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Autore Fotocopia del documento di identità: ecco quando è lecito RI

geoalfa
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Inviato: 25 Novembre 2014 alle ore 11:17

Fotocopia del documento di identità: ecco quando è lecito RICHIEDERLA

DA:
consumatore.tgcom24.it/2009/04/07/fotoco...

Mentre ci scambiavamo un po’ di idee sulla questione delle fotocopie della carta di identità (e ci fa piacere che la pensiate come noi), ci siamo studiati il problema, in modo da sapere tutti cosa rispondere
+quando ci chiedono di lasciare la fotocopia del documento di identità.
Esistono due soli casi in cui la legge autorizza la richiesta di fotocopia del documento di identità:
1) per acquistare la scheda del telefonino (S.I.M.), e ciò in forza dell’art. 6 della legge 155/2005 in materia di contrasto al terrorismo internazionale;
2) nei casi che la richiesta ci venga fatta da una pubblica amministrazione o da gestori di pubblici servizi (es. compagnie elettriche, fornitori di gas, ecc.), in base all’art. 45 del d.P.R. 445/2000.
In tutti gli altri casi possiamo (ed anzi dovremmo) rifiutarci di lasciar fotocopiare il nostro documento di identità, perché non siamo obbligati e il soggetto che ce lo richiede non è autorizzato a farlo.
Proviamo a fare resistenza e vediamo come va….
Se non vi ascoltano, fatecelo sapere che procediamo con le segnalazioni!



*******
LA FIRMA DIGITALE BASTA! Non serve allegare copia del documento di identità alle istanze
DA:
saperi.forumpa.it/story/73779/la-firma-d...

Semplificazione amministrativa e certezza del diritto sono un po' più vicini. In questo articolo frutto della collaborazioen con lo Studio legale Lisi, Graziano Garrisi illustra le conseguenze giuridiche di un recente sentenza del Consiglio di Stato che ha riconosciuto la validità della "sola" firma digitale cone elemento identificativo in caso di gara telematica.

Un capo della recente sentenza n. 4676/2013 del Consiglio di Stato è costruito con una semplicità disarmante:
quella che discende dalla lettura puntuale delle norme, in questo caso il Codice dell’Amministrazione Digitale (d. lgs. n. 82/2005), il Codice dei contratti pubblici e il Testo unico sulla documentazione amministrativa.
Scendiamo nel dettaglio, per il profilo di diritto che qui interessa: un consorzio nazionale partecipa a una gara interamente gestita in forma telematica ai sensi del comma 13 dell’articolo 85[1] del Codice dei contratti;
arrivata terza, impugna gli atti conclusivi della selezione chiedendone l’annullamento, sul presupposto, tra gli altri, che le prime due classificate non avrebbero dovuto neppure essere ammesse alla procedura di evidenza
pubblica. Tra i motivi di esclusione invocati dall’appellante, quello che qui preme evidenziare è basato sulla tesi secondo la quale laddove talune dichiarazioni vengano rese ai sensi degli articoli 38 e 47 del d.P.R. 445
del 2000 ed esse vengano rese attraverso l’apposizione di una firma digitale, il rispetto della normativa in tema di firma digitale non esenterebbe comunque il dichiarante dall’onere di allegare copia di un proprio documento
di identità (onere che, nel caso in questione, non risultava soddisfatto).

Il Supremo Consesso affronta in maniera concisa e chiara le doglianze dell’appellante, procedendo innanzitutto alla disamina della normativa applicabile:

il Codice dei contratti pubblici (trattandosi di appalto pubblico di servizi e forniture) e, in particolare, l’art. 77 (rubricato ‘Regole applicabili alle comunicazioni’) che, al comma 6, fissa le regole che si devono applicare
ai dispositivi di trasmissione e ricezione elettronica delle offerte e ai dispositivi di ricezione elettronica delle domande di partecipazione, tra cui, alla lett. b), la necessità che le offerte presentate per via elettronica siano
effettuate solo utilizzando la “firma elettronica digitale” come definita e disciplinata dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (cd. CAD);
il Regolamento di esecuzione e attuazione al Codice dei contratti (DPR n. 207 del 5.10.2010) che all’articolo 295 disciplina leProcedure di gara interamente gestite con sistemi telematici richiamando il rispetto a sua volta
del citato art. 77 del Codice dei contratti pubblici, mentre all’articolo 296 regolamenta il bando di gara e i termini per le procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici;
il D.P.R. n. 445/2000, Testo unico sulla documentazione amministrativa che, all’art. 38, rubricato “Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze”, ammette l’invio per via telematica (oltre che via telefax) di tutte le istanze
e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione, specificando, al comma 3, che le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o
esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore […]. La copia dell'istanza sottoscritta dall'interessato e la copia del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è
consentita nei limiti stabiliti dal regolamento.
il d.lgs. n. 82 del 2005 (Codice dell’amministrazione digitale) che, all’art. 65 rubricato “Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica”, prevede che le istanze e le dichiarazioni
presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide:
a) se sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato […].

Ciò posto, per il Collegio è risultato immediato rilevare come dal combinato disposto dell’articolo 65, comma 1, lettera a) del CAD e dell’articolo 77, comma 6, lettera b) del Codice dei contratti pubblici discenda l’assoluta
idoneità della firma digitale a soddisfare i requisiti dichiarativi di cui al citato comma 3 dell’articolo 38 del DPR 445/2000, visto il particolare grado di sicurezza e di certezza nell’imputabilità soggettiva che la caratterizza:
da qui la non necessità di allegare la copia del documento di identità del dichiarante.

A ulteriore sostegno di tale tesi, al Consiglio di Stato non resta che richiamare le definizioni contenute nel primo articolo del CAD, dove, alla lettera s) del primo comma, si esplicita la firma digitale come “un particolare
tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario
tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici”;
da tale descrizione discende immediatamente come la firma digitale si distingua dalla firma elettronica “ordinaria” (o c.d. “semplice”) proprio per la sua capacità di fornire un grado di certezza e attendibilità che non sarà
di sicuro inferiore a quello che le modalità previste dagli articoli 38 e 47 del TUDA (allegando copia del documento di identità, appunto) possono conseguire.

Il Collegio continua osservando come il legislatore (con il citato art. 65, comma 1 lett. a) abbia inoltre espressamente conferito piena validità alla dichiarazione - di cui al comma 3 dell’articolo 38 del D.P.R. 445 del 2000 -
sottoscritta con firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato, senza richiedere che sia allegata copia del documento di identità ai sensi del comma 3 dell’art. 38 del TUDA. Una conclusione differente, invocata
invano dall’appellante, renderebbe del tutto inutile la previsione legislativa che attribuisce al documento firmato digitalmente un particolare grado di certezza e attendibilità, nonché quella che prescrive l’utilizzo de
certificato di firma digitale per la presentazione delle offerte per via elettronica. Le ulteriori formalità richieste ai fini della validità delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, di cui al comma 3 dell’articolo 38
del d.P.R. 445 del 2000, appaiono dunque non necessarie nel caso di documenti firmati digitalmente.

A ben vedere questa importante pronuncia rappresenta un altro passo verso la legittimazione dell’uso della tecnologia della firma digitale a supporto dell’attività amministrativa, in quanto strumento in grado di
coniugare la semplificazione con la certezza del diritto, in ordine alla riconducibilità di un documento al suo effettivo autore.

Si tratta, pertanto, di un ulteriore suggello all’importanza del Codice dell’Amministrazione Digitale e degli strumenti in esso previsti e disciplinati, ai quali non possono essere applicate sic et simpliciter le modalità
“tradizionali” e “ordinarie” utilizzate per fornire garanzie in ordine all’autenticità, certezza e affidabilità dei documenti trasmessi da o alle PA.

*Avv. Graziano Garrisi – Studio Legale Lisi – Digital & Law Department www.studiolegalelisi.it


****
I documenti inviati via pec non necessitano della firma digitale


DA:
www.innovatoripa.it/posts/2010/10/1405/i...

Il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione Renato Brunetta ha firmato una circolare riguardante le modalità di presentazione tramite CEC-PAC (la posta elettronica certificata fornita gratuitamente
da Poste italiane attraverso il sito www.postacertificata.gov.it) della domanda di ammissione ai concorsi pubblici.
Come è noto, un impegno significativo è stato ed è tuttora profuso dal Ministero per rendere la posta elettronica certificata lo strumento principale di comunicazione tra amministrazioni e nei rapporti con i cittadini.
Proprio per questo, attesi i dubbi che alcune amministrazioni hanno manifestato in merito alla possibilità di estendere l'utilizzo della posta certificata anche alle procedure concorsuali pubbliche (e in particolare per
quanto riguarda l'utilizzo di tale strumento per l'invio delle domande di concorso), il Ministro Brunetta ha deciso di emanare la circolare affinché tutte le amministrazioni pubbliche possano senza alcun dubbio
(in quanto già previsto dalla legge) adottare il sistema della PEC gratuita per ricevere le domande di partecipazione a concorsi pubblici.


Giorgio Del Gesso
ma... che valore può aver mai una raccomandata a/r?

Leggendo i vari interventi sono rimasto colpito, a proposito del valore legale del documento inviato via PEC, dal paragone fatto da Aldo Lupi con la raccomandata A/R.
In sostanza, scrive Aldo Lupi, mentre la pec non può valere come sottoscrizione, alla raccomandata A/R la legge riconosce pieno valore mlegale, anche riguardo ai documenti sottoscritti inviati con la stessa.
Ora la mia domanda (provocatoria) è:
ma se tizio contesta che la raccomandata inviatagli da caio fosse vuota, o contenesse un documento non firmato?
Che valore potremmo mai riconoscere dunque a documenti sottoscritti inviati con raccomandata a/r?



Marco Deligios
Dichiarazioni sostitutive e istanze telematiche
Marco Deligios • 03/02/2014 - 16:52 (aggiornato 03/02/2014 - 16:51)

Buongiorno, mi scuso per l'intrusione, ma non potendo attivare un thread mi aggiungo a questo. Ho un quesito sul quale mi piacerebbe avere il vostro parere:

Premessa

Nella presentazione di istanze telematiche devono frequentemente essere allegate dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà relative al possesso di requisiti professionali, o relative alla certificazione antimafia.
Si pone il problema di come possano essere allegate tali dichiarazioni nel caso il soggetto che le deve rilasciare non sia in possesso di un dispositivo di firma elettronica o che tale soggetto abbia delegato un
proprio rappresentante alla presentazione dell’istanza.

Inquadramento normativo

L’articolo 38, comma 3 del TU prevede la facoltà di trasmettere per via telematica copia dell’istanza con allegata copia del documento d’identità.
Non prevede tale facoltà per le dichiarazioni sostitutive, pur trattate nel medesimo comma.
(La mia personale opinione è che non si tratti di una dimenticanza, ma che il legislatore non ammetta consapevolmente la trasmissione con tale mezzo di dichiarazioni che possono avere implicazioni penali.)
L’articolo 38, comma 3 del TU prevede la facoltà di conferire mandato di rappresentanza ad altro soggetto con “le modalità di cui al presente articolo”, ossia secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (vale a dire che non prevede procure firmate con firma autografa)
L’articolo 19 del TU prevede l’autenticazione di copie tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio solo per originali che siano in possesso della pubblica amministrazione o per documenti fiscali,
non per originali che siano in possesso di privati.

Art. 38 Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze

1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica.

2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica, ivi comprese le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni,
o per l'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti presso le pubbliche amministrazioni, sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del
dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo.
La copia dell'istanza sottoscritta dall'interessato e la copia del documento di identità possono essere inviate per via telematica;
nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

3-bis. Il potere di rappresentanza per la formazione e la presentazione di istanze, progetti, dichiarazioni e altre attestazioni nonché per il ritiro di atti e documenti presso le pubbliche amministrazioni
e i gestori o esercenti di pubblici servizi può essere validamente-conferito ad altro soggetto con le modalità di cui al presente articolo.

Art. 19 Modalità alternative all'autenticazione di copie

1. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione,
la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale.
Tale dichiarazione può altresì riguardare la conformità all'originale della copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.

Conclusioni

Date le responsabilità penali connesse al rilascio di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, tali dichiarazioni devono essere obbligatoriamente sottoscritte da chi le rilascia, e non possono essere sottoscritte dal rappresentante.
La copia della dichiarazione sostitutiva non può essere trasmessa allegando la copia della carta d’identità perché non previsto dal comma 3 dell’articolo 38 del TU.
Il rappresentante non può attestare con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà la conformità della copia di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal rappresentato perché non previsto dall’articolo 19 del TU.
A mio parere ne consegue che le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà sottoscritte da soggetti che non siano in possesso di un dispositivo per la firma elettronica debbano essere acquisite dalla pubblica amministrazione in originale.
Sempre a mio parere questo è un grande stimolo a usare la CNS della quale tutti i cittadini sono in possesso per apporre alla dichiarazione sostitutiva una firma elettronica avanzata ai sensi del comma 2 dell’art. 61 del DPCM 22-2-2013.

Caso esemplificativo

Alla pubblica amministrazione viene presentata una SCIA per somministrazione da parte di un’impresa che impiega un preposto
Il preposto non è in possesso di un dispositivo di firma elettronica e sottoscrive la dichiarazione con firma autografa
Copia della dichiarazione è allegata all’istanza e il commercialista si impegna a conservarne l’originale
A seguito di un caso di avvelenamento la magistratura scopre che il preposto non possiede i requisiti
Il preposto sostiene di non aver mai dichiarato il possesso dei requisiti
Nel frattempo il commercialista è emigrato in Tasmania e gli originali che conservava sono andati perduti.

Ultimo aggiornamento: 25 Novembre 2014 alle ore 11:20
 
 

 

 

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