di terreno di superficie inferiore a diecimila metri quadrati devono trasmettere, entro trenta giorni dalla data di registrazione, copia dell’atto da loro ricevuto o autenticato al dirigente o responsabile del competente ufficio del comune ove è sito l’immobile.] [Comma abrogato dall'art. 1, comma 1 del D.P.R. 9 novembre 2005, n. 304] 7. Nel caso in cui il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale accerti l’effettuazione di lottizzazione di terreni a scopo edificatorio senza la prescritta autorizzazione, con ordinanza da notificare ai proprietari delle aree ed agli altri soggetti indicati nel comma 1 dell’articolo 29, ne dispone la sospensione. Il provvedimento comporta l’immediata interruzione delle opere in corso ed il divieto di disporre dei suoli e delle opere stesse con atti tra vivi, e deve essere trascritto a tal fine nei registri immobiliari. 8. Trascorsi novanta giorni, ove non intervenga la revoca del provvedimento di cui al comma 7, le aree lottizzate sono acquisite di diritto al patrimonio disponibile del comune il cui dirigente o responsabile del competente ufficio deve provvedere alla demolizione delle opere. In caso di inerzia si applicano le disposizioni concernenti i poteri sostitutivi di cui all’articolo 31, comma 8. 9. Gli atti aventi per oggetto lotti di terreno, per i quali sia stato emesso il provvedimento previsto dal comma 7, sono nulli e non possono essere stipulati, né in forma pubblica né in forma privata, dopo la trascrizione di cui allo stesso comma e prima della sua eventuale cancellazione o della sopravvenuta inefficacia del provvedimento del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale. 10. Le disposizioni di cui sopra si applicano agli atti stipulati ed ai frazionamenti presentati ai competenti uffici del catasto dopo il 17 marzo 1985, e non si applicano comunque alle divisioni ereditarie, alle donazioni fra coniugi e fra parenti in linea retta ed ai testamenti, nonché agli atti costitutivi, modificativi od estintivi di diritti reali di garanzia e di servitù.
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