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Autore Tipo Mappale mooolto complicato, è anche TF?

Casper68

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 0 -  0 - Inviato: 05 Febbraio 2013 alle ore 17:27

Ho questa situazione.

4 particelle di cui 3 e.u. con fabbricati e 1 seminativo.

L'intervento è riguardato la demolizione dei 3 fabbricati e la realizzazione di 4 villette.

Ho fatto un tipo mappale dove ho demolito i fabbricati e contestualmente ho inserito in mappa le villette, con lo stralcio della resede di ciascuna. Poichè la resede mi ricadeva su particelle diverse, ho fatto anche la fusione delle derivate ed alla fine ho ottenuto tutti lotti urbani, compreso il terreno rimasto a comune delle villette (è un passo e parcheggio). Il tutto eseguito solo nel modello TM del database.

Mi è stato sospeso il TM con la motivazione: "quando si fraziona un 282 va fatto lo schema di frazionamento e trattate le derivate nel mappale con la conseguente formazione dei lotti e pagare anche il frazionamento".

Non sono d'accordo con la sospensione, in quanto tutte le particelle derivate sono state utilizzate per la formazione di lotti urbani che verranno si venduti, ma per intero, senza lasciare fuori particelle da vendere separatamente ai vicini.

Che ne pensate?

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Autore Risposta

it9gvo

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 0 -  0 - Inviato: 07 Febbraio 2013 alle ore 00:36

"Casper68" ha scritto:
Ho questa situazione.

4 particelle di cui 3 e.u. con fabbricati e 1 seminativo.

L'intervento è riguardato la demolizione dei 3 fabbricati e la realizzazione di 4 villette.

omissis


Mi è stato sospeso il TM con la motivazione: "quando si fraziona un 282 va fatto lo schema di frazionamento e trattate le derivate nel mappale con la conseguente formazione dei lotti e pagare anche il frazionamento".

Che ne pensate?



La sospensione del Tipo è corretta in quanto stai "modificando i lotti edificati" (preesistenti) per cui devi utilizzare la tipologia FM in modalità Pregeo9, seguendo esattamente ciò che ti ha detto l'Ufficio (...pagare TF+TM).

Buon lavoro

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SIMBA64

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 0 -  0 - Inviato: 07 Febbraio 2013 alle ore 09:08

Secondo me il titolo del post è un po esagerato, MOOLTO COMPLICATO, a parte questo concordo pienamente con Giovanni TF+TM con tipologia in approvazione manuale.

Saluti

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totonno
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 0 -  0 - Inviato: 07 Febbraio 2013 alle ore 09:41

"Casper68" ha scritto:
Ho questa situazione.

4 particelle di cui 3 e.u. con fabbricati e 1 seminativo.

L'intervento è riguardato la demolizione dei 3 fabbricati e la realizzazione di 4 villette.

Ho fatto un tipo mappale dove ho demolito i fabbricati e contestualmente ho inserito in mappa le villette, con lo stralcio della resede di ciascuna. Poichè la resede mi ricadeva su particelle diverse, ho fatto anche la fusione delle derivate ed alla fine ho ottenuto tutti lotti urbani, compreso il terreno rimasto a comune delle villette (è un passo e parcheggio). Il tutto eseguito solo nel modello TM del database.

Mi è stato sospeso il TM con la motivazione: "quando si fraziona un 282 va fatto lo schema di frazionamento e trattate le derivate nel mappale con la conseguente formazione dei lotti e pagare anche il frazionamento".

Non sono d'accordo con la sospensione, in quanto tutte le particelle derivate sono state utilizzate per la formazione di lotti urbani che verranno si venduti, ma per intero, senza lasciare fuori particelle da vendere separatamente ai vicini.

Che ne pensate?



Puoi aver ragione solamente nel caso in cui i 3 EU non abbiano subito frazionamenti e il terreno sia lo stesso rimasto della stessa consistenza se pur trasformato in ente urbano comune. Indipendentemente dal fatto che siano enti urbani o meno. Come sostiene chi mi ha preceduto, sembra che la sospensione dell'ufficio sia giusta, perchè senza vedere graficamente cosa accade nel lotto, a me viene da pensare che tu abbia diviso le 3 particelle EU originarie per creare 3 lotti costituiti sulle ceneri di derivate frazionate, per natura e consistenza, diverse dalle precedenti particelle da cui sono state create.

Saluti.

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numero

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 0 -  0 - Inviato: 07 Febbraio 2013 alle ore 12:39

nel caso in oggetto la procedura corretta è la seguente:

1) tipo mappale per demolizione totale con attribuzione di nuovo identificativo

2) area urbana a variazione delle precedenti u.i.

3) tipo mappale nuovi edifici con eventuale stralcio delle aree di pertinenza.

4) docfa per edificazione su areas urbana

questa è la procedura corretta come da norme vigenti (circ.2/84 e altre successive).

Per quanto riguarda la presunta necessità di procedere al pagamento dei diritti di frazionamento nel caso si posizionino nuove dividenti su mappali con qualità 282 penso ci si riferisca al solo caso in cui si creino "aree urbane" separate. In tutti gli altri casi basta il semplice tipo mappale, anche se creando nuove dividenti consiglio sempre di procedere con tf+tm, ma solo per ragioni giuridiche e non di procedura.

saluti

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it9gvo

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trappeto

 0 -  0 - Inviato: 07 Febbraio 2013 alle ore 13:29

"numero" ha scritto:
nel caso in oggetto la procedura corretta è la seguente:

1) tipo mappale per demolizione totale con attribuzione di nuovo identificativo

2) area urbana a variazione delle precedenti u.i.

3) tipo mappale nuovi edifici con eventuale stralcio delle aree di pertinenza.

4) docfa per edificazione su areas urbana

questa è la procedura corretta come da norme vigenti (circ.2/84 e altre successive).

Per quanto riguarda la presunta necessità di procedere al pagamento dei diritti di frazionamento nel caso si posizionino nuove dividenti su mappali con qualità 282 penso ci si riferisca al solo caso in cui si creino "aree urbane" separate. In tutti gli altri casi basta il semplice tipo mappale, anche se creando nuove dividenti consiglio sempre di procedere con tf+tm, ma solo per ragioni giuridiche e non di procedura.

saluti



Ma la circ.2/1984 non impone affatto di presentare due atti di aggiornamento, uno per la demolizione e l'altro per i nuovi fabbricati!

Ritengo non sia giusto far passare queste opzioni date come obbligatorie ma che sono invece di danno al professionista e al proprietario perchè comportano maggiori esborsi ingiustificati!

Si può redigere solamemente un sòlo Tipo, redatto in modalità Pregeo9, ed esponendo col censuario: per primo la demolizione con l'ausiliario e assegnando nuovi numeri alle aree urbane, per secondo il TF e per terzo il TM.

I Docfa all'urbano saranno invece distinti, come al sòlito: primo: demolizione e secondo: fusione e nuove costruzioni.

Buon lvoro

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totonno
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 0 -  0 - Inviato: 07 Febbraio 2013 alle ore 17:43

"numero" ha scritto:
nel caso in oggetto la procedura corretta è la seguente:

1) tipo mappale per demolizione totale con attribuzione di nuovo identificativo

2) area urbana a variazione delle precedenti u.i.

3) tipo mappale nuovi edifici con eventuale stralcio delle aree di pertinenza.

4) docfa per edificazione su areas urbana

questa è la procedura corretta come da norme vigenti (circ.2/84 e altre successive).

Per quanto riguarda la presunta necessità di procedere al pagamento dei diritti di frazionamento nel caso si posizionino nuove dividenti su mappali con qualità 282 penso ci si riferisca al solo caso in cui si creino "aree urbane" separate. In tutti gli altri casi basta il semplice tipo mappale, anche se creando nuove dividenti consiglio sempre di procedere con tf+tm, ma solo per ragioni giuridiche e non di procedura.

saluti



No Numero, in tutti i casi in cui ci siano una o più linee rosse che dividano una particella in due o più derivate, che sia l'originaria ente urbano, che terreno ci vuole il TF.b Anche se a loro volta le derivate vengono fuse, qualora fosse permesso. Nel caso in questione si formano quattro particelle derivate da frazionamento e fusion. Se invece si vuol formare un unico lotto vale il tuo consiglio,ma qui se ne formano quattro.

Saluti.

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numero

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 0 -  0 - Inviato: 07 Febbraio 2013 alle ore 19:19

"totonno" ha scritto:
No Numero, in tutti i casi in cui ci siano una o più linee rosse che dividano una particella in due o più derivate, che sia l'originaria ente urbano, che terreno ci vuole il TF.b Anche se a loro volta le derivate vengono fuse, qualora fosse permesso. Nel caso in questione si formano quattro particelle derivate da frazionamento e fusion. Se invece si vuol formare un unico lotto vale il tuo consiglio,ma qui se ne formano quattro.
Saluti.



stai generalizzando troppo. ricordo che esiste il tipo mappale con stralcio di corte con cui evidentemente si inseriscono nuove dividenti. Io volevo precisare che se lo stralcio della corte di pertinenza si esegue con tipo mappale potrebbero in futuro insorgere problemi nella vendita della porzione residua, mentre se si procede con tipo di frazionamento questi problemi non si presenteranno. E' il motivo per cui io non utilizzo mai la tipologia 14 (che pure esiste) ma solo la 18.

Per quanto attiene alla questione della demolizione e ricostruzione ricordo che la normativa prevede che si presentino le variazioni intervenute nello stato dei luoghi, nei tempi di volta in volta previsti.

Quindi se si demolisce e ricostruisce la procedura corretta a mio parere è quella riportata nel par.II.2.10 della circ.2/84, anche perchè tra la demolizione e la ricostruzione passano sempre molti mesi, se non anni.

Che poi normalmente si aspetti fino all'ultimo per aggiornare gli atti è un'altra faccenda.

Se il catasto nel periodo intermedio eseguisse per ipotesi un sopralluogo imporrebbe senza dubbio l'immediata presentazione della denuncia di demolizione tm+docfa area urbana, propedeutica alla successiva presentazione del tm del nuovo edificio e del relativo docfa "unità edificate su area urbana".

saluti

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it9gvo

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trappeto

 0 -  0 - Inviato: 07 Febbraio 2013 alle ore 19:38

"numero" ha scritto:
"totonno" ha scritto:
No Numero, in tutti i casi in cui ci siano una o più linee rosse che dividano una particella in due o più derivate, che sia l'originaria ente urbano, che terreno ci vuole il TF.b Anche se a loro volta le derivate vengono fuse, qualora fosse permesso. Nel caso in questione si formano quattro particelle derivate da frazionamento e fusion. Se invece si vuol formare un unico lotto vale il tuo consiglio,ma qui se ne formano quattro.
Saluti.



omissis...


Se il catasto nel periodo intermedio eseguisse per ipotesi un sopralluogo imporrebbe senza dubbio l'immediata presentazione della denuncia di demolizione tm+docfa area urbana, propedeutica alla successiva presentazione del tm del nuovo edificio e del relativo docfa "unità edificate su area urbana".

saluti



Purtroppo ti devo contraddire in quanto il regolamento interno del Catasto impone al tecnico dell'Ufficio l'eventuale accertamento in sopralluogo delle variazioni in aumento della rendita del C.F. (o dei redditi del C.T.) ma mai per le variazioni in diminuzione; infatti è interesse del proprietario dichiarare le diminuzioni del reddito e non dello Stato!

Naturalmente, per il proprietario, l'obbligo della dichiarazione della sola demolizione scatterebbe nel caso di compravendita della stessa; non si può far finta di vendere (per chissà quali oscuri scopi...) un fabbricato che non esiste più!

Buon lavoro

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vordcienpion

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 0 -  0 - Inviato: 07 Febbraio 2013 alle ore 20:20

Scusate l'intromissione.



chiedo per cortesia all'autore del post di modificare il titolo, in modo da consentirne una facile ricerca in futuro, da parte di chi dovesse avere lo stesso problema.



Grazie

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totonno
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 0 -  0 - Inviato: 07 Febbraio 2013 alle ore 21:59

"numero" ha scritto:

stai generalizzando troppo. ricordo che esiste il tipo mappale con stralcio di corte con cui evidentemente si inseriscono nuove dividenti. Io volevo precisare che se lo stralcio della corte di pertinenza si esegue con tipo mappale potrebbero in futuro insorgere problemi nella vendita della porzione residua, mentre se si procede con tipo di frazionamento questi problemi non si presenteranno. E' il motivo per cui io non utilizzo mai la tipologia 14 (che pure esiste) ma solo la 18.

Per quanto attiene alla questione della demolizione e ricostruzione ricordo che la normativa prevede che si presentino le variazioni intervenute nello stato dei luoghi, nei tempi di volta in volta previsti.

Quindi se si demolisce e ricostruisce la procedura corretta a mio parere è quella riportata nel par.II.2.10 della circ.2/84, anche perchè tra la demolizione e la ricostruzione passano sempre molti mesi, se non anni.

Che poi normalmente si aspetti fino all'ultimo per aggiornare gli atti è un'altra faccenda.

Se il catasto nel periodo intermedio eseguisse per ipotesi un sopralluogo imporrebbe senza dubbio l'immediata presentazione della denuncia di demolizione tm+docfa area urbana, propedeutica alla successiva presentazione del tm del nuovo edificio e del relativo docfa "unità edificate su area urbana".

saluti



La tipologia 14 è vero che vi è una linea rossa dividente, ma è un tipo mappale la cui divisione non è finalizzata al trasferimento di diritti, che io manco considero nei casi di frazionamento. Ti do quindi perfettamente ragione, Numero!

Comunque la tipologia 14 può essere presentata tranquillamente nel caso, per me frequente, di scorporo di fabbricato con annessa corte da censire all'urbano quando non posso annettere tutto il terreno al fabbricato, il quale mantenendo le sue caratteristiche di piccolo edificio agricolo a servizio comunque di tutto il terreno dal quale viene scorporato è naturale e obbligatorio non poterlo vendere separatamente. Per la stessa ragione, non può essere sempre conveniente fare un frazionamento e permettere di vendere separatamente l'edificio che deve servire il terreno al quale originariamente è stato per sua natura legato, e deve continuare ad esserlo evitando che la parte residua rimanga sprovvista di un manufatto di servizio ad esempio utilizzata per il ricovero degli attrezzi di manutenzione del terreno. Non si può quindi sempre scartare la tiplogia 14 a prescindere da tutto. Dipende. E non è detto che la tipologia 18 sia quella più giusta a scapito della 14 in tutti i casi.



Sul fatto della demolizione e ricostruzione sono perfettamente in sintonia sempre con Numero. Abbiamo già scritto fiumi di parole sull'argomento. La corretta procedura è la seguente: va fatto un tipo mappale a demolizione totale, costituzione all'urbano di area urbana per demolizione totale, un tipo mappale per inserimento in mappa del nuovo edificio,costituzione delle nuove unità immobiliari per ultimazione di fabbricato edificato su area urbana. La motivazione è che il fabbricato seppur eventualmente costruito con la stessa sagoma e consistenza perdebbe la sua storia (a me sempre cara!), e non sarebbe coerente a ciò che è effettivamente avvenuto nella realtà. Poi, come dice giustamente Numero, le fasi di demolizione e ricostruzione avvengono in due periodi diversi anche distanti anni tra loro. Durante la costruzione si avrebbe la strana, e, a volte, durevole, situazione che in catasto sono censite unità immobiliari le quali nella realtà non ci sono più perchè già demolite.



Saluti.

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totonno
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 0 -  0 - Inviato: 08 Febbraio 2013 alle ore 09:38

"it9gvo" ha scritto:

Naturalmente, per il proprietario, l'obbligo della dichiarazione della sola demolizione scatterebbe nel caso di compravendita della stessa; non si può far finta di vendere (per chissà quali oscuri scopi...) un fabbricato che non esiste più!

Buon lavoro



Veramente ai fini fiscali l'obbligo di dichiarare lo stato dei luoghi penso proprio che sia necessaria da parte del proprietario dell'area sulla quale è avvenuta una sostanziale variazione. Un proprietario non può mica pagare le imposte di un fabbricato che non c'è più. Io gli dò i canonici trenta giorni di tempo dall'avvenuta demolizione per ottemperare al censimento della nuova situazione di fatto. Pagherà, il contribuente, quindi, l'imposta dovuta sul valore commerciale presunto dell'area oggetto della nuova costruzione prevista.

Saluti.

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it9gvo

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 0 -  0 - Inviato: 08 Febbraio 2013 alle ore 10:00

"it9gvo" ha scritto:
"numero" ha scritto:
nel caso in oggetto la procedura corretta è la seguente:

1) tipo mappale per demolizione totale con attribuzione di nuovo identificativo

2) area urbana a variazione delle precedenti u.i.

3) tipo mappale nuovi edifici con eventuale stralcio delle aree di pertinenza.

4) docfa per edificazione su areas urbana

questa è la procedura corretta come da norme vigenti (circ.2/84 e altre successive).

Per quanto riguarda la presunta necessità di procedere al pagamento dei diritti di frazionamento nel caso si posizionino nuove dividenti su mappali con qualità 282 penso ci si riferisca al solo caso in cui si creino "aree urbane" separate. In tutti gli altri casi basta il semplice tipo mappale, anche se creando nuove dividenti consiglio sempre di procedere con tf+tm, ma solo per ragioni giuridiche e non di procedura.

saluti



Ma la circ.2/1984 non impone affatto di presentare due atti di aggiornamento, uno per la demolizione e l'altro per i nuovi fabbricati!

Ritengo non sia giusto far passare queste opzioni date come obbligatorie ma che sono invece di danno al professionista e al proprietario perchè comportano maggiori esborsi ingiustificati!

Si può redigere solamemente un sòlo Tipo, redatto in modalità Pregeo9, ed esponendo col censuario: per primo la demolizione con l'ausiliario e assegnando nuovi numeri alle aree urbane, per secondo il TF e per terzo il TM.

I Docfa all'urbano saranno invece distinti, come al sòlito: primo: demolizione e secondo: fusione e nuove costruzioni.

Buon lvoro



Rileggendo quello che ho affermato, vedete bene che la presentazione di un solo TM non pregiudica affatto la "storia" del lotto in oggetto, infatti al C.F. vengono presentati separatamente il Docfa per la demolizione e subito dopo quello per la ricostruzione!!!

E ciò è reso possibile perchè già sul TM vengono predisposte le p.lle da assegnare all'area urbana derivata da demolizione e il nuovo numero per il nuovo fabbricato.

Ditemi un valido motivo per presentare due TM anzichè uno solo!

Cari colleghi, più volte in questo sito sono girate voci o proposte che consigliano di redigere più atti di aggiornamento per delle semplici variazioni cartografiche e censuarie che possono invece trovare spazio in un unico Tipo col quale viene dichiarata l'attuale situazione dei luoghi, in sostituzione di quella vecchia.

E questa scelta spesso è subordinata alla possibilità di "scomporre" un atto di agg.to in più atti al sòlo scopo di poter utilizzare le tipologie di Pregeo10.

Ci viene invece in aiuto la modalità Pregeo9 che consente la redazione di tali atti di agg.to non ancora previsti in modalità Pregeo10.

Buon lavoro

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totonno
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 0 -  0 - Inviato: 08 Febbraio 2013 alle ore 13:55

"it9gvo" ha scritto:

Rileggendo quello che ho affermato, vedete bene che la presentazione di un solo TM non pregiudica affatto la "storia" del lotto in oggetto, infatti al C.F. vengono presentati separatamente il Docfa per la demolizione e subito dopo quello per la ricostruzione!!!

E ciò è reso possibile perchè già sul TM vengono predisposte le p.lle da assegnare all'area urbana derivata da demolizione e il nuovo numero per il nuovo fabbricato.

Ditemi un valido motivo per presentare due TM anzichè uno solo!
Buon lavoro



No, It9gvo. Non ci siamo. Nel primo docfa di costituzione di area urbana per demolizione non puoi richiamare un tipo mappale che non sia conforme allo stato di fatto dichiarato sull'immobile. Costituire un area urbana vuol dire avere la mappa aggiornata con una particella che è area di resulta di fabbricato demolito e quindi sgombra di fabbricati. Il docfa che tu proponi è da respingere.

Saluti.

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it9gvo

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 0 -  0 - Inviato: 08 Febbraio 2013 alle ore 16:06

"totonno" ha scritto:
"it9gvo" ha scritto:

Rileggendo quello che ho affermato, vedete bene che la presentazione di un solo TM non pregiudica affatto la "storia" del lotto in oggetto, infatti al C.F. vengono presentati separatamente il Docfa per la demolizione e subito dopo quello per la ricostruzione!!!

E ciò è reso possibile perchè già sul TM vengono predisposte le p.lle da assegnare all'area urbana derivata da demolizione e il nuovo numero per il nuovo fabbricato.

Ditemi un valido motivo per presentare due TM anzichè uno solo!
Buon lavoro



No, It9gvo. Non ci siamo. Nel primo docfa di costituzione di area urbana per demolizione non puoi richiamare un tipo mappale che non sia conforme allo stato di fatto dichiarato sull'immobile. Costituire un area urbana vuol dire avere la mappa aggiornata con una particella che è area di resulta di fabbricato demolito e quindi sgombra di fabbricati. Il docfa che tu proponi è da respingere.

Saluti.



Caro totonno, mi dispiace che non riesco a convincerti su una procedura che è in vigore da tempo presso gli Uffici (tranne il tuo). ma permettimi di esporre un concetto fondamentale che guida gli aggiornamenti catastali:

con un atto di aggiornamento il professionista non fa altro che richiedere all'Ufficio la modifica di una certa geometria presente in mappa, con un'altra geometria che rispecchia l'attuale situazione dei luoghi.

Nel caso di un Tipo Mappale che contempla la cancellazione (per demolizione) di un fabbricato e la creazione di un nuovo lotto edificato, il professionista effettua sul TM i due passaggi (come ho già detto): demolizione prima, con assegnazione di una nuova p.lla, e ricostruzione dopo, con soppressione della prima e costituzione della seconda nuova p.lla per il nuovo fabbricato.

L'atto di aggiornamento così compilato è perfettamente CONFORME (come dici tu) con lo stato di fatto dichiarato: non c'è alcun imbroglio o scorrettezza o difforme alla normativa.

Tanto è vero che al C.F. non hanno alcun problema ad accettare i due Docfa per la dichiarazione della demolizione e subito dopo della ricostruzione, indicando il prot. dell'unico TM!!!

La storia della p.lla iniziale è perfettamente condensata nell'unico atto di aggiornamento.

E' chiaro che la suddetta procedura viene utilizzata solamente quando è già stato costruito il nuovo fabbricato per cui si presenta un solo TM.

Vorrei anche ricordare a chi legge che a pag.2 del vecchio stampato "Modello 3SPC" al quale veniva alllegato il TM sul lucido Modello 51, era riportata la seguente scritta: "nel caso in cui si richieda demolizione e ricostruzione, indicare, ecc."

Buon lavoro

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