va bene che ufficio che vai usanze che trovi, pero, mi sembra che il frazionamento da cielo a terra di un edificio sia una delle pratiche che è sempre e dovunque stata vietata! Addirittura la circolare 2/84, oltre che ad istituire l'elaborato planimetrico, chiedeva e quasi obbligava a ricondurre i complessi su più particelle ad una unica particella divisa in subalterni.
Comunqueper un periodo ho fatto un mappale per ogni proprietario da fare approvare in sequenza. Il primo mappale con l'ausiliario sopprime il sub. rurale e con il mappale trasforma la particella madre da FR DIV subalterni in F promisquo, quelli intermedi sopprimono il sub. rurale con l'ausiliario e con il mappale variano (senza variare niente) la particella madre (Da F promisq a F promisq) l'ultimo da approvare infine, sopprime il sub con l'aux e con il mappale varia da F Promisq a EU.
Poi, vista l'uscita di un chiarimento, ho preferito presentare un unico mappale presentare un tipo mappale a firma di tutti.
Il tutto è trattato nelle circolari 49/T del 1996, la 2/2006 ed infine la 1/07 comma 3.4 che testualmente dice :
“I tipi mappali riguardanti più fabbricati appartenenti a ditte diverse, insistenti su di un'unica particella originaria o comunque su di un appezzamento continuo di terreno interessante più particelle, con la circolare 2/2006 erano stati esclusi dalla trattazione con procedura Pregeo 9. Si evidenzia ora che tali tipologie di atti di aggiornamento possono essere completamente trattati con l'attuale versione della procedura (SP n. 2). Per la predisposizione di tali tipologie di documenti di aggiornamento, nella pagina Informazioni Generali, sono da riportare tutti i titolari di diritti reali delle particelle interessanti l'atto di aggiornamento cartografico oltre i soggetti dichiaranti per le ditte non allineate. Per i lotti con ditta non allineata, si dovrà indicare nella pagina Informazioni sui soggetti, la ditta da intestarsi al N.C.E.U. per ogni nuova particella o lotto urbano costituito.
In deroga a quanta previsto al paragrafo n. 8.2 della circolare n. 2 del 9 marzo 2006, alla verifica della coerenza dell'intestazione catastale indicata dalla parte ed all'apposizione di eventuali riserve, si provvederà al momento dell'accettazione della pratica DOCFA e non nella fase di approvazione del tipo mappale. Pertanto la ditta dichiarata sull'atto di aggiornamento cartografico non formerà oggetto di variazione, qualora impropriamente indicata dal tecnico redattore.”
saluti
Paolo