Come espressamente indicato al punto n° 6 della Circolare n° 7/2007
-Prot. n° 48015 :
6) Accertamenti fiscali per l’assoggettabilità ad imposta della rendita catastale iscritta in catasto.
Si evidenzia quanto previsto dall’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, secondo cui “Ai fini inventariali, le unità immobiliari già censite al catasto edilizio urbano non sono oggetto di variazione qualora vengano riconosciute rurali… ”, evidentemente quando non subiscono mutazioni oggettive.
Con questa impostazione, il legislatore ha voluto prevedere la piena autonomia tra il profilo catastale (costituzione dell'inventario completo) e quello fiscale ( imposizione o esenzione sulla base delle redditività oggettive, comunque riportate in catasto).
In conseguenza di questa scelta, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle Finanze 2/1/1998, n. 28, si vengono a trovare iscritti nel catasto edilizio urbano:
- abitazioni (censite in una delle categorie del gruppo A)
- annessi agricoli ( censiti in una categoria del gruppo C ovvero in D/10 ) con rendita attribuita, al pari di tutte le altre unità immobiliari urbane, ma
che sono invece strumentali ai fini dell'attività agricola e quindi esenti da imposta sui redditi dei fabbricati e da ICI.
L’applicazione delle agevolazioni fiscali per le costruzioni che soddisfano i requisiti della ruralità, in quanto strumentali ai fini dell'attività agricola, sono di competenza degli uffici preposti all'accertamento dei vari tributi, a richiesta dei quali, gli Uffici provinciali dell‘Agenzia del Territorio forniscono la consulenza tecnica prevista dai compiti istituzionali per la verifica della sussistenza o meno dei caratteri oggettivi delle costruzioni e dei terreni asserviti.
Per gli Uffici fiscali, l’accertamento concerne invece sempre la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi per il riconoscimento della ruralità al fine di assoggettare o meno a tassazione il relativo reddito di fabbricati, comunque, iscritto in catasto.
allegati : atto notorio
lettera di trasmissione
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CESKO;
Ultimo aggiornamento: 02 Maggio 2013 alle ore 08:38