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particokare date docfa |

GEOMANCONI
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05 Marzo 2006
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809
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Ichnusa
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salve, mi interesserebbe chiarire un aspetto delle date rigurdanti la fine lavori, al fine di far decorrere poi i tempi utili per l'accatastamento obbligatorio dell'u.i.u. il fabbricato ultimato prima dell'entrata in vigore dell'ultima legge che ha istituito i famosi 30 gg. a che sanzioni va ad incappare nel caso di accatastamento dopo i vecchi termini di un anno ? se arriva l'accertamento comunale don l'intimazione di produrre l'accatastamento o variazione entro 90 giorni, rispettando i 90 giorni si va comunque incontro a sanzioni relative al mancato accatastamento entro i limiti previsti ? (entro un anno o 30 giorni se più recente)
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Risposta |

Paolo_Campioni
Iscritto il:
30 Gennaio 2006
Messaggi:
671
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Piacenza
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Gli accatastamenti o le variazioni la cui fine lavori è terminati prima dell''entrata in vigore della legge che obbliga l'accatastamento entro 30 gg devono sottostare alla vecchia normativa (denuncia in catasto entro il 31 gennaio dell'anno successivo). Per gli accertamenti comunali vale la stessa regola i novanta giorni, per la sanzione NON hanno alcuna influenza (ad esempio se sono passati più di 5 anni non si paga alcuna sanzione). Ciao Paolo
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dado48
(GURU)
Iscritto il:
24 Novembre 2005
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2072
Località
Terzo pianeta del Sistema Solare
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Scusate se mi intrometto, ma forse quanto chiedo è pertinente con l'argomento che si sta trattando ed il geometra Paolo Campioni è tecnico competente. Ad un recente corso, seguito c/o il mio Collegio e relativo al Docfa, un tecnico catastale ha affermato che un fabbricato si ritiene, ai fini catastali e fiscali, ultimato nel momento in cui si sono installati i serramenti esterni: da quel momento scattano i 30 giorni per presentare la pratica presso l'AdT, ottenere la rendita e ... cominciare a pagare le relative tasse (ICI, Irpef, ecc.). Esiste una Circolare che indica tale circostanza ??? Se così fosse, la si potrebbe utilizzare nei contenziosi con i dipendenti comunali: proprio questa mattina uno di questi solerti funzionari ha affermato che l'ICI si paga dalla posa del primo mattone. Mi sembra che l'argomento possa interessare tutti noi tecnici e, di conseguenza, i nostri clienti costretti a pagare tasse, certamente dovute, ma almeno calcolate correttamente. Buon lavoro a tutti.
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geomferrulli
Iscritto il:
02 Settembre 2005
Messaggi:
53
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Dovresti far leggere al funzionario comunale il D.L. 504/92 che istituisce l'ICI, nel quale, finchè l'immobile non sia ultimato ho utilizzato non è soggetto ICI, ma si continua a pagare tale imposta sull'area edificabile
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dado48
(GURU)
Iscritto il:
24 Novembre 2005
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Terzo pianeta del Sistema Solare
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grazie a geomferrulli Nel mio caso si tratta di sopraelevazione di due unità classate, una delle quali sarà fusa con la sopraelevazione mentre l'altra non sarà variata (ques'ultima rappresenta la prima casa): penso pertanto che, in questo caso, si dovrà continuare a calcolare e pagare l'ICI sulla rendita precedente sino al completamento della ristrutturazione. Anche la Circolare 3 del 11/04/2006 fissa il nuovo termine (presentazione c/o catasto) in trenta giorni dal momento in cui i fabbricati sono divenuti abitabili o servibili all'uso cui sono destinati. Naturalmente il rilascio del certificato di agibilità è certamente successivo all'accatastamento (visto che la richiesta di agibiltà deve contenere la ricevuta del Catasto): torno pertanto a chiedere in quale preciso momento il fabbricato è servibile all'uso ??? è vero quanto asserito da un tecnico dell"AdT di Varese: il termine coincide con l'avvenuta posa dei serramenti esterni ??? In attesa, buon lavoro a tutti.
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Paolo_Campioni
Iscritto il:
30 Gennaio 2006
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Piacenza
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Quelo indicato dal tecnico di Varese è corretto e riguarda il momento per cui per il catasto un fabbricato è ordinariamente capace di produrre reddito e quindi deve essere accatastato (questo è stabilito dai regolamenti catastali) la legge però indica come termine l'abitabilità o quando gli immobili sono servibili all'uso. SECONDO ME in caso di denuncia di fabbricato fa fede la data di abitabiità in caso di accertamento catastale potrebbe essere utilizzata la data di effettivo utilizzo o quella di servibilità dell'immobile che non si dichiara abitabile per evitare di pagare le tasse dovute.
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