Lottizzazione abusiva CONSIGLIO DI STATO Sez IV, 15set2010 Sentenza n 6874
DIRITTO URBANISTICO –
Lottizzazione cartolare e diritto al libero commercio dei beni privati –
Lotti in misura urbanisticamente non sfruttabile –
Lottizzazione abusiva - Esclusione - Specifica destinazione di zona - Art. 1 L.R. Lazio n. 34/1974 - Art. 18 L n. 47/1985 oggi art. 30 D.P.R. n. 380/01.
La sola suddivisione in più lotti di un terreno urbanisticamente non sfruttabile a scopi edilizi, in ragione della sua specifica destinazione di zona e dell’entità inferiore alla misura minima utile a tale scopo, non può in ogni caso costituire presupposto per ritenere sussistente una lottizzazione cartolare poiché, diversamente, si perverrebbe ad attribuire ad essa, anche a voler prescindere dalla pur rilevata influenza dei principi desumibili dalla norma nazionale, un contenuto dispositivo sostanzialmente, quanto irrazionalmente, limitativo del diritto al libero commercio dei beni privati.
in particolare:
Con ricorso al TAR del Lazio la sig.ra (..... ) ha impugnato la determinazione del dirigente della 20^ Circoscrizione del Comune di Roma n. 53 del 24 febbraio 1997 con la quale è stata disposta, ai sensi dell’art. 18 della legge n. 47 del 1985, la sospensione della lottizzazione abusiva di terreni che la ricorrente e la sua dante causa avrebbero posto in essere mediante compravendita successiva al frazionamento in due lotti dell’iniziale proprietà avente consistenza ( 40.117 mq. ) inferiore al lotto minimo previsto ( all’epoca dei fatti di 50.000 mq.) dal PRG di Roma per l’edificazione in area agricola, con destinazione H3.
Deduceva, al riguardo, la ricorrente l’incompetenza del dirigente comunale all’emanazione del provvedimento repressivo impugnato;
la violazione dell’art. 18 della legge n. 47 del 1985 ed il travisamento dei fatti presupposti, difettando, nella specie, gli elementi indiziari individuati da detta norma;
l’eccesso di potere per mancanza dei presupposti per non essere stati indicati nel provvedimento impugnato gli elementi idonei a dimostrare che mediante la compravendita si è concretamente perseguito l’intento di lottizzare mediante l’asservimento del terreno all’edificazione;
l’erronea interpretazione della legge regionale Lazio n. 34 del 1974, in relazione a quanto dispone in materia la legge nazionale n. 47 del 1985, laddove il Comune ha ritenuto che possa qualificarsi come lottizzazione abusiva il mero frazionamento e vendita di lotti di terreno, collocati in zona agricola, pur non potendosi rinvenire l’intento edificatorio, essendo la parte scorporata e venduta alla ricorrente, di entità di molto inferiore al minimo di PRG ( come la parte restante alla dante causa ) e con abitazione già esistente, anch’essa fatta oggetto dello stesso acquisto dell’area agricola circostante per un totale di 10.000 mq.
(conferma, sentenza del T.A.R. Lazio - Roma - Sez. II^ bis - n. 1362 del 14/02/2008)
Pres. Maruotti - Est. Romano - Comune di Roma ( avv. Murra ) c. Maggiorotti (avv. Sandulli).
CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 15/09/2010, Sentenza n. 6874
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Ultimo aggiornamento: 02 Maggio 2013 alle ore 08:45