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Argomento: Macro Categoria “Ordinaria”

Autore Risposta

pzero

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 0 -  0 - Inviato: 14 Luglio 2015 alle ore 00:07

Se sono e rimangono a terreni non puoi fare un mappale ma un docte. (o il mod. 26 cartaceo).

L'unico altro modo di fondere particelle a terreni che rimangono a terreni è durante un frazionamento ma solo se hanno stessa categoria e classe e, insieme devi fare un frazionamento di qualche particella, quindi ci vogliono i fiduciali, ma non mi sembra il tuo caso.

Se invece le fondi e le passi all'urbano il tipo è ordinaria e scegli MC (mappale nuova costruzione).

Se fossero all'urbano e le fondi è sempre ordinaria ma MA (mappale ampliamento)

Con la semplificata si fa solo TM (Tipo mappale) e solo quelli che ricadono nel dm 28/98



saluti depressi

paolo

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geoalfa

(GURU)

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 0 -  0 - Inviato: 14 Luglio 2015 alle ore 09:05

Paolo,

grazie per la chiara ed esaustiva risposta!

Ne ho costruito due GUIDE :

per la Macro Categoria Ordinaria:

www.geolive.org/guide/procedure-e-metodo...

e per la Macro Categoria Semplificata:

www.geolive.org/guide/procedure-e-metodo...

Se i forumisti vorranno produrre nuovi quesiti e ove le risposte sarano come la tua sopra, mi impegno a costruirne delle altre.

Cordialità

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totonno
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 0 -  0 - Inviato: 14 Luglio 2015 alle ore 09:07

Il depresso penso sia dovuto al caldo opprimente.

Le particelle della stessa qualità e classe che rimangono al catasto terreni è perfettamente inutile fonderle. Non produce alcun vantaggio. La differenza è solo sulla identificazione di un lotto di terreno formato in origine da più particelle. Con la unificazione delle particelle ci si toglie anche la possibilità di venderlo in porzioni senza rifare un nuovo frazionamento.



Si possono invece fondere (manca nell'elenco delle casistiche fatte da Pzero) una particella all'urbano già edificata con una particella al terreni. Caso a), paragrafo 10.2.1 Circolare 30/E del 29 dicembre 2014. Sarebbe il caso semplificato di una corte censita al terreni che viene graffata al lotto edificato già censito all'urbano.

Macrotipologia ordinaria in MA (mappale ampliamento)




Saluti

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geoalfa

(GURU)

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02 Dicembre 2005

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 0 -  0 - Inviato: 14 Luglio 2015 alle ore 10:17

Sono costretto a far notare che, per decidere sulla convenienza o meno di un determinata operazione, spetta al proponente !

Ritengo che lo stesso abbia sufficientemente spiegato il perchè lo DEVE fare e Pzero gli ha sufficientemente suggerito il perchè e come!

Invece non manca nulla circa la fusione di particelle censite all'urbano con quelle censite ai terreni già era stato indicato il link della GUIDA, che reitero qui:
una particella all'urbano già edificata con una particella al terreni

www.geolive.org/guide/procedure-e-metodo...

Godetevi le meritate vacanze!

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enzo1972

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 0 -  0 - Inviato: 14 Luglio 2015 alle ore 10:42

"pzero" ha scritto:
Se sono e rimangono a terreni non puoi fare un mappale ma un docte. (o il mod. 26 cartaceo).

L'unico altro modo di fondere particelle a terreni che rimangono a terreni è durante un frazionamento ma solo se hanno stessa categoria e classe e, insieme devi fare un frazionamento di qualche particella, quindi ci vogliono i fiduciali, ma non mi sembra il tuo caso.

Se invece le fondi e le passi all'urbano il tipo è ordinaria e scegli MC (mappale nuova costruzione).

Se fossero all'urbano e le fondi è sempre ordinaria ma MA (mappale ampliamento)

Con la semplificata si fa solo TM (Tipo mappale) e solo quelli che ricadono nel dm 28/98



saluti depressi

paolo



al catasto ieri mi hanno detto che prima la fusione era possibile tramite una semplice richiesta mentre ora va trattato con il pregeo

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geoalfa

(GURU)

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 0 -  0 - Inviato: 14 Luglio 2015 alle ore 10:59

Enzo,

vanno bene le indicazioni del Catasto, come vanno bene quelle di pzero, ed anche vanno bene le GUIDE richiamate!

Ora sta a te applicarle!

Cordialità

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totonno
(GURU)
» ACCOUNT NON PIU' ATTIVO

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 0 -  0 - Inviato: 14 Luglio 2015 alle ore 11:08

"geoalfa" ha scritto:
Sono costretto a far notare che, per decidere sulla convenienza o meno di un determinata operazione, spetta al proponente !

Ritengo che lo stesso abbia sufficientemente spiegato il perchè lo DEVE fare e Pzero gli ha sufficientemente suggerito il perchè e come!

Invece non manca nulla circa la fusione di particelle censite all'urbano con quelle censite ai terreni già era stato indicato il link della GUIDA, che reitero qui:

una particella all'urbano già edificata con una particella al terreni - See more at: www.geolive.org/forum/pregeo-e-docfa/pre...
http://www.geolive.org/guide/procedure-e-metodologie/pregeo/fusione-particelle-terreni-ditta-a-ad-altra-al-ceu-ditte-a-e-b-28301/

Godetevi le meritate vacanze!



Geoalfa...non capisco proprio.

Certo che spetta al proponente la decisione sulla convenienza o meno. Qual è il problema che ti assilla ? Quello che abbia scritto la mia opinione sulla convenienza ? Ho dato dei consigli, mica degli ordini. Perchè devi commentare malamente quello che scrivo ?

Io le leggo le cosiddette "guide". Ma non mi riferivo a quelle di cui indichi il link. Dove sta il problema ?

Tra le casistiche citate da Pzero secondo me ne mancava una che si riferiva sempre alle fusioni ammesse. Se è così, dove sta il problema che ti fa imbufalire ?

Un saluto a Pzero !

P.S. Allo scopo di evitare equivoci con Geoalfa devo precisare. Sul "depresso" mi riferivo a Pzero che salutava con saluti appunto "depressi".

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totonno
(GURU)
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 0 -  0 - Inviato: 14 Luglio 2015 alle ore 12:55

"enzo1972" ha scritto:

al catasto ieri mi hanno detto che prima la fusione era possibile tramite una semplice richiesta mentre ora va trattato con il pregeo



Non mi risulta che ora si possa fare con pregeo.

Comunque... fatti spiegare dal funzionario come si fa e informaci sull'esito.

Saluti.

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pzero

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 0 -  0 - Inviato: 14 Luglio 2015 alle ore 15:49

"totonno" ha scritto:

Le particelle della stessa qualità e classe che rimangono al catasto terreni è perfettamente inutile fonderle

Saluti



Su questo non concordo con te, va contro la definizione stessa di particella che, ricordo è :
"la particella catastale è costituita da una porzione continua di terreno, che sia situata in un solo comune, appartenga ad unico possessore e sia assoggettata a unica specie di coltura (qualità) con uniforme grado di produttività (classe), oppure, se non soggetta a coltura, sia riserbata (è scritto proprio con la b!) ad unica destinazione (ad. es. : area coperta da un fabbricato, ecc)." (istruzione sul rilevamento particellare, 1953).

Nella composizione delle mappe si è sempre sentita l'esigenza di evitare gli inutili frazionamenti. la mappa doveva essere chiara e permettere subito l'individuazione anche a vista delle particelle. Per questo era uscita una circolare, di cui non ricordo il numero, che consentiva di fondere le particelle con un frazionamento anche se non della stessa superficie e classe, ma solo se piccolissime. Anche all'urbano la circolare 2/84 nacque per lo stesso scopo.

Per quanto riguarda il caso che citi, era la vecchia tipologia 5. Ricordo che le tipologie non esistono più in quanto tali, ma gli schemi ed i concetti sono ancora validi. Infatti non cambia quello che avevo detto : si tratta di una modifica a fabbricato esistente, quindi MA.

Concordo con te che non esiste nessuna possibilità di fondere semplicemente delle particelle a terreni e che rimangono a terreni con pregeo, anche se in italia non ci si può stupire di niente!

ps. il depresso non era dovuto solo al caldo..

saluti



paolo



aggiungo perchè ho ritrovato la circolare : circolare 9/69

NORMATIVA:
CIRCOLARE n.9 del 18/02/1969: Procedure da adottare in sede di approvazione di particolari tipi di frazionamento.

Naturalmente le p.lle devono appartenere alla stessa ditta!

Non ci sono limitazioni per le superfici delle p.lle da fondere, se hanno la stessa qualità e classe.

Invece possono essere fuse p.lle anche di qualità e/o classe differente alle seguenti condizioni:

1) la superficie massima della p.lla più piccola non deve superare i 500
mq.

2) la superficie della p.lla più piccola non deve superare 1/5 della
superficie che si viene a creare dopo la fusione.

Esempi: si possono fondere un p.lla di 200 mq. con un'altra di mq.800;
infatti 200 = 1/5 di mq.1000.

non si possono fondere una p.lla di mq.300 con una di mq.1100;
infatti mq.300 > di 1/5 di mq.1400.

Si possono fondere anche p.lle molto lunghe e strette (aventi in media larghezza non superiore a 3 metri); in questo caso il limite di mq.500 può essere superato.
-

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totonno
(GURU)
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8611

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Firenze

 0 -  0 - Inviato: 14 Luglio 2015 alle ore 16:14

Ciao, Pzero.

Faccio alcune considerazioni personali su quello che sostieni.

L'esigenza di non appesantire graficamente la mappa nasce nel momento in cui hai bisogno di aggiornarla perchè stai modificando il territorio o la banca dati censuaria con un intervento o in fase di regolarizzazione con necessità di confermare la mappa e nelle azioni di censimento di fabbricati ex rurali o sfuggiti all'accertamento o non dichiarati. Nella realizzazione delle particelle derivate è consentito non creare particelline come quelle che venivano costituite per i posti auto scoperti nei lotti edificati. Per questo fu inventato l'elaborato planimetrico all'urbano che gestiva con i subalterni le piccole proprietà all'interno di un più consistente lotto edificato e non più con i numeri di particella al terreni che andavano per l'appunto ad appesantire il sitema grafico della mappa.

Riguardo le piccole particelle esistenti all'origine, la sua mera ed esclusiva unificazione al catasto terreni è del tutto ininfluente e non presenta alcun vantaggio se non quello di vedere una mappa più pulita e avere un elenco più sobrio di beni, ma non vale la pena spendere dei soldi anche solo pagando un tecnico incaricato di svolgere questo incarico.

Come ho detto più sopra, c'è anche il problema che poi ti precludi di poter vendere una porzione del detto terreno una volta unificato salvo rifare il frazionamento.

Difatti non c'è una tipologia anche oggi, nella circolare 30E, che prevede la mera fusione di terreni che rimangono al terreni.

La fusione dei terreni ha invece un senso quando, il terreno unificato viene trasferito all'urbano da annettere ad un edificio già censito all'urbano come corte.

Saluti.



P.S. Ti ringrazio per tutto il lavoro che stai facendo. Con tutti gli impegni che hai, trovarti qui a partecipare è una grande felicità per me.

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