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Autore fabbricati non dichiarati in catasto

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Inviato: 30 Dicembre 2007 alle ore 08:59

Circolare 7 del 15/06/2007, § 5:

Fabbricato mai dichiarato - art. 2, comma 36, DL n. 262/06”; in caso di dichiarazione di fabbricato che non sia stato mai dichiarato in catasto (per fabbricato mai dichiarato in catasto si considera quello i cui lavori di ultimazione siano stati completati entro il 31/12/2005 e la dichiarazione in catasto è presentata dopo il 3/10/2006, data di entrata in vigore del D.L. n. 262/2006).

****
L'Agenzia del Territorio ha predisposto una apposita pagina web dove fornisce tutte le informazioni necessarie.
Potete consultare direttamente gli elenchi utilizzando l'apposito servizio messo a disposizione dall'Agenzia del Territorio. Con questa breve pubblicazione si vuole riassumere la normativa relativa al censimento dei fabbricati non dichiarati al catasto, fornendo alcuni chiarimenti operativi.
Il comma 36 dell'art. 2 del Decreto legge n. 262 del 3 ottobre 2006, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, come sostituito dal comma 339 dell’articolo 1 della legge del 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) stabilisce che l’Agenzia del territorio individua i fabbricati iscritti al catasto terreni per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, nonché quelli che non risultano dichiarati al catasto.
L’Agenzia del territorio, con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, rende noto l’elenco degli immobili individuati e provvede a pubblicizzare per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, sia presso i comuni interessati che tramite gli uffici provinciali e sul proprio sito internet il predetto elenco, con valore di richiesta per i titolari dei diritti reali di presentazione degli atti di aggiornamento catastale redatti ai sensi del regolamento di cui al Decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.
Se i titolari dei diritti reali non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla data di pubblicazione degli elenchi, gli uffici provinciali dell’Agenzia del territorio provvedono con spese ed oneri a carico dell’interessato, alla iscrizione in catasto .
Le rendite catastali dichiarate o attribuite producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1º gennaio dell’anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, ovvero, in assenza di tale indicazione, dal 1º gennaio dell’anno di pubblicazione del comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Si applicano le sanzioni per le violazioni previste dall’articolo 28 del regio decreto- legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni. Con Provvedimento del 09/02/07 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20/02/2007, l'Agenzia del Territorio definisce le modalità tecniche e operative per l'accertamento in catasto dei fabbricati non dichiarati e di quelli che hanno perso i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali.
In particolare stabilisce che gli immobili che non risultano dichiarati in tutto o in parte al catasto devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano a cura dei soggetti titolari di diritti reali; è appena il caso di ricordare che la denuncia di accatastamento deve essere predisposta a firma di un tecnico abilitato alla redazione degli elaborati tecnici occorrenti.
Qualora gli interessati non presentino le dichiarazioni catastali antro i 90 giorni successivi alla data di pubblicazione degli elenchi, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono, in surroga del soggetto obbligato inadempiente e con oneri a carico dello stesso, a predisporre la pratica di accatastamento.
Nei casi di mancato o tardivo adempimento di parte si applica la sanzione prevista dall'art. 31 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni, per le violazioni degli articoli 20 e 28 dello stesso regio decreto-legge n. 652 del 1939.
Per l'aggiornamento d'ufficio eseguito in caso di inadempienza di parte, si applicano gli oneri previsti dalla determinazione del direttore dell'Agenzia del territorio 30 giugno 2005, così come modificati dalla Determinazione del direttore dell'Agenzia del Territorio 13 agosto 2007, di cui si allega la relativa tabella.
Si precisa che dagli importi indicati sono da intendersi esclusi i tributi catastali e le sanzioni dovute, che pertanto andranno sommati a tali oneri.
Con Circolare n. 7 del 15 giugno 2007 l'Agenzia del Territorio fornisce ulteriori chiarimenti.
In particolare ribadisce che gli immobili che non risultano dichiarati in tutto o in parte al catasto devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano, a cura dei soggetti titolari di diritti reali.
Nel documento di aggiornamento catastale dovrà essere specificamente indicata, nell’apposita casella del modello unico digitale DocFa per la trasmissione telematica, ovvero nel modello cartaceo presentato in modalità tradizionale presso la sede dell’Ufficio provinciale competente, la tipologia della dichiarazione “Fabbricato mai dichiarato - art. 2, comma 36, DL n. 262/06”.
La legge finanziaria 2007 (legge n. 298/06), al comma 339, modificando la precedente formulazione portata dal D.L. n. 262/06, ha previsto che la richiesta ai soggetti interessati ad accatastare gli immobili non dichiarati possa essere eseguita secondo le seguenti modalità:
- con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, - presso i comuni interessati, - sul sito internet dell'Agenzia del Territorio;
tali modalità hanno valore di richiesta, per i titolari dei diritti reali, di presentazione degli atti di aggiornamento catastale redatti ai sensi del regolamento di cui al Decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.
Se questi ultimi non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di cui sopra, gli uffici provinciali dell’Agenzia del territorio provvedono con oneri a carico dell’interessato alla iscrizione in catasto.
Le attività di verifica su larga scala, finalizzate all’individuazione degli immobili non dichiarati in catasto e dei fabbricati iscritti al catasto terreni che hanno subito modifiche delle caratteristiche oggettive o perso i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, sono periodicamente pubblicizzate con le modalità in precedenza indicate.
Quindi di volta in volta che l’attività di rilevazione massiva per un comune intero sia stata completata, per lo stesso può procedersi alla pubblicizzazione.
E’ appena il caso di osservare che in caso di rilevazioni “su larga scala” che comportino l’individuazione di un numero limitato di immobili riscontrati per un comune si possa procedere con notifica diretta al domicilio dei soggetti interessati, piuttosto che alla pubblicizzazione degli elenchi.
Decorsi 90 giorni dalla data di pubblicazione nella G.U. del comunicato, senza che i soggetti interessati abbiano provveduto a presentare autonomamente in catasto il previsto documento di aggiornamento catastale, ciascun Ufficio interessato, compatibilmente con le risorse disponibili e le direttive programmatiche che lo riguardano, inoltra uno specifico avviso di sopralluogo - a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno - al soggetto obbligato alla dichiarazione in catasto, contestando fra l’altro, l’inosservanza all’adempimento previsto dalla legge.
Conformemente a quanto già stabilito con la circolare n. 10 del 4 agosto 2005 per le attività del tutto similari di cui all’articolo 1, comma 336, della legge n. 311/04, il Direttore dell’Ufficio procede nell’attività di surroga affidando l’incarico alle proprie strutture tecnico-operative.
Si applicano le sanzioni per la tardiva od omessa presentazione della dichiarazione in catasto.
Sul documento di aggiornamento catastale prodotto dalla parte o, in attività di surroga, dall’Ufficio dovrà essere specificamente indicata, nell’apposita casella del modello DocFa, la tipologia della dichiarazione riconducibile alla locuzione “fabbricato mai dichiarato in catasto”, nel caso di fabbricato per i quali è stato omessa la dichiarazione in catasto nel termine previsto, attualmente di trenta giorni dalla data della sua ultimazione.

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Vi sono alcuni casi particolari per i quali i soggetti titolari di diritti reali sui terreni inseriti negli elenchi di cui sopra, non sono tenuti ad alcun adempimento.
Questi casi sono :
- il fabbricato/ampliamento è già censito al catasto edilizio urbano;
- l’accatastamento dell’immobile è avvenuto successivamente alla pubblicazione del comunicato in G.U.;
- il fabbricato identificato è stato demolito;
- la tipologia di fabbricato non richiede accatastamento;
- non esiste alcun fabbricato sul terreno indicato;
Per questi casi è stato predisposto un apposito modulo che deve essere inviato all'Ufficio provinciale competente dell'Agenzia del Territorio (anche attraverso il servizio postale).

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geobax; Alberto Baccarini;

Ultimo aggiornamento: 02 Maggio 2013 alle ore 11:10
 
 

 

 

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