Geoalfa ha ragione: non ci sono due livelli di approvazione, che il Comune si limiti alla verifica di eventuali lottizzazioni abusive. L'adempimento nasce dall'art. 18 5° comma della LEGGE 28 febbraio 1985, n. 47:
ART. 18.
(Lottizzazione)
Si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando
vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od
edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli
strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle
leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione;
nonche' quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il
frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti
che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione
alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti
urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di
opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli
acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo
edificatorio.
Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata,
aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della
comunione di diritti reali relativi a terreni sono nulli e non
possono essere stipulati ne' trascritti nei pubblici registri
immobiliari ove agli atti stessi non sia allegato il certificato di
destinazione urbanistica, contenente tutte le prescrizioni
urbanistiche riguardanti l'area interessata.
Il certificato di destinazione urbanistica deve essere rilasciato
dal sindaco entro il termine perentorio di trenta giorni dalla
presentazione della relativa domanda. Esso conserva validita' per un
anno dalla data di rilascio se, per dichiarazione dell'alienante o di
uno dei condividenti, non siano intervenute modificazioni degli
strumenti urbanistici.
In caso di mancato rilascio del suddetto certificato nel termine
previsto, esso puo' essere sostituito da una dichiarazione
dell'alienante attestante l'avvenuta presentazione della domanda,
nonche' la destinazione urbanistica dei terreni secondo gli strumenti
urbanistici vigenti o adottati, ovvero l'inesistenza di questi ovvero
la prescrizione, da parte dello strumento urbanistico generale
approvato, di strumenti attuativi.
I frazionamenti catastali dei terreni non possono essere approvati
dall'ufficio tecnico erariale se non e' allegata copia del tipo,
notificata al sindaco del comune ove e' sito il terreno.
I pubblici ufficiali che ricevono o autenticano atti aventi per
oggetto il trasferimento, anche senza frazionamento catastale, di
appezzamenti di terreno di superficie inferiore a diecimila metri
quadrati devono trasmettere, entro trenta giorni dalla data di
registrazione, copia dell'atto da loro ricevuto o autenticato al
sindaco del comune ove e' sito l'immobile.
Nel caso in cui il sindaco accerti l'effettuazione di lottizzazione
di terreni a scopo edificatorio senza la prescritta autorizzazione,
con ordinanza da notificare ai proprietari delle aree ed agli altri
soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 6, ne dispone la
sospensione. Il provvedimento comporta l'immediata interruzione delle
opere in corso ed il divieto di disporre dei suoli e delle opere
stesse con atti tra vivi, e deve essere trascritto a tal fine nei
registri immobiliari.
Trascorsi novanta giorni, ove non intervenga la revoca del
provvedimento di cui al comma precedente, le aree lottizzate sono
acquisite di diritto al patrimonio disponibile del comune il cui
sindaco deve provvedere alla demolizione delle opere. In caso di
inerzia del sindaco si applicano le disposizioni concernenti i poteri
sostitutivi di cui all'articolo 7.
Gli atti aventi per oggetto lotti di terreno, per i quali sia stato
emesso il provvedimento previsto dal settimo comma, sono nulli e non
possono essere stipulati, ne' in forma pubblica ne' in forma privata,
dopo la trascrizione di cui allo stesso comma e prima della sua
eventuale cancellazione o della sopravvenuta inefficacia del
provvedimento del sindaco.
Il quarto comma dell'articolo 31 della legge 17 agosto 1942, n.
1150, modificato dall'articolo 10 della legge 6 agosto 1967, n. 765,
e' abrogato.
Le disposizioni di cui sopra si applicano agli atti stipulati ed ai
frazionamenti presentati ai competenti uffici del catasto dopo
l'entrata in vigore della presente legge, e non si applicano comunque
alle divisioni ereditarie, alle donazioni fra coniugi e fra parenti
in linea retta ed ai testamenti.
P.S.: dove sta quella circolare (abbastanza) recente che chiariva definitivamente la questione?