"totonno" ha scritto:
Le particelle della stessa qualità e classe che rimangono al catasto terreni è perfettamente inutile fonderle
Saluti
Su questo non concordo con te, va contro la definizione stessa di particella che, ricordo è :
"la particella catastale è costituita da una porzione continua di terreno, che sia situata in un solo comune, appartenga ad unico possessore e sia assoggettata a unica specie di coltura (qualità) con uniforme grado di produttività (classe), oppure, se non soggetta a coltura, sia riserbata (è scritto proprio con la b!) ad unica destinazione (ad. es. : area coperta da un fabbricato, ecc)." (istruzione sul rilevamento particellare, 1953).
Nella composizione delle mappe si è sempre sentita l'esigenza di evitare gli inutili frazionamenti. la mappa doveva essere chiara e permettere subito l'individuazione anche a vista delle particelle. Per questo era uscita una circolare, di cui non ricordo il numero, che consentiva di fondere le particelle con un frazionamento anche se non della stessa superficie e classe, ma solo se piccolissime. Anche all'urbano la circolare 2/84 nacque per lo stesso scopo.
Per quanto riguarda il caso che citi, era la vecchia tipologia 5. Ricordo che le tipologie non esistono più in quanto tali, ma gli schemi ed i concetti sono ancora validi. Infatti non cambia quello che avevo detto : si tratta di una modifica a fabbricato esistente, quindi MA.
Concordo con te che non esiste nessuna possibilità di fondere semplicemente delle particelle a terreni e che rimangono a terreni con pregeo, anche se in italia non ci si può stupire di niente!
ps. il depresso non era dovuto solo al caldo..
saluti
paolo
aggiungo perchè ho ritrovato la circolare : circolare 9/69
NORMATIVA:
CIRCOLARE n.9 del 18/02/1969: Procedure da adottare in sede di approvazione di particolari tipi di frazionamento.
Naturalmente le p.lle devono appartenere alla stessa ditta!
Non ci sono limitazioni per le superfici delle p.lle da fondere, se hanno la stessa qualità e classe.
Invece possono essere fuse p.lle anche di qualità e/o classe differente alle seguenti condizioni:
1) la superficie massima della p.lla più piccola non deve superare i 500
mq.
2) la superficie della p.lla più piccola non deve superare 1/5 della
superficie che si viene a creare dopo la fusione.
Esempi: si possono fondere un p.lla di 200 mq. con un'altra di mq.800;
infatti 200 = 1/5 di mq.1000.
non si possono fondere una p.lla di mq.300 con una di mq.1100;
infatti mq.300 > di 1/5 di mq.1400.
Si possono fondere anche p.lle molto lunghe e strette (aventi in media larghezza non superiore a 3 metri); in questo caso il limite di mq.500 può essere superato.
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