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Autore Competenze comune su frazionamenti

groma_23

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05 Luglio 2014 alle ore 12:50

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 0 -  0 - Inviato: 15 Luglio 2014 alle ore 19:13

Salve a tutti, vi spiego la mia situazione: devo accatastare un immobile su una p.lla censita al CT, il problema è che i confini catastali non rispecchiano la realtà dei fatti. il confine reale su lato ovest della mia p.lla ricade nella p.lla limitrofa dove insiste un condominio (quindi altri 108 intestatari al CF, diversi dal mio cliente). io ho provveduto a tutte le verifiche ed ho preparato un tipo di frazionamento e mappale dove rettifico quel confine frazionando un'area del condominio e accorpandolo alla mia p.lla, ho avuto premura, però, di procedere con la riserva 1 e di mettere in contatto il mio cliente con l'amministratore di condominio per procedere, successivamente, con l'atto per la rettifica.

Sono andato in comune a notificare il tipo FM e non me lo hanno rilasciato dicendomi che se vado a frazionare quell'area del condominio vado a stralciare un'area che può essere stata asservita al progetto per la realizzazione del condominio e, quindi, loro dovrebbero invalidare il PdC di quest'ultimo.

Ho fatto bene tutto? Voi come risolvereste questo problema? il comune può entrare in tali meriti? cioè può bloccarmi un frazionamento con la motivazione che mi hanno dato?

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Autore Risposta

totonno
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» ACCOUNT NON PIU' ATTIVO

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 0 -  0 - Inviato: 15 Luglio 2014 alle ore 23:14

Questa mi è nuova. Bisogna vedere e controllare il progetto allegato al Pdc e che destinazione è stata data a quella striscia di terreno. Se questa ad esempio è conteggiata come superficie a parcheggio pertinenziale dell'immobile oppure area permeabile a verde che rispetti i minimi di legge. In questo caso non è del tutto fuori luogo quello che sostengono in comune. Non è che si può modificare l'uso di un area obbligatoriamente nata per essere accessorio del fabbricato il cui permesso è stato rilasciata proprio anche perchè l'estenzione del lotto permetteva di rispondere a tutti gli obblighi imposti dalla legge riguardo appunto gli standard urbanistici stabiliti dal piano urbanistico.

Saluti.

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geoalfa

(GURU)

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 0 -  0 - Inviato: 16 Luglio 2014 alle ore 08:30

Secondo me il funzionario del comune non conosce perfettamente qual'è il compito assegnatogli e non ha valutato appieno che sta andando contro i propri compiti che essenzialmente sono:

Verificare che con il frazionamento non si sia dato corso ad un frazionamento abusivo!

Ti devi munire della copia delle disposizioni legistaltive che trovi nella BANCA DATI di questo sito e dimostrare al funzionario dove lui invade un terreno che non è di sua competenza!

POI:

Il nostro compito è quello di depositare il TF e non quello di farselo approvare dal Comune! (anche qui, fai la dovuta ricerca e troverai discussioni aperte che ne parla!)

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totonno
(GURU)
» ACCOUNT NON PIU' ATTIVO

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19 Maggio 2006

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Firenze

 0 -  0 - Inviato: 16 Luglio 2014 alle ore 09:33

E' vero che con molta probabilità il tecnico comunale è andato oltre le sue competenze e la sua considerazione magari non era finalizzata ad impedire il deposito del frazionamento. Ma io non vorrei con il mio frazionamento eseguito si rischi di compromettere la regolarità del Pdc del fabbricato così come prospettato dal tecnico del comune.

Saluti

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uccellino

» ACCOUNT NON PIU' ATTIVO

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15 Ottobre 2008

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880

Località
.

 0 -  0 - Inviato: 16 Luglio 2014 alle ore 09:35

Geoalfa ha ragione: non ci sono due livelli di approvazione, che il Comune si limiti alla verifica di eventuali lottizzazioni abusive. L'adempimento nasce dall'art. 18 5° comma della LEGGE 28 febbraio 1985, n. 47:

ART. 18.
(Lottizzazione)

Si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando
vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od
edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli
strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle
leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione;
nonche' quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il
frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti
che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione
alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti
urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di
opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli
acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo
edificatorio.
Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata,
aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della
comunione di diritti reali relativi a terreni sono nulli e non
possono essere stipulati ne' trascritti nei pubblici registri
immobiliari ove agli atti stessi non sia allegato il certificato di
destinazione urbanistica, contenente tutte le prescrizioni
urbanistiche riguardanti l'area interessata.
Il certificato di destinazione urbanistica deve essere rilasciato
dal sindaco entro il termine perentorio di trenta giorni dalla
presentazione della relativa domanda. Esso conserva validita' per un
anno dalla data di rilascio se, per dichiarazione dell'alienante o di
uno dei condividenti, non siano intervenute modificazioni degli
strumenti urbanistici.
In caso di mancato rilascio del suddetto certificato nel termine
previsto, esso puo' essere sostituito da una dichiarazione
dell'alienante attestante l'avvenuta presentazione della domanda,
nonche' la destinazione urbanistica dei terreni secondo gli strumenti
urbanistici vigenti o adottati, ovvero l'inesistenza di questi ovvero
la prescrizione, da parte dello strumento urbanistico generale
approvato, di strumenti attuativi.
I frazionamenti catastali dei terreni non possono essere approvati
dall'ufficio tecnico erariale se non e' allegata copia del tipo,
notificata al sindaco del comune ove e' sito il terreno.
I pubblici ufficiali che ricevono o autenticano atti aventi per
oggetto il trasferimento, anche senza frazionamento catastale, di
appezzamenti di terreno di superficie inferiore a diecimila metri
quadrati devono trasmettere, entro trenta giorni dalla data di
registrazione, copia dell'atto da loro ricevuto o autenticato al
sindaco del comune ove e' sito l'immobile.
Nel caso in cui il sindaco accerti l'effettuazione di lottizzazione
di terreni a scopo edificatorio senza la prescritta autorizzazione,
con ordinanza da notificare ai proprietari delle aree ed agli altri
soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 6, ne dispone la
sospensione. Il provvedimento comporta l'immediata interruzione delle
opere in corso ed il divieto di disporre dei suoli e delle opere
stesse con atti tra vivi, e deve essere trascritto a tal fine nei
registri immobiliari.
Trascorsi novanta giorni, ove non intervenga la revoca del
provvedimento di cui al comma precedente, le aree lottizzate sono
acquisite di diritto al patrimonio disponibile del comune il cui
sindaco deve provvedere alla demolizione delle opere. In caso di
inerzia del sindaco si applicano le disposizioni concernenti i poteri
sostitutivi di cui all'articolo 7.
Gli atti aventi per oggetto lotti di terreno, per i quali sia stato
emesso il provvedimento previsto dal settimo comma, sono nulli e non
possono essere stipulati, ne' in forma pubblica ne' in forma privata,
dopo la trascrizione di cui allo stesso comma e prima della sua
eventuale cancellazione o della sopravvenuta inefficacia del
provvedimento del sindaco.
Il quarto comma dell'articolo 31 della legge 17 agosto 1942, n.
1150, modificato dall'articolo 10 della legge 6 agosto 1967, n. 765,
e' abrogato.
Le disposizioni di cui sopra si applicano agli atti stipulati ed ai
frazionamenti presentati ai competenti uffici del catasto dopo
l'entrata in vigore della presente legge, e non si applicano comunque
alle divisioni ereditarie, alle donazioni fra coniugi e fra parenti
in linea retta ed ai testamenti.

P.S.: dove sta quella circolare (abbastanza) recente che chiariva definitivamente la questione?

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geoalfa

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 0 -  0 - Inviato: 16 Luglio 2014 alle ore 12:59

Ma, io ripeto sempre che c'è da fare obbligatoriamente una sana e corroborante ricerca, non ai soli fini di avere la pappa pronta, ma di accrescere le proprie conoscenze, e guarda caso, si trova questa Guida:

www.geolive.org/guide/procedure-e-metodo...

ma non è proibito dare uono sguardo qui:

www.google.it/cse?cx=partner-pub-5056827...

comunque ci sono sempre le NORMATICE fra le RISORSE nella barra in alto, per esempio, qui:

http://www.geolive.org/normativa/circolari/2009/deposito-atti-di-frazionamento-in-comune-circolare-cnggl-8035-2set2009-70/

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uccellino

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 0 -  0 - Inviato: 16 Luglio 2014 alle ore 13:07

E questo s'è capito, ma ricordo una disposizione specifica però vattelappesca di che anno era e che numero aveva.

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totonno
(GURU)
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 0 -  0 - Inviato: 16 Luglio 2014 alle ore 14:20

Ciao, Geoalfa e Uccellino. Fatto salvo che il frazionamento debba venire depositato e basta e che il tecnico comunale non può rifiutarlo. A me preoccuperebbe il dopo frazionamento. Si può escludere che questo frazionamento possa venire annullato catastalmente per i motivi prospettati dal tecnico comunale, oppure sempre escludere il rischio di compromettere il Pdc con detto frazionamento? Secondo me il dubbio che pongo è lecito.

Saluti.

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samsung

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 0 -  0 - Inviato: 16 Luglio 2014 alle ore 15:03

La legge parla di annullamento degli Atti non dei Tipi. Ed è un problema che non riguarda il tecnico redattore del Tipo che è chiamato a redigere un Elaborato con buona tecnica e secondo le indicazioni del committente.

Se al termine dell'iter di accusa di lottizzazione abusiva con ricorsi e quant'altro si dovesse stabilire che il Comune ha ragione ed arrivare all'acquisizione dell'area, area determinata anche dal nostro Tipo, ricordiamolo, la stessa è già bellepronta.

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totonno
(GURU)
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Firenze

 0 -  0 - Inviato: 16 Luglio 2014 alle ore 15:46

Secondo me va diviso il discorso sulla lottizzazione da quello dei rischi che il frazionamento potrebbe comportare. Sulla lottizzazione mi sembra evidente che non ci siano elementi per dimostrarne l'esistenza e che questa sia addirittura abusiva lo escluderei. Sul resto .... mi accerterei meglio.

Saluti

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samsung

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29 Ottobre 2005

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2617

Località

 0 -  0 - Inviato: 16 Luglio 2014 alle ore 15:58

Hai ragione Totonno. Intervenivo solo sul discorso lottizzazione abusiva in generale.

Nello specifico invece la questione è molto delicata, chissà che l'eccessivamente zelante impiegato, non abbia salvato groma23, mettendolo in guardia, da un pasticciaccio. Effettivamente l'area asservita non può essere ridotta, potrebbe però essere modificata se lo strumento lo consente. Cosa da verificare in loco.

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SIMBA964

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20 Marzo 2014 alle ore 17:05

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in fede con DIO

 0 -  0 - Inviato: 16 Luglio 2014 alle ore 16:37

Salve

Quoto Totonno, nel senso che il tecnico firmatario del frazionamento e la proprietà devono preoccuparsi di non andare a ledere alcun diritto urbanistico sull'area eventualmente frazionata.

O meglio non devono essere toccati gli standards urbanistici già precedentemente imposti dall'ente comunale.

Meglio stare molto attenti a quanto ho scritto sopra, perchè sapete la legge Italiana non ammette ignoranza (putroppo vige ancora questa norma).

Saluti cordiali

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EFFEGI
f.g.

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16 Dicembre 2008

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Irpinia

 0 -  0 - Inviato: 16 Luglio 2014 alle ore 16:46

Quoto gli interventi di Totonno e Simba poichè rispecchiano in toto il mio pensiero.

Non mi preoccuperei solo del "timbro" da apporre sul tipo di frazionamento/mappale, bensì anche delle eventuali "conseguenze" in caso negativo, poichè laddovve si violano i limiti urbanistici potrebbero partire azioni da parte dell'amministraone comunale con conseguenze molto più gravi... quindi consiglio di stare molto attenti, proprio nell'interesse del committente e non giustificarsi poi con il fatto che noi non c'entriamo nulla con l'aspetto urbanistico.

Ciao.

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geoalfa

(GURU)

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02 Dicembre 2005

Messaggi:
11961

Località
-

 0 -  0 - Inviato: 16 Luglio 2014 alle ore 17:14

Ritengo dover riportare il treno negli originari binari, perchè a me sembra che si è deragliato!
Il quesito originario posto da groma23 ( del quale riporto solo le parti salienti ) era:

1... devo accatastare un immobile su una p.lla censita al CT,
2... Il problema è che i confini catastali non rispecchiano la realtà dei fatti.
3... il confine reale su lato ovest della mia p.lla ricade nella p.lla limitrofa dove insiste un condominio .
4... io ho provveduto a tutte le verifiche ed ho preparato un tipo di frazionamento e mappale dove
5... rettifico quel confine frazionando un'area del condominio e accorpandolo alla mia p.lla,
6... ho avuto premura, però, di procedere con la riserva 1 e
7... di mettere in contatto il mio cliente con l'amministratore di condominio per procedere, successivamente, con l'atto per la rettifica.
......
8... Sono andato in comune a notificare il tipo FM e non me lo hanno rilasciato dicendomi che:
9... se vado a frazionare quell'area del condominio vado a stralciare un'area che può essere stata asservita al progetto per la
realizzazione del condominio e, quindi, loro dovrebbero invalidare il PdC di quest'ultimo.

risposta:
Personalmente ritengo che non c'era bisogno di aprire un nuovo post, ma leggersi uno di quelli trattati come per esempio questo:

www.geolive.org/forum/pregeo-e-docfa/pre...

risultante dalla ricerca più ampia ( della quale ho già indicato il link), comunque ritengo che è bene che teniate conto di questa sentenza che si trova nelle :

RISORSE --> NORMATIVE --> SENTENZE:

http://www.geolive.org/normativa/sentenze/2008/rifiutata-restituzione-frazionamento-depositato-850/

Ritengo che senza divagare ed arrivare in altri lidi, che non risolvono il caso di groma23, ma lo ingarbugliano e molto, si debba rispondere punto per punto che ho provveduto a codificare:

1... Ben vengano di questi incarichi, almeno due al giorno!
2... Primo intoppo: in caso di discordanza fra lo stato di fatto, non è "igienico" andare avanti come una ruspa senza tener conto di tutto
quello che ci circonda!
groma23 avrebbe dovuto ricevere mandato da entrambe le parti confinanti di provvedere al rilievo ed alla restituzione in loco del confine
reale e qui basta attenersi al C.C.
3... Nel qual caso le parti appurato l'inconveniente, avrebbero deciso sul da farsi che comunque potrebbe anche risolversi con poco!
4... L'errore grave che groma23 ha commesso è proprio quello citato, "essere andato avanti come una ruspa", senza verne mandato.
5... Questa operazione andava concordata prima, perchè se ho ben compreso, non si fraziona un'area, ma si individua la posizione del
confine, che a quanto sembra è solo stato spostato, e non si è creata alcuna nuova particella!
6... La premura riservata alla crezione della RIS1 è superflua, (e fra l'altro - come giustamente ricorda Stefano Deidda, non è apponibile trattandosi di EU! ) se l'area occupata con lo spostamento del confine era effettivamente del suo cliente tale sarà anche ora, c'é solo da spostare la posizione della recinzione sul confine reale, quindi non serve il frazionamento. 7... Come sopra detto questo si sarebbe dovuto far prima e non ora!
.....
8... Se il frazionamento non andava fatto, in comune non saresti dovuto andare, perchè se come groma23 ha fatto, ha dimostrato al
comune di aver frazionato un'area edificata per ridurla e quindi di fatto modificare gli indici urbanistici, cosa ben complicata e di difficile
se non impossibile soluzione.
9... E' ovvio, quindi, il rifiuto e non arbitrario, come ti è già stato detto.

La mia proposta di SOLUZIONE:
Prese per certe le condizioni di cui a quanto sopra, non rimane altro da fare che:
A.- annullare il frazionamento
B.- dopo aver fatto convenire la corretta posizione del confine
C.- redigere il Tipo Mappale per la denuncia in CEU del fabbricato del tuo cliente attualmente edificato su una particella rurale.

o no?

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SIMBA964

» ACCOUNT NON PIU' ATTIVO

Iscritto il:
20 Marzo 2014 alle ore 17:05

Messaggi:
1781

Località
in fede con DIO

 0 -  0 - Inviato: 16 Luglio 2014 alle ore 17:31

Ciao Gianni

Direi che hai portato sufficiente più ordine relativamente al quesito e anche come risposte e soluzioni.

Buona giornata

Saluti rispettosi

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