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Autore notifiche a privati

geoalfa
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Inviato: 10 Febbraio 2008 alle ore 10:15

Rif.to: AgenziaTerritorio.it Circolare 10/2005 notifiche a privati

Notifiche delle risultanze ai soggetti privati, applicazione sanzioni, eventuale recupero spese per accatastamento eseguito d’Ufficio
Conclusi gli accertamenti in merito alla verifica delle rendite proposte, da eseguirsi con carattere di priorità, come già in precedenza richiamato, l’Ufficio provvede:
• all’applicazione della sanzioni per tardiva presentazione, nel caso di rendita proposta convalidata dall’Ufficio;
• all’applicazione della sanzioni per tardiva presentazione ed alla notifica della rendita attribuita unitamente agli altri elementi censuari, nel caso di rendita proposta, rettificata dall’Ufficio;
• all’applicazione delle sanzioni per tardiva presentazione, al recupero dei tributi, degli interessi e delle spese sostenute, ed alla notifica della rendita attribuita unitamente agli altri elementi censuari, nel caso di accertamento eseguito dall’Ufficio, così come richiamato al precedente paragrafo 8.
Per quanto concerne la sanzione prevista dall’ultimo periodo del comma 336, preliminarmente si chiarisce che la previsione normativa ha portata di carattere generale e pertanto la sanzione prevista deve essere applicata tutte le volte che ne ricorrano le condizioni, sia nel caso in cui la dichiarazione di aggiornamento (DOCFA) venga presentata dal titolare dei diritti reali, entro i termini temporali fissati dalla norma (90 giorni dalla notificazione della richiesta del Comune), sia nel caso in cui provveda l’Agenzia per l’inottemperanza degli interessati.
Tuttavia si potrà graduare l’applicazione della sanzione tra il valore minimo e massimo anche in relazione alla tempestività dell’adempimento dell’interessato alla richiesta del Comune, previa idonea motivazione.
L’importo della sanzione deve essere individuato tra il minimo e massimo edittale vigente al momento in cui è stata commessa l’infrazione.
Per l’applicazione della sanzione si rinvia alle disposizioni legislative vigenti in materia, peraltro richiamate nella circolare n. 2 del 2002 di quest’Agenzia.
Gli adempimenti sopra richiamati, per ciascuna fattispecie ricorrente, sono recepiti dall’Ufficio in un unico atto di accertamento notificato ai soggetti interessati, secondo le modalità previste per gli atti di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 546 del 1992.
Decorsi 60 giorni dalla ricezione dell’avviso di accertamento da parte dei destinatari della notifica senza che sia stato prodotto ricorso alla competente Commissione tributaria provinciale, l’Ufficio verifica che siano stati versati, nei termini previsti, gli importi accertati nell’atto notificato. In caso di riscontro negativo i medesimi importi sono iscritti a ruolo secondo le disposizioni richiamate dagli articoli 17 e 18 del D.Lgs. n. 46/1999.
Ai fini del recupero degli interessi sui tributi catastali, si evidenzia che sono dovuti a partire dal 1° febbraio dell’anno successivo rispetto alla data in cui i possessori o titolari di diritti reali avevano l’obbligo di produrre la dichiarazione in catasto.
Si evidenzia altresì che il recupero delle spese per l’accertamento catastale, eseguito dall’Ufficio in via surrogatoria, è effettuato nei confronti dei soggetti interessati segnalati dal Comune.

Ultimo aggiornamento: 02 Maggio 2013 alle ore 10:39
 
 

 

 

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