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Autore Unità collabente soggetta ad ICI?

docfa02

Iscritto il:
24 Febbraio 2008

Messaggi:
14

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 0 -  0 - Inviato: 11 Giugno 2008 alle ore 15:51

Salve a tutti... volevo togliermi una curiosità, ho accatastato un fabbricato in unità collabente e volevo sapere se il propietario deve pagare l'ICI dal momento in cui la sua casa non produce rendità perchè inagibile. Se la deve pagare mi potete dire qual'è la normativa di riferimento?


Grazie

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Autore Risposta

elgaucho

Iscritto il:
05 Febbraio 2007

Messaggi:
80

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Bordighera (IM)

 0 -  0 - Inviato: 11 Giugno 2008 alle ore 16:01

scusa, ma mi sembra che la risposta stia nella domanda stessa.
Se hai accatastato l'unità quale collabente, ti sarai reso conto che la stessa quale F/2 non ha rendita, per cui su cosa calcoleresti l'eventuale I.C.I.?

Buon lavoro

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geosim

Iscritto il:
08 Ottobre 2005

Messaggi:
832

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Grosseto

 0 -  0 - Inviato: 11 Giugno 2008 alle ore 16:23

Non mi trovo perfettamente in accordo su quanto detto, almeno per alcuni casi, è giusto dire che per unità collabenti si intendono fabbricati o porzioni di essi semidiruti ed inagibili e pertanto non produttivi di rendita, ma tale classificazione per esempio nel caso di fabbricati rurali viene utilizzata anche per "mantere traccia" degli stessi in maniera da poter successivamente procedere alla loro riedificazione nel caso in cui lo strumento urbanistico non consenta nuove edificazioni diverse dal riuso del patrimonio edilizio esistente. In questo caso si potrebbe identificare una "potenzialità edificatoria" al pari delle aree fabbricabili e quindi assoggettabile ad ICI. Questa impostazione è peraltro seguita da alcuni comuni dove opero e la quantificazione del valore da assoggettare ad ICI avviene similmente alla metodologia prevista per le aree fabbricabili. Naturalmente, nel caso di fabbricati rurali, non può essere avanzata la pretesa dei requisiti di ruralità in quanto essendo inutilizzabili, non possono essere strumentali ad attività agricole.
Buon lavoro

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studioGC

Iscritto il:
23 Dicembre 2005

Messaggi:
244

Località

 0 -  0 - Inviato: 11 Giugno 2008 alle ore 17:32

Salve geosim,
ma è assurdo... l'ici è una tassa comunale che viene pagata sugli immobili la cui base è la rendita catastale.
Un fabbricato collabente che non ha rendita e non paga ici.
E' illegittimo che il comune faccia pagare l'ici come area edificabile.
I comuni si devono attenere al pagamento dell'ici in base alla rendita catastale ed è compito solo del catasto di accertare le rendite ...
I terreni agricoli hanno indice di fabbricabilità 0,03, in teoria ogni 10.000 mq. ci fai 100 mq. di fabbricato...
Bisogna far valere i propri diritti...

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geosim

Iscritto il:
08 Ottobre 2005

Messaggi:
832

Località
Grosseto

 0 -  0 - Inviato: 11 Giugno 2008 alle ore 17:48

"studioGC" ha scritto:
Salve geosim,
ma è assurdo... l'ici è una tassa comunale che viene pagata sugli immobili la cui base è la rendita catastale.
Un fabbricato collabente che non ha rendita e non paga ici.
E' illegittimo che il comune faccia pagare l'ici come area edificabile.
I comuni si devono attenere al pagamento dell'ici in base alla rendita catastale ed è compito solo del catasto di accertare le rendite ...
I terreni agricoli hanno indice di fabbricabilità 0,03, in teoria ogni 10.000 mq. ci fai 100 mq. di fabbricato...
Bisogna far valere i propri diritti...



Attenzione perchè la legge istitutiva dell'ICI (d.legisl. 504/1992) non dice che si paga l'ICI sui fabbricati in possesso di rendita ma testualmente recita:

art. 1

Titolo: Istituzione dell'imposta. Presupposto.
1. A decorrere dall'anno 1993 è istituita l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.).
2. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

art. 2

Titolo: Definizione di fabbricati e aree.
1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1:
a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
b) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 9, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;
c) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.


All'art. 2 comma 1 lett. a) si dice che è soggetta ad ICI ogni unità immobiliare iscritta nel catasto edilizio urbano (ora catasto fabbricati), anche le aree fabbricabili non hanno rendita eppure devono pagare l'ICI. Concordo comunque che l'interpretazione da me data è effettivamente estensiva e deve tenere conto anche delle normative edilizie locali (soprattutto regionali).
Buon lavoro

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vallenuova

Iscritto il:
30 Novembre 2010

Messaggi:
5

Località

 0 -  0 - Inviato: 30 Novembre 2010 alle ore 15:13

Torno sull'argomento avendo un problema analogo.
In molti comuni le unità collabenti vengono dal 2007 apparentate a terreni edificabili e come tali sono soggette al pagamento dell'ICI e ogni comune ha definito una aliquota da applicare alla superficie di sedime.
Ora il mio problema: il mio comune in virtù di quanto sopra mi chiede l'ICI su due unità collabenti che si trovano nella mia proprietà, nel mio comune i terreni e i fabbricati agricoli sono esenti da ICI e io sono imprenditore agricolo professionale e non pago l'ICI sulle costruzioni che si trovano nella mia azienda agricola.
C'è qualche legge che prevede che le unità collabenti perdano i requisiti di ruralità? Io mi rifaccio al comma 6 dell'articolo 9 del D.L. n. 557/1993 che prevede che gli edifici che riuniscono le caratteristiche previste dal comma 3 ma che non vengono utilizzati mantengono la ruralità. L'unità collabente è semplicemente un edificio che non viene utilizzato perchè non può essere utilizzato.
Per assurdo, se io avessi un edificio chiuso, senza allacci e non utilizzato, ma accatastato in A4 perchè in buone condizioni non dovrei pagare l'ICI, mentre nel momento in cui l'edificio crollasse dovrei iniziare a pagare l'ICI?

Grazie

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